Fideiussione o contratto autonomo di garanzia? Al giudice la qualificazione sulla base delle eccezioni esperibili dal garante nei confronti del creditore

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’articolo 1945 c.c

Con la sentenza numero 15108 del 17 giugno 2013, la Corte di Cassazione, richiamando in larga parte le argomentazioni illustrate con la nota sentenza a sezioni unite numero 3947/2010, torna sulla questione relativa alla differenza tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia, soffermando sui criteri distintivi di tali fattispecie contrattuali e sulle relative peculiarità. Il caso. La vicenda in questione prende avvio dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo promosso nei confronti del garante dell’importo ingiunto, il quale, in particolare, eccepisce la natura della garanzia escussa, affermando che la stessa ha natura di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta. Sulla base dei dati testuali e da una lettura complessiva delle clausole contrattuali, i Giudici di merito qualificano, invece, i contratti oggetto di contenzioso come garanzie a prima richiesta, rigettando, quindi, l’opposizione promossa dal garante. Sulla base di alcuni rilievi testuali, la Corte di Cassazione conferma la decisione di merito rigettando, così, il ricorso per Cassazione promossa dal garante. Il contratto autonomo di garanzia come e perché. Secondo la posizione ormai consolidata in giurisprudenza ed espressa, in modo netto, da Cass. SS.UU. 3947/2010, il contratto autonomo di garanzia c.d. Garantievertrag ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile qual è l’obbligazione dell’appaltatore , contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui data l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante . La causa del contratto autonomo di garanzia e nella fideiussione. Le due fattispecie poc’anzi richiamate si distinguono, in particolare, sotto il profilo della causa. Infatti, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore Contratto autonomo di garanzia quali le eccezioni opponibili dal garante? I due contratti si differenziano radicalmente quanto alle eccezioni che il garante può opporre al creditore. Nel contratto autonomo di garanzia il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento a titolo di esempio, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all’ordinamento, non vietando quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, così come si ricava dagli articolo 1283 c.c. e 120, d.lgs. numero 385/1993. L’exceptio doli Ben più importante è invece l’exceptio doli che, per contro, è sempre ammessa e può essere opposta dal garante anche in un contratto autonomo di garanzia. Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, in presenza di un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, l’exceptio doli che può giustificare il mancato pagamento del garante in favore del garantito deve riguardare la collusione di quest’ultimo nell’escussione abusiva o fraudolenta della garanzia da parte del beneficiario. Giudice di merito e qualificazione del contratto contratto di garanzia o fideiussione? In termini concreti, e per richiamare un esempio tratto dalla giurisprudenza di merito, si rileva che è corretta la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, operata dal giudice di merito, di una polizza fideiussoria caratterizzata a dalla fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione della richiesta da parte del creditore garantito sebbene quest’ultima non sia definita “semplice” , entro il quale il garante è tenuto a pagare le somme dovute b dall’esclusione della facoltà, per il debitore principale, di opporre al garante che agisce in regresso le eccezioni di cui all’articolo 1952 c.c. c dalla previsione, a carico del creditore garantito, degli oneri di cui all’articolo 1957 c.c., ritenuta in concreto compatibile con il carattere autonomo della garanzia. Fideiussione, contratto autonomo di garanzia ed accessorietà della garanzia. Sempre per evidenziare i profili di specificità del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, si osserva che, in tale tipologia di contratto, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all’articolo 1957 c.c. