Spetta alle Sezioni Unite pronunciarsi sul trasferimento disposto dal CSM

Il giudizio sull’impugnazione delle misure disciplinari adottate, anche in via cautelare, dal CSM è di competenza delle Sezioni Unite della Cassazione.

Il principio è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite con l’ordinanza numero 21112/12 del 28 novembre. Il caso. A seguito dell’ordinanza con la quale la Sezione Disciplinare del CSM trasferisce un magistrato presso un altro tribunale, questi ricorre alle Sezioni Unite e al TAR, che dispone la sospensione degli atti il giudice amministrativo solleva poi questione di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina in materia prevista dal D. Lgs. numero 109/2006 e revoca la sospensione su istanza del CSM questi, ai sensi dell’articolo 41 c.p.c., propone allora regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite. La disciplina della misura cautelare. Il Consiglio, richiamando precedenti orientamenti della Corte, chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il controricorrente, d’altra parte, afferma che non è in discussione questo principio, bensì se spetti alla Sezione Disciplinare indicare la sede di destinazione del magistrato per il quale sia disposto il trasferimento forzoso. Infatti, diversamente da quanto prevede l’articolo 22, D. Lgs. numero 109/2006, ciò non sarebbe possibile in base all’articolo 13 della medesima norma il provvedimento andrebbe pertanto trasmesso alla Terza commissione del CSM per l’indicazione della sede e, come tutti i provvedimenti relativi ai trasferimenti, sarebbe impugnabile davanti al giudice amministrativo. Secondo gli Ermellini la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, che può comportare tanto l’allontanamento quanto la destinazione del magistrato ad altre funzioni, è unica e quindi è unica anche la disciplina applicabile al procedimento, ovvero quella prevista dal richiamato articolo 22. La normativa va letta alla luce della Carta. In particolare, dalla lettura del D. Lgs. numero 109/2006 emerge che è prevista l’impugnabilità della sola sospensione cautelare, ma occorre procedere a una lettura costituzionalmente orientata della norma l’inoppugnabilità del trasferimento in via cautelare costituirebbe infatti un deficit delle garanzie di difesa che l’ordinamento giudiziario è chiamato a predisporre ex articolo 107, comma 1, della Costituzione. La ricorribilità dell’ordinanza cautelare ex articolo 22, D. Lgs. numero 109/2006, riguardante quindi i casi di minore gravità, non può non valere anche se il provvedimento si sia fondato sulla disposizione di cui all’articolo 13 del medesimo decreto anche il giudice competente sarà il medesimo, ovvero le Sezioni Unite della Cassazione. Inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Queste motivazioni dimostrano che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR è priva di rilevanza ai fini della decisione in questione, oltre a non imporre, sotto il profilo processuale, la sospensione del giudizio. Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, deve ritenersi esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria, compreso il caso di rimessione della causa alla Corte Costituzionale d’altra parte la questione sollevata appare inammissibile, in quanto è fuor di dubbio l’esclusiva appartenenza alla giurisdizione delle Sezioni Unite del giudizio sull’impugnazione delle misure disciplinari adottate, anche in via cautelare, dal CSM. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 20 – 28 novembre 2012, numero 21112 Presidente Pivetti – Relatore Botta Svolgimento del processo Oggetto del regolamento di giurisdizione in esame è l'ordinanza con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto nei confronti del magistrato C.A.M. la misura cautelare del trasferimento presso il Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice. La predetta ordinanza è stata impugnata dal Dott. C. innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ricorso iscritto al numero R.G. 13595/12 che viene discusso nell'odierna udienza, e innanzi al TAR Lazio, ma limitatamente alla parte in cui l'ordinanza de qua ha disposto il trasferimento al Tribunale di Tivoli, unitamente alla circolare CSM numero 12046 dell'8 giugno 2009, par. XXVII, ove si attribuisce alla Sezione disciplinare la possibilità dei indicare la sede e l'ufficio di destinazione in caso di trasferimento cautelare d'ufficio. Il Presidente del TAR Lazio, con ordinanza numero 1800 del 22 maggio 2012, pronunciata inaudita aitera parte, ha accolto la domanda di sospensiva proposta dal Dott. C. , sospendendo l'esecuzione degli atti impugnati e fissando l'udienza collegiale per il 20 giugno 2012 