Imprevedibilità e pericolosità della condotta della vittima come scriminante

L’impossibilità di prevenire il sinistro stradale a causa della pericolosità del comportamento della vittima stessa non è fonte di responsabilità per chi ne ha causato la morte.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 999/16, depositata il 13 gennaio. Il caso. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna adisce la Cassazione, assieme alla parte civile, per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello, che confermava la decisione emessa da Tribunale di primo grado di Forlì, lamentando l’erronea applicazione della legge e il difetto di motivazione nella valutazione del fatto. Nel caso concreto, la controricorrente causando un sinistro stradale provocava la morte dell’altro conducente. Secondo le ricostruzioni tecniche del fatto la vittima attraversava l’incrocio, luogo dell’incidente, ad alta velocità, senza indossare le cinture di sicurezza e senza dare la precedenza. Tutte le perizie tecniche svolte dimostravano che per evitare l’impatto l’auto della controricorrente avrebbe dovuto procedere ad una velocità ampiamente sotto il limite consentito. Responsabilità del conducente. La Cassazione, riportando un consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità, esclude la responsabilità del conducente nei reati colposi derivanti da incidenti stradali, se il fatto illecito commesso da altrui persona configuri una causa imprevedibile e sufficiente a produrre l’evento stesso. Allo stesso tempo, il Tribunale di legittimità evidenzia che le norme sulla circolazione stradale impongono doveri di prudenza per tutti i conducenti, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo dovuti a comportamenti irresponsabili di altri soggetti. Nonostante questo, nel caso di gravi e plurime violazioni del codice stradale, che rendono impossibile prevenire l’evento di danno, si deve ammettere che possa essere stato causato unicamente attraverso azioni irresponsabili della vittima stessa, in particolar modo se gli altri conducenti coinvolti hanno rispettato tutte le norme di sicurezza. Per questi motivi la Corte Suprema ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 29 settembre 2015 – 13 gennaio 2016, numero 999 Presidente D’Isa – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 14\5\2004 il Tribunale di Forlì, sez. dist. di Cesena, assolveva con formula piena Fa. Cristina dal delitto di omicidio colposo in danno di F.T. fatto acc. in Cesena il 7\10\2000 . All'imputata era stato addebitato di non avere regolato la velocità della sua auto Opel Corsa al momento di affrontare un incrocio, così scontrandosi con altra auto Lancia Delta condotta dalla vittima che era sopraggiunta, omettendo di dare la precedenza alla velocità di circa 90 k\h. A seguito dell'urto il F., che non allacciava la cintura di sicurezza, veniva espulso dall'abitacolo dopo l'impatto del suo veicolo con un albero. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna in data 9\12\2014. Osservava la Corte di merito che dall'istruttoria svolta non emergeva la sussistenza del nesso causale tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento. Invero la vittima aveva posto in essere plurime violazioni delle norme del codice stradale, impegnando l'incrocio a velocità doppia del limite vigente il loco senza dare la precedenza al veicolo condotto dall'imputata e senza allacciare la cintura di sicurezza, tanto da essere espulso dall'abitacolo dopo l'urto della sua auto con un albero. Nessuna incidenza aveva avuto la condotta della Fa., considerato che dagli accertamenti tecnici risultava che lo scontro tra i veicoli non si sarebbe determinato solo se avesse impegnato l'incrocio ad una velocità non superiore ai 30 k\h, ampiamente al di sotto del limite consentito. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale preso la Corte di Appello di Bologna e della parte civile R. M., lamentando 2.1. II P.G. la erronea applicazione della legge per non avere tenuto conto il giudice di merito del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il conducente di un veicolo favorito dalla precedenza non può fare affidamento sul rispetto delle regole della circolazione da parte dei conducenti degli altri veicoli, sicché deve moderare la velocità in modo prudenziale. Nel caso in esame la Fa. avrebbe dovuto mantenere una velocità prossima ai 30 k\h. 2.2. La parte civile il difetto di motivazione per non avere adeguatamente valutato il giudice di merito che l'urto era avvenuto nel quadrante inferiore destro dell'incrocio di pertinenza della Lancia della vittima pertanto se l'imputata con il suo veicolo avesse mantenuto la destra, lo scontro non si sarebbe verificato. Con memoria del 9\12\2014 il difensore della Fa. chiedeva il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2. Questa Corte di legittimità, con plurime pronunce ha affermato il principio che nei reati colposi conseguenti a incidenti stradali è esclusa la responsabilità del conducente quando il fatto illecito altrui, ed in particolare della vittima, configuri per le sue caratteristiche una vera causa eccezionale, atipica e non prevedibile che sia stata da sola sufficiente a provocare l'evento Cass. Sez. 4, Sentenza numero 9992 del 03/06/1988 Ud. dep. 17/10/1988 , Rv. 179423 Cass. Sez. 4, Sentenza numero 28615 del 14/06/2005 Ud. dep. 29/07/2005 , Rv. 232445 Cass. Sez. 4, Sentenza numero 33207 del 02/07/2013 Ud. dep. 31/07/2013 , Rv. 255995 . Vero è che questa Corte ha anche ripetutamente affermato che le norme sulla circolazione stradale impongono doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili ex plurimis, Cass. Sez.4, Sentenza numero 32202 del 15/07/2010 Ud. dep. 20/08/2010 , Rv. 248354 , ma quando tali violazioni sono plurime, gravi e concomitanti, finiscono per connotare la condotta della vittima di tale imprevedibilità da renderla l'unica causa determinante dell'evento. Nel caso in esame, la vittima a bordo della sua Lancia Delta, ha impegnato l'incrocio teatro dell'incidente ad una velocità quasi doppia di quella consentita 90 k\h , omettendo di dare la precedenza al veicolo dell'imputata, obbligo di precedenza evidenziato sia dalla segnaletica orizzontale che verticale. Inoltre, non allacciando la cintura di sicurezza, ha determinato la espulsione del suo corpo dall'auto dopo l'impatto con un albero, con conseguenti esiti letali. Quanto alla condotta della vittima, come osservato dai due giudici di merito, essa è stata esente da censure, in quanto ha affrontato l'incrocio ad una velocità nei limiti della norma e nessuna palese circostanza le imponeva di mantenere un'andatura di guida inferiore ai 30 k\h. La velocità dell'auto del F., unitamente alle altre gravi violazioni del codice della strada, configurano pertanto la sua condotta come causa unica del sinistro, rivestendo i caratteri della assoluta imprevedibilità, come ha correttamente ritenuto dal giudice di merito. Irrilevante è che l'auto della Fa. non mantenesse strettamente la destra, circostanza questa non contestata come violazione di regole di diligenza ed in ogni caso ritenuta eziologicamente ininfluente. All'infondatezza ed al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna della ricorrente R.M. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente R.M. al pagamento delle spese di giudizio.