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. Contratto autonomo di garanzia e debito di valuta. Da ultimo, si osserva che il contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di garantire, nei confronti del beneficiario, l’adempimento dell’obbligo di deposito cauzionale assunto dallo stesso contraente nella somma legalmente predeterminata, configura un debito di valuta che non può trasformarsi in debito di valore avuto riguardo al danno derivante dall’inadempimento dell’obbligazione principale, poiché l’obbligazione del garante è da essa svincolata pertanto, l’eventuale mora personale del fideiussore produce gli effetti previsti dall’articolo 1224 c.c., e perciò la tardività del pagamento della cauzione effettuato dal garante rispetto al termine indicato nelle condizioni polizza può solo implicare, in applicazione dell’articolo 1224, comma 2, c.c., il riconoscimento del maggior danno, oltre gli interessi, che al creditore sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 aprile - 17 giugno 2013, numero 15108 Presidente Petti – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza in data 30.10.2007 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi in data 13.07.2004 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di L. 1.693.453.533 oltre accessori, emesso dal Tribunale in data 13.06.2001 su ricorso dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano oggi Azienda Ospedaliera - Ospedale Circolo di Melegnano, di seguito brevemente Azienda Ospedaliera nei confronti della SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a. di seguito, brevemente, SIC s.p.a. in forza di polizze rilasciate da quest'ultima in data omissis a garanzia dell'adempimento da parte della s.p.a. ICEA poi fallita degli obblighi e oneri inerenti la costruzione del nuovo Padiglione Malattie Infettive presso il P.O. di omissis polizze escusse dall'Azienda Ospedaliera a seguito dell'abbandono dei lavori di appalto da parte della ICEA. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. SIC, svolgendo quattro motivi, illustrati anche da memoria. Ha resistito l'Azienda Ospedaliera, depositando controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009 - è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, articolo 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 58, alla disciplina di cui agli articolo 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. numero 40 del 2006. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1362 cod. civ., nonché degli articolo 1939 e 1945 cod. civ. articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. . Al riguardo parte ricorrente - contestando la qualificazione di contratto autonomo di garanzia operata da entrambi i giudici del merito, relativamente alle polizze fideiussorie escusse dall'Azienda Ospedaliera - deduce che “il fatto controverso” su cui la Corte territoriale ha omesso di motivare è la mancanza di una clausola con la quale il fideiussore rinuncia a sollevare le eccezioni che spettano al debitore principale con riguardo all'obbligazione garantita mentre in relazione alla censura di violazione di legge formula i seguenti quesiti a “se viola l'articolo 1362 cod. civ. la sentenza che, nell'interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti, giunge all’individuazione della fattispecie legale contratto autonomo di garanzia alla quale non sono tuttavia riconducibili gli elementi di fatto concretamente accertati” b “se viola gli articolo 1939 e 1945 cod. civ. la sentenza che, in assenza di qualsiasi previsione contrattuale in ordine alla rinuncia del fideiussore a far valere, nei confronti del beneficiario, le eccezioni del debitore principale, configura, tuttavia, la polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia e non già come fideiussione”. 1.2. Va premesso che l'accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione Cass. 15 febbraio 2011, numero 3678 . Più in generale si rammenta che l’interpretazione del contratto, dal punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi a la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti b la seconda risiede nella individuazione del modello della fattispecie legale c l'ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati. Le ultime due fasi, che sono le sole che si risolvono nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima - che configura un tipo di accertamento che è riservato al giudice di merito, poiché si traduce in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva - è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negli articolo 1362 e seguenti cod. civ. Cass. 7 dicembre 2005, numero 27000 . Inoltre, quando è denunciata la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in sede di legittimità, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite ex plurimis, cfr. Cass. 4 giugno 2007, numero 12946 mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione ex plurimis Cass. 13 dicembre 2006, numero 26683 . 