nell'ordinanza si dava atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che escludeva in materia la giurisdizione al giudice amministrativo, e, tuttavia, ritenuta la gravità e l'irreparabilità dei danni che conseguirebbero all'immediata esecuzione dell'atto impugnato, ne disponeva la sospensione. Con successivo provvedimento - decreto numero 1911 del 31 maggio 2012 - il Presidente del TAR Lazio, accogliendo l'istanza proposta dal CSM ha revocato il provvedimento di sospensione e anticipato l'udienza camerale al 6 giugno 2012, anche in considerazione dell'esistenza di un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. All'udienza così fissata il TAR Lazio con ordinanza numero 5521 del 15 giugno 2012 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articolo 13 e 22, D.Lgs. numero 109 del 2006 “nella parte in cui la formulazione di tali previsioni è suscettibile di essere interpretata nel senso che l'individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia rimessa alla Sezione Disciplinare del CSM, con rinvenente reclamabilità delle relative decisioni dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” ordinanza pubblicata sulla G.U. numero 39 del 3 ottobre 2012 . Il CSM ha proposto il regolamento di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c. qui in discussione, illustrato anche con memoria, chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Resiste il Dott. C. con controricorso, illustrato anche con memoria. Motivazione 1. Il Consiglio ricorrente, richiamando l'orientamento espresso da queste Sezioni Unite con le ordinanze nnumero 19566 e 19568 del 26 settembre 2011, argomenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando solo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs. numero 109 del 2006, pronunciarsi sull'impugnazione di una misura cautelare il trasferimento ad altra sede adottata dal CSM in materia disciplinare. 2. Il controricorrente rileva che non è in discussione la ricorribilità, in via esclusiva, del provvedimento disciplinare alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, bensì il fatto se spetti alla Sezione disciplinare indicare la sede di destinazione del magistrato per il quale sia disposto il tramutamento forzoso ad avviso del controricorrente l'articolo 13, D.Lgs. numero 109 del 2006, diversamente da quanto prevede l'articolo 22 del medesimo decreto sulla cui applicazione si è, poi, formato il precedente giurisprudenziale invocato da parte ricorrente con l'ordinanza 19566 del 2011, pronunciata dalle Sezioni Unite , non lo consentirebbe, imponendo di conseguenza che il provvedimento adottato sia trasmesso alla Terza commissione del CSM per l'indicazione della sede. Il provvedimento della Terza commissione sarà, come tutti quelli relativi ai tramutamenti, impugnabile innanzi al giudice amministrativo. 3. Il ricorso è fondato. Queste Sezioni Unite hanno già affermato che “la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, che può comportare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. numero 109 del 2006, sia l'allontanamento del magistrato dalla sua sede, sia la destinazione ad altre funzioni, e, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello stesso d.lgs., il trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo, nei casi di minore gravità, è unica, trovando un unitario presupposto nella situazione in cui la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia ne consegue che unico è anche il procedimento per la sua applicazione, previsto dal comma 2, del medesimo articolo 22, comma secondo, che prevale, in quanto norma speciale, sull'articolo 127 c.p.p.” Cass. SU, 8 luglio 2009, numero 15976 . 4. Il predetto carattere unitario della disciplina è stato anche alla base dei principi affermati in tema di giurisdizione circa l'impugnabilità dei provvedimenti di trasferimento cautelare nel quadro del procedimento disciplinare a carico di un magistrato. “Il disposto del D.Lgs. numero 109 del 2006, articolo 24, modificato dalla L. numero 269 del 2006 articolo 1”, hanno affermato queste Sezioni Unite, “prevede che l'incolpato - al pari del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione - può proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui al D.Lgs. numero 109 del 2006, articolo 21 e 22 e contro le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Testualmente è prevista l'impugnabilità - quanto ai provvedimenti cautelari - solo della sospensione cautelare obbligatoria ex articolo 21 cit. o facoltativa ex articolo 22 cit. non è invece prevista per il trasferimento d'ufficio D.Lgs. numero 109 del 2006, ex articolo 13, comma 2, né per quello ex articolo 22, comma 1. Di tale disposizione articolo 24 