Condotta riparatoria: per l’imputato non è mai troppo tardi

L’articolo 35 d.lgs. numero 274/2000 condiziona l’effetto estintivo del reato alla dimostrazione, data dell’imputato, di aver provveduto alla riparazione del danno anteriormente all’udienza di comparizione. Tuttavia, secondo l’ordinanza numero 11/2004 della Corte Costituzionale, bisogna considerare che l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti ed il giudice, risulta idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative compresa la possibilità di condotte riparatorie .

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 683, depositata il 12 gennaio 2015. Il caso. Il gdp di Macerata dichiarava non doversi procedere nei confronti di un’imputata di diffamazione per estinzione del reato ai sensi dell’articolo 35 d.lgs. numero 274/2000 condotte riparatorie . L’offerta di 500 euro e le scuse alla persona offesa, secondo il gdp, erano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione rispetto al reato. Il pm ricorreva in Cassazione, deducendo, in primo luogo, la tardività dell’attività riparatoria, realizzatasi soltanto in udienza invece che prima del suo svolgimento senza una valida prova di non aver potuto provvedere prima . Inoltre, contestava la mancata motivazione riguardo alla concreta ricorrenza del reato. Tempi per riparare. La Corte di Cassazione ricorda che l’articolo 35 d.lgs. numero 274/2000 condiziona l’effetto estintivo del reato alla dimostrazione, data dell’imputato, di aver provveduto alla riparazione del danno anteriormente all’udienza di comparizione. Tuttavia, secondo l’ordinanza numero 11/2004 della Corte Costituzionale, bisogna considerare che l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti ed il giudice, risulta idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative compresa la possibilità di condotte riparatorie . Le condizioni idonee. Inoltre, l’articolo 35, comma 2, d.lgs. numero 274/2000 richiede due condizioni per considerare idonea la condotta riparatoria la soddisfazione delle esigenze di riprovazione del reato e di quelle di prevenzione. Su questo punto, però, il gdp di Macerata non aveva spiegato per quale motivo avesse ritenuto accettabile l’offerta di 500 euro e le scuse dell’imputata, laddove, in sede di costituzione civile, la persona offesa aveva effettuato una richiesta di risarcimento danni pari a 25.000 euro. In mancanza di motivazione sul punto, la Corte di Cassazione non può che accogliere il ricorso e rimandare la decisione al gdp di Macerata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 ottobre 2014 – 12 gennaio 2015, numero 683 Presidente Ferrua – Relatore Oldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza predibattimentale in data 2 ottobre 2013 il giudice di pace di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.C., imputata di diffamazione ai danni di G.B., per estinzione del reato ex articolo 35 d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274. Ha ritenuto il giudicante che l'offerta reale della somma di euro 500,00 a risarcimento del danno e le scuse alla persona offesa soddisfacessero pienamente le esigenze di riprovazione e di prevenzione rispetto al reato, concretatosi nell'invio a più persone di SMS diffamatori. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo motivo il P.M. ricorrente rileva la tardività dell'attività riparatoria, realizzatasi soltanto in udienza anziché prima dello svolgimento di essa. 2.2. Col secondo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alla congruità della somma offerta a ristoro dei danni, a fronte della costituzione di parte civile con la quale il soggetto passivo dei reato aveva quantificato in euro 25.000,00 i danni causatigli in famiglia e sul posto di lavoro, attese anche le conseguenze psicologiche sfociate in una crisi depressiva. 3. Ha proposto ricorso anche la parte civile, per il tramite del difensore munito di procura speciale, sulla base di due motivi. 3.1. Col primo motivo il ricorrente deduce a sua volta la tardività dell'offerta riparatoria formulata dall'imputato soltanto in udienza, senza dimostrare di non aver potuto provvedere anteriormente per ragioni obiettive, secondo il disposto dell'articolo 35 d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274. 3.2. Col secondo motivo deduce mancanza, e comunque illegittimità, della motivazione circa la concreta ricorrenza della causa estintiva del reato. 4. Agli atti vi è una memoria nell'interesse della parte civile ad ulteriore sostegno dei motivi di ricorso, del cui deposito deve peraltro rilevarsi la tardività rispetto al termine stabilito dall'articolo 611 cod. proc. penumero . Considerato in diritto 1. I ricorsi proposti, da esaminarsi congiuntamente in quanto ispirati alla medesima logica contestativa, sono solo in parte fondati. Ciò non è a dirsi del motivo dedotto per primo da ambedue i ricorrenti. Ed invero, per quanto l'articolo 35 d.lgs.28 agosto 2000 condizioni l'effetto estintivo del reato alla dimostrazione, data dall'imputato, di aver provveduto alla riparazione del danno anteriormente all'udienza di comparizione, nondimeno l'interpretazio ne costituzionalmente orientata della norma, indicata dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 11 del 2004, impone di considerare che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative», dovendosi ricomprendere fra queste ultime anche la possibilità di porre in essere le condotte riparatorie di cui all'articolo 35 dei decreto legislativo numero 274 del 2000. 2. La sentenza impugnata risulta, piuttosto, viziata da carenza motivazionale in ordine alla presenza delle condizioni richieste dalla legge affinché la condotta riparatoria possa dirsi idonea a determinare l'estinzione del reato condizioni che il comma 2 del più volte citato articolo 35 del d.lgs. numero 274/2000 identifica nella idoneità delle condotte risarcitorie e riparatorie «a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». In effetti la motivazione addotta dal giudice di pace, con l'affermare apoditticamente l'idoneità ai predetti fini dell'offerta reale di euro 500,00 e delle scuse dell'imputato, non spiega per quale via il giudicante sia pervenuto a tale valutazione, in presenza di una costituzione di parte civile nella quale la denuncia delle ragioni che rendevano gravemente pregiudizievole la lesione recata alla reputazione del Bartoli si accompagnava ad una richiesta di risarcimento dei danni in misura non inferiore ad euro 25.000,00. 3. II vizio rilevato comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame allo stesso giudice di pace di Macerata, in persona di altro magistrato onorario. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Macerata per nuovo esame.