1.3. Orbene la sentenza impugnata ha qualificato le polizze in oggetto nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, privilegiandone gli elementi di cui ha dato conto, sia nella loro specificità che nella loro sintesi, valorizzando il dato letterale e il contenuto complessivo delle clausole pattizie e segnatamente evidenziando a la precisa correlazione esistente tra l'articolo 5 delle condizioni di contratto a tenore del quale il pagamento da parte della Società garante “sarà effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito dopo un semplice avviso alla Ditta obbligata, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso” e il successivo articolo 6 a tenore del quale “la ditta obbligata si impegna a rimborsare la semplice richiesta tutte le somme da questa versate con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'articolo 1952 c.c.” b l'inidoneità della differente portata letterale delle due clausole dovuta all'uso del termine “a semplice richiesta”, solo nella seconda clausola, a differenza della prima dove si parla solo di “richiesta scritta” a suggerire una differente disciplina dei due rapporti garante-debitore e garante-creditore, cui sono rispettivamente riferite, a fronte dell'argomento logico-sistematico, ben più pregnante, tratto dal testo dell'articolo 6, secondo cui - se le eccezioni relative al rapporto principale non possono essere fatte valere dal debitore principale né per impedire il pagamento da parte del garante né per contrastare la propria conseguente obbligazione di rimborso - parallelamente le stesse eccezioni risultano indifferenti rispetto all’obbligazione del garante nei confronti del beneficiario c l’inequivoco riferimento, nella stessa definizione adottata dalle parti polizza fideiussoria per cauzione a garanzia di contratto d'appalto di costruzione , alla figura della cauzione, di per sé rappresentativa di una garanzia autoliquidabile da parte del creditore principale indipendentemente dalle contestazioni del debitore principale, così sottolineandosi il carattere di garanzia a prima richiesta id est, senza riserva alcuna d la funzione sostitutiva della cauzione prevista in materia di contratti d'appalto, siccome idonea a disvelare in senso tranciante la natura non già risarcitoria, ma di garanzia reale generica finalizzata ad assistere le ragioni di credito che sorgono dal contratto a favore dell'amministrazione committente. 1.4. Contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente la motivazione che illustra l'articolato tessuto argomentativo è esauriente e congrua, nel rispetto dei criteri legali di ermeneutica, a cui riguardo viene prospettato in senso generico il vizio di violazione di legge. La qualificazione giuridica che ne consegue risulta correttamente orientata, in difetto di espresso richiamo contenuto nelle polizze controverse alla disciplina tipica della fideiussione, nel segno della valorizzazione di dati altamente significativi dell'autonomia della garanzia. In particolare l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponesse al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che, dopo il pagamento, avesse agito in regresso costituiscono un sicuro indice di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale il garante ha invece l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore articolo 1952 co. 2 cod. civ. , all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore mentre l’interpretazione simmetrica dell'altra clausola, regolante il rapporto tra garante e garantito, è del tutto in linea con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, Cass., 21 aprile 1999, numero 3964 così Cass. numero 8324/01 numero 7502/04 numero 14853/07 5526 del 2012 , secondo cui ritenere che il garante possa opporre al creditore eccezioni connesse al rapporto principale, precluse invece al debitore in sede di regresso, significherebbe accettare l'idea di una polizza che garantisce il garante più ancora del creditore a cui favore la garanzia e prestata. L'interpretazione letterale trova, del resto, riscontro nell'indagine, che il giudice di merito ha svolto riguardo alla comune intenzione dei contraenti di apprestare una garanzia sostitutiva della cauzione e come tale comportante per l'ente appaltante la facoltà di procedere ad immediata riscossione delle somme del tutto simile a quella dell'incameramento di una somma di denaro a titolo di cauzione. 