cit. però - come già ritenuto da questa Corte - occorre dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Se da una parte questa Corte Cass., sez. unumero , 11 dicembre 2007, numero 25815 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione in riferimento all'articolo 107 Cost., che, nel sancire il principio dell'inamovibilità dei magistrati, prevede che essi possano essere destinati ad altre sedi o funzioni con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dall'ordinamento giudiziario, d'altra parte però deve considerarsi che - ove prescritta - l'inoppugnabilità del trasferimento d'ufficio del magistrato in via cautelare verrebbe verosimilmente a collidere con tale parametro ridondando in un deficit delle garanzie di difesa che l'ordinamento giudiziario è chiamato ad approntare ex articolo 107 Cost., comma 1, perché i magistrati possano essere dispensati o sospesi dal servizio o destinati ad altre sedi o funzioni. Garanzia questa che non si esaurisce nella mera riserva di legge, specificamente prevista dall'articolo 108 Cost., comma 1, ma implica un adeguato livello di tutela del diritto di difesa del magistrato” Cass. S.U. 26 settembre 2011, numero 19568, in motivazione . 5. Una diversa interpretazione - che non considerasse l'unitarietà del sistema emergente dalle disposizioni di cui agli articolo 13 e 22, D.Lgs. numero numero 109 del 2006 - si porrebbe immediatamente in palese contraddizione con la razionalità del sistema stesso, introducendo una irragionevole discriminazione tra le due ipotesi considerate dalle citate norme, che vedrebbe affidato alla Sezione Disciplinare del CSM il potere di indicare la sede del trasferimento cautelare per i casi di minore gravità quelli considerati dall'articolo 22 , mentre verrebbe sottratto alla stessa Sezione il predetto potere per i casi più gravi cui si riferisce l'articolo 13 . 6. In attuazione di questa inequivocabile giurisprudenza, il CSM, con delibera del 25 luglio 2012, ha modificato il par. XVIII della circolare numero 12046 dell'8 giugno 2009, “eliminando ogni riferimento alla attuazione in via amministrativa dei provvedimenti di trasferimento adottati dalla Sezione Disciplinare, dovendo ad essa riservarsi tutti i poteri giurisdizionali in materia, comprensivi della facoltà di individuare la sede come pure l'ufficio di destinazione del magistrato incolpato o condannato”. In verità anche nella versione del 2009 la norma in questione riconosceva spettante alla Sezione disciplinare l'indicazione della sede del trasferimento, prevedendo un intervento della Terza Commissione solo laddove la predetta indicazione fosse di fatto eventualmente mancata quindi, non una specifica attribuzione di competenza, ma tutt'al più la mera previsione di un necessitato intervento integrativo , finalizzato ad evitare il vuoto provvedimentale determinato dalla mancata indicazione della sede di trasferimento da parte della competente Sezione disciplinare. Di qui l'esigenza di riportare a coerenza il sistema realizzato con la circolare del 2009. 7. Pertanto, quanto affermato da queste Sezioni Unite con l'ordinanza numero 19568 del 2011 a proposito della ricorribilità di un'ordinanza cautelare ex articolo 22, D.Lgs. numero 109 del 2006 sol perché questo era il caso in quella sede affrontato non può non valere anche se il provvedimento cautelare sia fondato sulla disposizione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto la ricorribilità per cassazione “non può che essere intesa in toto non consentendo l'art, 24 cit. alcuna distinzione quanto al contenuto del provvedimento impugnato la cui legittimità, o meno, sotto il profilo dell'esatta osservanza della legge, non è questione che attiene alla giurisdizione, ma al merito del sindacato di legittimità. Il giudice dell'impugnazione delle sentenze e dei provvedimenti cautelari pronunciati dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è in ogni caso - ex articolo 24, D.Lgs. numero 109 del 2006 - questa Corte a Sezioni Unite che potrà essere adita - come è stato nella specie - con ricorso per cassazione recante, come censura, l'allegazione della violazione dell'articolo 22, comma 1, cit. per aver la Sezione disciplinare determinato in concreto l'ufficio di destinazione del magistrato incolpato, trasferito in via provvisoria e cautelare ciò che asseritamente - secondo la difesa della parte intimata - non avrebbe potuto fare perché tale determinazione in concreto avrebbe dovuto esser rimessa allo stesso Consiglio superiore della magistratura in sede amministrativa. Ma è questa una censura di violazione di legge che non altera il regime della giurisdizione fissato dall'articolo 24 cit. in termini inequivocabili”. 