Danno morale e danno esistenziale: solo uno è da liquidare?

Il danno esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo l’aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell’adeguare la liquidazione del risarcimento.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18484/2012, depositata il 26 ottobre. Il caso. Il Tribunale condannava l’azienda proprietaria del veicolo, il conducente e la relativa assicurazione al pagamento, in solido, di oltre 48mila euro a favore dell’altra persona coinvolta nel sinistro stradale e rimasta ferita. Altri 15mila euro, a titolo di risarcimento morale, venivano riconosciuti al danneggiato in sede di appello. Il danneggiato non vedendosi accogliere la domanda di danno esistenziale proposta con la comparsa conclusionale, ricorre per cassazione. Danno biologico e danno morale? La S.C., nella sentenza numero 18484/2012 depositata il 26 ottobre, afferma che «il danno morale richiede necessariamente la liquidazione equitativa». La Corte territoriale ha dunque, secondo quanto precisato in sentenza, correttamente tenuto conto, oltre dell’ammontare dell’invalidità permanente, anche dell’età del danneggiato. Si tratterebbe di una duplicazione risarcitoria. Inoltre, gli Ermellini hanno ribadito un concetto espresso dalle Sezioni Unite sent. numero 26972/2009 , le quali hanno stabilito che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce «una categoria ampia e omnicomprensiva», nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, «ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici». Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato in toto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 26 ottobre 2012, numero 18484 Presidente Petti – Relatore Massera Svolgimento del processo 1 - Con sentenza in data 10 - 16 dicembre 2003 il Tribunale di Casale Monferrato condannò Casa della Vernice di Cancian Alfredo & amp C. S.a.s., Gi Bu. e la Cattolica di Assicurazione al pagamento, in solido, di Euro. 48.479,70 a favore di C.C. a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale. 2 - Con sentenza in data 11 maggio - 7 giugno 2007 la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, condannò gli appellati a pagare in solido al C. l'ulteriore somma di Euro 15.000,00. La Corte territoriale osservò per quanto interessa il primo giudice aveva omesso di liquidare il danno morale, che andava determinato adottando il consueto criterio della frazione del danno biologico, considerate le implicazioni del caso concreto la domanda di danno esistenziale era stata proposta solo con la comparsa conclusionale e comunque esso restava incluso nel danno non patrimoniale, in mancanza di allegazioni su natura e caratteristiche del medesimo. 3 - Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria. La società Cattolica di Assicurazione ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno espletato attività difensiva. Motivi della decisione 1.1 - Il primo motivo adduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c. in relazione agli articolo 2043 e 2059 c.c. e vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli articolo 2043 e 2059 c.c. in punto riconoscimento e liquidazione del danno morale. Nella sostanza viene lamentata la ritenuta insufficienza di quanto liquidato dalla Corte territoriale. 1.2 - La censura è manifestamente infondata. Le argomentazioni addotte a sostegno contengono ampi riferimenti di merito e implicano valutazioni estranee al giudizio di legittimità. Esse non dimostrano la violazione delle norme indicate, né la sussistenza dei vizi motivazionali allegati secondo una clausola di stile la motivazione di un capo della sentenza non può essere al tempo stesso omessa e contraddittoria . Ne risente il quesito finale a pag. 16 del ricorso , privo dei necessari riferimenti al caso concreto. Il danno morale richiede necessariamente la liquidazione equitativa. La Corte territoriale ha adottato il criterio comunemente utilizzato dai giudici di merito e ha tenuto conto, oltre dell'ammontare dell'invalidità permanente, anche dell'età del danneggiato. 2.1 - Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli articolo 163 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione agli articolo 2043 e 2059 c.c. in punto di danno esistenziale nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente lamenta il rigetto anche da parte della Corte d'Appello del relativo capo della propria domanda. 2.2. - La censura è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza numero 26972 del 2008, hanno stabilito che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica , come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. Ancora le Sezioni Unite hanno successivamente ribadito Cass. Sez. Unumero numero 3677 del 2009 che il danno cosiddetto esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno non patrimoniale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Questi principi sono sempre stati applicati da questa sezione confronta, per tutte, Cass. Sez. III, numero 25575 del 2011 , la quale ha ribadito che il danno cosiddetto esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell'adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto. Nella specie la Corte territoriale, oltre al danno biologico già riconosciuto dal Tribunale, ha liquidato anche il danno morale ed ha affermato che il ricorrente non aveva allegato elementi che inducessero ad ulteriori riconoscimenti. In tal modo si è conformata all'orientamento di questa Corte. 3 - Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 in base ai parametri vigenti, di cui al D.M. 20 luglio 2012 numero 140.