1.4. Si rammenta che il recente arresto delle S.U. di questa Corte numero 3947/2010, intervenuto nelle more del presente giudizio, ripercorrendo la funzione genetica e funzionale della figura contrattuale in oggetto, ne ha valorizzato la funzione satisfattiva delle ragioni della stazione appaltante, alla quale viene attribuito il potere di escutere la garanzia in via di autotutela, per incamerarne l'importo, all'esito di un accertamento da essa condotto in senso esclusivo, perché unilaterale e insindacabile, in ogni caso d'insolvibilità del debitore e, comunque, in caso d'inadempimento ancorché incolpevole. Orbene il percorso esegetico che sorregge l'approdo assunto dalla Corte d'appello - rinvenendo il tratto tipico del contratto autonomo di garanzia nel regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento e correlativamente evidenziando la funzione delle fideiussioni, pacificamente destinate a sostituire la cauzione prevista in materia di contratti d'appalto - è coerente con le linee tracciate dalle SS.UU. secondo cui la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salvo il caso, che qui non ricorre, di evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto altro della convenzione negoziale. In definitiva i dati convenzionali valorizzati dai Giudici di appello sono pienamente aderenti alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia mentre la valutazione degli elementi fattuali assunti costituisce attività di stretto merito risolvendosi la doppia censura, motivazionale e di violazione di legge, in una semplice critica della decisione sfavorevole, funzionale all'inammissibile proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante. Tutto ciò si riflette ovviamente nell'apoditticità della c.d. “chiara indicazione” del preteso vizio motivazionale e nella circolarità dei quesiti di diritto, che muovono da premesse assertive quali il mancato rilievo dei tratti tipici dell'autonomia della garanzia e, segnatamente, l'assenza di una clausola di rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni derivanti del debitore principale che non trovano riscontro nella decisione impugnata e, anzi, sono da essa adeguatamente smentite. Il motivo va, dunque, rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1936, 1939, 1941, 1945 e 2041 cod. civ. violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 cod. civ. violazione e falsa applicazione dell'articolo 1955 cod. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. . 2.1. Il motivo si incentra sulla statuizione di rigetto del secondo motivo di appello, con il quale l'odierna ricorrente deduceva la rilevanza delle vicende relative alla procedura fallimentare della debitrice principale s.p.a. ICEA, nell'ambito della quale il G.D. aveva rigettato l'istanza di insinuazione del credito azionato dalla SIC in via di surrogazione per Euro 925,247,41 sul presupposto - per quanto si legge nella decisione impugnata - che “non risultano sufficientemente documentate le ragioni di credito del creditore originario garantito” e, successivamente, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo, svolta dalla SIC con sentenza numero 503/2005. Orbene la Corte territoriale - premesso che non erano opponibili da parte del garante le eccezioni relative alle vicende del rapporto principale, con la sola eccezione della c.d. exceptio doli, che non era stata specificamente prospettata dal garante - ha rigettato il motivo di gravame, segnatamente evidenziando l'inconsistenza della censura, dichiaratamente formulata nell'ottica del carattere accessorio della garanzia, atteso il rilevato carattere autonomo della garanzia l’inopponibilità alla beneficiarla della sentenza numero 503/2005 resa dal Tribunale fallimentare nei confronti della garante l'assenza, comunque, nella citata sentenza di una specifica statuizione suscettibile di passare in giudicato, quanto alla pretesa inesistenza dei diritti del creditore principale verso l'appaltatore, trattandosi di una statuizione di inammissibilità dell'opposizione per omessa produzione da parte della SIC dell'originale della lettera del curatore di comunicazione della mancata ammissione del credito . 