8. Le motivazioni ora esposte evidenziano le ragioni per le quali la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR debba essere ritenuta priva di rilevanza ai fini della decisione che qui deve essere adottata, oltre a non imporre, sotto il profilo processuale, la sospensione del presente giudizio. 8.1. Per quanto concerne l'aspetto propriamente processuale, queste Sezioni Unite con la sentenza 24 settembre 2002, numero 13918, hanno osservato che “1 il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria, ivi inclusa quella derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale Cass., sez. unumero , 27 giugno 1987, numero 5734 2 la sospensione ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87, riguarda il giudizio nel quale avviene siffatta rimessione, senza estendersi a procedimenti pendenti davanti a diversi giudici v, per tutte Cass., sez. unumero 3 giugno 1983, numero 3783, poi,. seguita da conforme giurisprudenza v. anche per l'affermazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono siffatta estensione, Cass., sez. unumero 15 dicembre 1977, numero 5457 e successive conformi 3 il giudizio di regolamento si svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimità costituzionale e, pur configurandosi come incidentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un'autonoma fase del processo Cass. numero 5734 del 1987, cit. ”. 8.2. Per quanto riguarda il profilo dell'inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza, quest'ultimo emerge dalla stessa giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che ha più volte affermata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in ipotesi nelle quali la carenza di giurisdizione sia, anche alla luce del diritto vivente , manifesta Corte cost. ord. nnumero 291/2011, 81/2010, 241/2008 e nel caso di specie non è revocato in dubbio, nemmeno dalla parte in questa sede controricorrente, l'esclusiva appartenenza alla giurisdizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del giudizio sull'impugnazione delle misure disciplinari, anche in via cautelare, adottate dal CSM nei confronti di magistrati, con la conseguente manifesta evidenza del difetto di giurisdizione del TAR rimettente. 8.3. Di qui anche un'altra considerazione in ordine alla irrilevanza della questione di cui si discute, in quanto in ogni caso il TAR non potrebbe decidere sull'impugnativa della misura cautelare adottata dal CSM nel quadro del procedimento disciplinare a carico del magistrato per l'inequivoco difetto di giurisdizione, che peraltro lo stesso TAR ammette, sia pur utilizzando una forma dubitativa, La misura cautelare, in mancanza di un qualsiasi supporto normativo che tanto autorizzi, non è parcellizzabile determinazione del trasferimento, da un lato, indicazione della sede di destinazione, dall'altro , ma costituisce una unità inscindibile, anche in conseguenza della e in ossequio alla diversa funzione che il CSM esercita quando adotta un trasferimento di sede come misura cautelare in sede disciplinare e quando decide sui tramutamenti ad altre cause riconducibili. Nel primo caso il CSM svolge una precipua funzione giurisdizionale - nel quadro di un procedimento che assicura con immediatezza le garanzie del diritto di difesa proprie di ogni fase giurisdizionale - e non svolge, quindi, una attività amministrativa soggetta, per sua natura, ai differenti controlli garantiti dall'ordinamento. 8.4. È stato già posto in evidenza il dato normativo costituito dall'unitarietà del sistema emergente dagli articolo 13 e 22, D.Lgs. numero 109 del 2006 v. supra punti 4 e 5 , che determina l'attribuzione alla Sezione Disciplinare del CSM del potere di determinare la sede concreta di destinazione del trasferimento adottato in via cautelare in sede disciplinare ed è stata altresì indicata la ragionevolezza della previsione normativa così ricostruita. Una ragionevolezza che risulta confortata dalla stessa funzione della misura cautelare di cui si discute, la quale impone, per la sua stessa natura, una celere definizione e determinazione concreta, rendendo così palese per tabulas la contraddittorietà intrinseca di un sistema che vedesse diviso , con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare del trasferimento e il potere di indicazione della sede del trasferimento adottato. Invero, l'urgenza connaturata al procedimento cautelare verrebbe inevitabilmente frustrata da una siffatta divtsione” con un aggravio procedurale capace di rendere concretamente inutile l'adottata misura del trasferimento. 8.5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La natura e la complessità della vicenda giustificano la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese.