Liquidazione molto contenuta decisa dal Tribunale. Questione riaperta, con un ampliamento delle voci da prendere in considerazione per i diritti e gli onorari. La decorrenza dell'ammissione parte dal deposito del reclamo.
Prima 254 euro, poi 733 euro. Compenso risicato, quello riconosciuto all’avvocato per l’attività professionale a tutela di una persona ammessa all’opportunità del gratuito patrocinio. Eppure, proprio questo elemento, ovvero l’accettazione della richiesta di patrocinio a spese dello Stato, non può costituire una penalizzazione per il legale, limitandone arbitrariamente la ‘copertura’ della prestazione portata a termine come chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 24729, seconda sezione civile, depositata ieri . Date in contrasto. Il pomo della discordia è costituito dal ‘peso specifico’ dato alla delibera di ammissione al gratuito patrocinio poiché il deposito, da parte dell’avvocato, dell’atto di reclamo a favore del cliente, è avvenuto precedentemente, il Tribunale ‘minimizza’ i compensi riconosciuti al professionista. Volendo essere più espliciti, secondo il Tribunale non si può liquidare nulla «per le voci ‘posizione ed archivio’, ‘disamina’, ‘reclamo’ ed ‘iscrizione causa a ruolo’ quanto ai diritti di procuratore, nonché per le voci ‘studio della controversia’ e ‘preparazione e redazione del reclamo’ quanto agli onorari di avvocato». Ecco spiegata, allora, la cifra di poco superiore ai 700 euro stabilita a favore dell’avvocato. Pre e post ‘Parigi val bene una messa’ e, per l’avvocato protagonista della vicenda, quei 700 euro valgono un ricorso in Cassazione. Obiettivo è vedersi riconosciuto tutto il lavoro portato avanti a favore del cliente. Panorama di riferimento è il Testo unico sulle spese di giustizia, dove si possono ritrovare, nell’ottica del ricorrente, alcune fondamentali chiavi di lettura. In particolare, viene evidenziato che l’ammissione al gratuito patrocinio si concretizza «in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell’istanza», quindi il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza che «il termine» entro cui decidere sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato «non può nuocere» all’avvocato, essendo stata depositata l’istanza stessa prima dell’azione, ovvero prima del reclamo. E, conseguenza ulteriore, l’ammissione al gratuito patrocinio avrebbe dovuto essere considerata come «avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria». Peraltro, evidenzia ancora il ricorrente, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati è tenuto ad «accertare la non manifesta infondatezza» della richiesta di gratuito patrocinio, esaminando «l’atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione», e, nello specifico caso, si era preso in considerazione «l’atto di reclamo» e «tutta l’attività propedeutica e concomitante alla redazione dell’atto introduttivo». Decorrenza decisiva. Premessa fondamentale è questa la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha effetti retroattivi. Epperò, i giudici della Cassazione, analizzando la vicenda, sottolineano che, comunque, «l’istanza era stata depositata antecedentemente all’atto di reclamo», e che, quindi, «condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla data di emissione» pregiudica «illogicamente i diritti» del richiedente «per un fatto ad esso non addebitabile». Peraltro, la decisione sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato è legata a un «esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa», come avvenuto nella vicenda in questione, pur non riconoscendo il relativo diritto al compenso. Queste valutazioni portano ad un effetto si deve ritenere che «l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del reclamo in cancelleria». E alla luce dell’indirizzo indicato dalla Cassazione, che accoglie il ricorso dell’avvocato, la questione dovrà essere riaffrontata dal Tribunale.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 ottobre – 23 novembre 2011, numero 24729 Presidente Schettino – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con ricorso del 3-3-2005 l'avvocato E. F. proponeva opposizione ex articolo 170 T.U. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Messina in composizione collegiale c on il quale gli era stata liquidata la complessiva somma di euro 254,11 per l’attività di patrocinio prestata in favore di A. C., ammessa al gratuito patrocinio giusta deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 28-5-2003. Il Tribunale di Messina con ordinanza del 22-7-2005, in riforma del provvedimento impugnato, ha liquidato all'avvocato F. la c omplessiva somma di euro 733,17 oltre accessori di legge. Avverso tale ordinanza il F. ha proposto un ricorso ex articolo 111 della Costituzione articolato in un unico motivo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con l'unico motivo formulato il ricorrente, deducendo violazione dell'articolo 126 del D.P.R. 30-5-2002 numero 115, censura l'ordinanza impugnata per aver ritenuto di non poter liquidare nulla per le voci posizione ed archivio , disamina ', reclamo ed iscrizione causa a ruolo quanto ai diritti di procuratore, nonché per le voci studio della controversia e preparazione e redazione del reclamo quanto agli onorari di avvocato,poiché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della C., era stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. promosso dal F. nell'interesse di quest'ultima ovvero il 22-5-2003 premesso che ai sensi dell'articolo 126 sopra menzionato il competente organo ammette l'interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e previa verificazione della non manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso intende far valere, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza da tale disposizione che il termine entro il quale il competente organo deve decidere non può certo nuocere all'interessato, ove lo stesso abbia depositato l'istanza prima dell'esercizio dell'azione, come appunto nella fattispecie, essendo stata l'istanza depositata il 15-5-2005, mentre il reclamo era stato depositato il 22-.5-2005 il Tribunale quindi, considerato che il termine concesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per deliberare è stabilito in favore del Consiglio stesso, avrebbe dovuto ritenere l'ammissione al gratuito patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria. Il ricorrente inoltre assume che l'ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l'ammissione al gratuito patrocinio,. esso è tenuto necessariamente ad esaminare l'atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell'atto di reclamo ex articolo . 669 terdecies c.p.c. e di tutta l'attività propedeutica e concomitante alla redazione dell'atto introduttivo. La censura è fondata. L'ordinanza impugnata, premesso che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha effetti retroattivi, ha ritenuto di non poter riconoscere .le voci suddette, quanto ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato. a fronte di un deposito del predetto atto di reclamo in data 22-5-2003 e dell'emissione in data 28-5-2.003 della delibera di ammissione al gratuito patrocinio della C. da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. Orbene, premesso come dato pacifico che la relativa istanza era stata depositata il 15-3-2003, quindi antecedentemente al deposito dell'atto di reclamo in ordine al quale era stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione che deve avvenire, ai sensi dell'articolo 126 del D.P.R 30-5-2002 numero 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione , porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile. D'altra parte, come fondatamente dedotto dal ricorrente, dovendo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi dell'articolo 1.22 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio,è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l'attività ad esso connessa,. come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso. In definitiva quindi l'ordinanza impugnata deve essere cassata - dovendosi ritenere che l'ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame nonché per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina. P.Q.M. La Corte Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.