2.1.1. Secondo parte ricorrente “il fatto controverso” in relazione al quale la sentenza è contraddittoriamente motivata è il riconoscimento da parte della Corte territoriale che l'Azienda Ospedaliera non era stata ammessa al passivo della garantita ICEA, stante l'inesistenza del suo credito, per avere, ciononostante, la detta Corte ritenuto che non vi era prova dell'inesistenza del credito dell'Azienda Ospedaliera “il fatto controverso” in relazione al quale la Corte territoriale ha omesso di motivare è la rilevanza, in ogni caso, anche quale prova, della sentenza con la quale il Tribunale fallimentare di Lodi ha rigettato l'ammissione al passivo per insussistenza del credito vantato dall'Azienda Ospedaliera infine la sentenza è insufficientemente motivata nella parte in cui non ha dato adeguato rilievo, per inferirne la perdita del diritto di regresso, al fatto imputabile al creditore Azienda Ospedaliera, rappresentato dalla mancata impugnazione dell'esclusione dallo stato passivo del fallimento ICEA. Di conseguenza la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto a “se nell'ambito di una fideiussione ex articolo 1936 e seg. c.c., nonché nella fideiussione a prima richiesta, nonché ancora nel contratto autonomo di garanzia, l’accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento del garantito da chiunque eseguito o formulato o comunque risultante da una situazione di fatto convalidata quale è quella della incontestata mancata ammissione al passivo fallimentare comporta l'insussistenza dell'obbligazione del fideiussore ai sensi degli articolo 1936 e 1941 c.c. che questi può liberamente eccepire al creditore ex articolo 1945 e 2041 c.c.” b “se l’accertamento contenuto nella sentenza pronunciata in sede di opposizione allo stato passivo fra fideiussore e fallimento del debitore principale ha efficacia vincolante ex articolo 2909 c.c. nei confronti del beneficiario di polizza, il cui credito è stato escluso dallo stato passivo del fallimento del debitore principale a causa dell'insussistenza del credito insinuato” c “se produce l'estinzione della fideiussione ex articolo 1955 c.c. il comportamento del creditore che omette di impugnare il provvedimento di rigetto della propria domanda di insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale, circostanza che, quindi, pregiudica il diritto di regresso del fideiussore” d “se in presenza di una fideiussione a prima richiesta ovvero di un contratto autonomo di garanzia, l'exceptio doli può consistere nella accertata o in qualsiasi modo dichiarata inesistenza del debito garantito e nella volontaria inazione del creditore che, non impugnando l’esclusione dello stato passivo del fallimento del debitore principale, pregiudica il diritto di regresso del fideiussore”. 2.2. Il motivo e i quesiti che lo corredano accorpano una serie di questioni eterogenee, prevalentemente accomunate dall'ottica dell'accessorietà della garanzia nessuna delle quali è idonea a comportare la cassazione della sentenza. Innanzitutto il motivo è inammissibile per violazione dell'articolo 366 numero 6 cod. proc. civ., dal momento che la norma, secondo l’interpretazione patrocinata dalle Sezioni Unite di questa Corte cfr. sentenze 2 dicembre 2008, numero 28547 e 25 marzo 2010, numero 7161 - ponendo come requisito di ammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” - richiede la specificazione dell'avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all'interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili. Nel caso di specie parte ricorrente fonda le proprie censure su atti della procedura fallimentare - provvedimenti del G.D. relativi ai crediti insinuati, rispettivamente, dall'Azienda Ospedaliera e dalla SIC sentenza del Tribunale fallimentare di inammissibilità dell'opposizione della SIC - ma si limita a richiamare il contenuto del provvedimento del G.D. di non ammissione del credito della SIC “ non risultano sufficientemente documentate le ragioni di credito del creditore originario garantito” già riprodotto nella decisione impugnata, nonché a riportare un breve stralcio della sentenza numero 503/2005, per il resto fornendo una propria personale interpretazione dei contenuti sia della cit. sentenza, sia del provvedimento del G.D. di non ammissione del credito dell'Azienda Ospedaliera peraltro verosimilmente diverso e ulteriore rispetto al credito già indennizzato dalla SIC, per la quale si era surrogata l'odierna ricorrente . 2.3. Né può farsi a meno di rilevare che la confusa e parziale esposizione dei dati documentali non è altro che il riflesso del difetto di specificità delle censure che confondendo e sovrapponendo le vicende relative all'insinuazione del credito dell'Azienda Ospedaliera e all'insinuazione del credito in cui si era surrogata la SIC -ignorano il rilievo, di per sé assorbente della decisione impugnata, laddove si evidenzia come le argomentazioni svolte dall'appellante presupponevano la natura non autonoma della garanzia oggetto di causa con la conseguenza che il rigetto del principale motivo di gravame non poteva non coinvolgere anche il secondo. Per le medesime considerazioni il rigetto del precedente motivo di ricorso non può non comportare anche il rigetto del presente motivo per la parte in cui si denuncia violazione di norme - quali l'articolo 1936, 1939, 1941, 1945 cod. civ. - postulanti l'accessorietà della garanzia, mentre la denuncia di violazione dell'articolo 2041 cod. civ. - oltre ad essere basata sulla confusa prospettazione di cui si è detto - pone una questione nuova e inammissibile. Anche la censura di violazione dell'articolo 1955 cod. civ. incorre nel rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità, giacché ignora sia il primo e assorbente rilievo in punto di in ammissibilità della relativa eccezione formulata solo in comparsa conclusionale, sia l'ulteriore e definitivamente tranciante considerazione che il mancato buon esito della surrogazione della garante era riconducibile esclusivamente al comportamento della SIC per non avere documentato la tempestività dell'impugnazione, nonché alla strategia adoperata dalla stessa società, per avere in sede fallimentare, come nel presente giudizio di opposizione, dedotto la pretesa accessorietà cfr. in nota a pag. 13 della sentenza impugnata . 2.4. Soprattutto il motivo non impinge su un argomento essenziale nella motivazione della decisione impugnata, laddove si pone in evidenza vuoi l’inopponibilità della cit. sentenza del Tribunale fallimentare all'Azienda Ospedaliera per essere terza estranea a quel giudizio , vuoi prima ancora l'inidoneità della medesima sentenza, in quanto contenente una pronuncia di mero rito, a costituire giudicato sostanziale id est, la sentenza, di inammissibilità dell'opposizione, non conteneva alcun accertamento sull'insussistenza del credito, comportando solo la definitività del rigetto dell'istanza di ammissione al passivo . La motivazione è più che congrua e non è affatto contraddittoria, atteso che una cosa è affermare che il provvedimento di rigetto dell'istanza di insinuazione nel passivo fallimentare è divenuto definitivo e altro è rilevare che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione avverso detto provvedimento non presupponeva, proprio per le ragioni in rito che l'avevano determinata, “alcun positivo accertamento della effettiva insussistenza, nel merito del credito principale”. 2.5. Rinviandosi, per una più compiuta disamina, a quanto si andrà a dire di seguito circa l'esigenza di una specifica articolazione e prova, in sede di merito, del carattere fraudolento od abusivo della richiesta di pagamento, le considerazioni che precedono sono dirimenti anche per la parte del motivo surrettiziamente intesa a introdurre solo in questa sede una ormai inammissibile exceptio doli. Anche il motivo all'esame va, dunque, rigettato. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 1362, 1363 e 1365 cod. civ. violazione o falsa applicazione dell'articolo 1957 cod. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. . 3.1. Il motivo riguarda il punto della decisione in cui la Corte di appello - modificando la motivazione del primo Giudice - ha escluso che potesse essersi verificata decadenza dalla garanzia in considerazione del fatto che l'articolo 5 del testo negoziale a tenore del quale il termine semestrale di cui all’articolo 1957 cod. civ. decorreva “dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavoro ovvero, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa della Ditta obbligata, dalla data di approvazione degli atti di collaudo della parte dei lavori eseguiti ovvero, nel caso di mancato inizio dei lavori, dalla data del provvedimento formale di risoluzione anticipata del contratto di appalto per fatto e colpa della Ditta obbligata” non era applicabile alla fattispecie in oggetto, trattandosi di risoluzione del contratto di appalto avvenuta in data 13.06.2000 per l'abbandono dei lavori da parte dell'appaltatore e non essendo ancora intervenuto alla data del 7.12.2001 il collaudo dei lavori eseguiti dall'ICEA. Nel contempo la Corte di appello - pur evidenziando che solo in sede di comparsa conclusionale parte appellante aveva postulato un travolgimento delle puntuali e specifiche disposizioni di cui all'articolo 5 cit. in considerazione dell'intervenuto fallimento della ICEA in data 28.09.2000 con conseguente irrilevanza della mancanza di collaudo delle opere e decorrenza del termine secondo la regola generale dell'articolo 1957 cod. civ. - ha rilevato l'infondatezza della tesi difensiva, atteso il subingresso del Fallimento nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla fallita e l’opponibilità della risoluzione del contratto di appalto, già realizzatasi alla data del 13.06.2000, antecedente alla dichiarazione di fallimento. 3.1.1. A parere di parte ricorrente “il fatto controverso” in relazione al quale la sentenza impugnata ha omesso di motivare è che, in caso di risoluzione anticipata dell'appalto, la scadenza dell'obbligazione principale ex articolo 1957 c.c. si verifica solo alla data della predetta dichiarazione di risoluzione e non da altri eventi. Di conseguenza formula i seguenti quesiti a “se viola gli articolo 1362, 1363 e 1365 c.c. il giudice che interpreta le clausole di un contratto fideiussorio senza indagare la comune intenzione delle parti o verificare il testo complessivo della fideiussione e senza tenere conto delle caratteristiche dell'obbligazione garantita, dal quale emerge che in ogni caso l'articolo 1957 c.c. è applicabile anche oltre i casi espressamente elencati in maniera non tassativa nel contratto di fideiussione” b “se nel caso di fallimento del debitore garantito da polizza fideiussoria il termine decadenziale ex articolo 1957 c.c. deve ritenersi osservato esclusivamente con la domanda di insinuazione al passivo del creditore entro sei mesi dalla di scadenza dell'obbligazione principale che, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore decorre dalla data di dichiarazione di risoluzione da parte della committenza pubblica”. 3.2. Il motivo, per un verso, postula un'interpretazione estensiva della clausola pattizia sopra riportata e, per altro verso, suggerisce l'applicabilità della regola generale di cui all’articolo 1957 cod. civ., con la conseguenza che il dies a quo di cui all’articolo 1957 cod. civ. andrebbe individuato nella scadenza dell'obbligazione principale. In disparte il rilievo che il motivo ignora il punto della decisione in cui è evidenziata la tardività della prospettazione difensiva postulante il travolgimento della specifica previsione pattizia per effetto della dichiarazione di fallimento, nessuna delle censure coglie nel segno. Sotto il primo profilo, dell'interpretazione dell'articolo 5 cit., il motivo si risolve in una censura in fatto non evidenziante testuali carenze interpretative o logiche dell'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all'individuazione dello specifico ambito di applicazione della clausola di cui trattasi. L'interpretazione adottata dai Giudici a quibus è pienamente aderente al criterio di cui all'articolo 1362 cod. civ. e - mentre valorizza il dato testuale della singola clausola e la specificità dei suoi contenuti tiene conto anche del testo complessivo del contratto e della natura autonoma della garanzia, come innanzi individuata. Tanto è sufficiente a precluderne il sollecitato sindacato in sede di legittimità nella quale non può trovare ingresso l'aspirazione della parte ricorrente a vedere sostituita l’interpretazione adottata con altra fondata su diverso risultato ermeneutico - quale l'ipotizzato carattere esemplificativo della clausola di cui trattasi - ritenuto più rispondente all'interesse della medesima. D'altra parte la quaestio voluntatis va risolta in una prospettiva radicalmente opposta rispetto a quella assunta dalla ricorrente, tenendo conto che la riconosciuta riconducibilità delle polizze in discussione all'archetipo della garanzia autonoma postula che il termine per l'escussione della garanzia, fissato dall'articolo 1957 cod. civ. non si applica salvo che non sia previsto esplicitamente dalle parti Cass. 28 ottobre 2010, numero 22107 con la conseguenza che la clausola in contestazione non può che essere di stretta interpretazione. 3.3. Il rilievo che precede risulta assorbente anche ai fini del rigetto della parte del motivo che attinge all'argomentazione difensiva tardivamente svolta nella comparsa conclusionale in appello peraltro la censura incorre anche nel rilievo di aspecificità, perché omette di confrontarsi con le ragioni della decisione nel punto in cui si evidenzia l'anteriorità e conseguente opponibilità della risoluzione alla dichiarazione di fallimento. Anche il presente motivo va rigettato. 4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 633 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ , nullità della sentenza, stante la non corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex articolo 112 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 numero 3, 4 e 5 cod. proc. civ. . Secondo parte ricorrente “il fatto controverso” su cui la Corte di appello ha omesso qualsivoglia motivazione è l'effettiva e sostanziale proposizione della exceptio doli, tenuto conto che essa garante avrebbe sempre evidenziato l'abusiva escussione della garanzia, stante l'inesistenza del debitore garantito e, comunque, la mancata enunciazione e individuazione del danno risarcibile. Di conseguenza ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. formula i seguenti quesiti a “se sussiste il vizio di omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. laddove il giudice dichiara di non potere esaminare una eccezione che è stata invece prospettata sia in primo che in secondo grado per il fatto che questa non sarebbe stata formulata espressamente nelle conclusioni dell'atto di appello, pur risultando la stessa formulata espressamente nelle conclusioni dell'atto di appello, pur risultando la stessa formulata nel testo delle difese proposte” b “se l'articolo 633 cod. proc. civ. può essere utilizzato per l’escussione di una fideiussione accessoria ad un contratto di appalto, in relazione al quale non è stato dimostrato l'inadempimento dell'appaltatore debitore principale, circostanza che costituisce il presupposto di escussione della polizza fideiussoria, né sussiste una liquidazione del danno” c “se il creditore opposto, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, deve dimostrare la sussistenza delle ragioni di escussione della polizza e quindi l’adempimento del debitore principale, quali ragioni costituenti la loro pretesa”. 4.1. Il motivo è inammissibile per la parte in cui prospetta la violazione dell'articolo 112 in relazione ai numero 3 e 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ., giacché l'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni della parte, integrando violazione di norma processuale, deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'articolo 360 numero 4 cod. proc. civ., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto ovvero sub specie di vizio della motivazione v. tra numerose Cass. numero 14003 del 2004 numero 604 del 2003 numero 9707 del 2003 numero 11260 del 2000 . Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato in relazione all'articolo 360 numero 4 cod. proc. civ., avendo la Corte di appello, innanzitutto evidenziato che l’exceptio doli non era stata specificamente prospettata dall'appellante cfr. pag. 10 della sentenza e, in termini più diffusi, ribadito che “a diversa conclusione potrebbe giungersi solo laddove la prospettazione dell'appellante riguardasse non tanto la lamentata carenza di prova in ordine alla sussistenza - nel rapporto principale tra l’AZIENDA committente e l’appaltatrice ICEA - di ragioni risarcitorie, ma invece la dimostrazione di situazioni in concreto rilevanti ai fini della configurazione di exceptio doli in riferimento al rapporto di garanzia autonomamente corrente tra l’AZIENDA e la garante SIC dimostrazione in quanto tale nemmeno adombrata dalla appaltante, come già ritenuto dal Tribunale con motivazione anch'essa non attaccata specificamente da alcun diretto motivo di censura” cfr. pag. 16 della sentenza . Valga considerare che proprio dalle allegazioni in ricorso risulta evidente che l'impostazione difensiva dell'odierna ricorrente in sede di merito poggiava non già sull'esistenza di un comportamento doloso della beneficiarla, bensì sulla natura accessoria della garanzia da cui sarebbe derivata l’opponibilità del mancato accertamento dell'inadempimento dell'appaltatore e il difetto di prova dei danni della committente il che è questione diversa dall'exceptio doli. Presupposto della fondatezza di detta eccezione è, infatti, che sia evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito inoltre l'eccezione avrebbe richiesto la prova, da fornirsi dalla garante, odierna ricorrente, dello scopo fraudolento dell'attivazione della garanzia da parte dell'Azienda Ospedaliera cfr., sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa Cass. 21 aprile 1999, numero 3964 Cass. 24 aprile 2008, numero 10652/08, Cass. 12 dicembre 2008, numero 29215 . In particolare l'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie cfr. Cass 11 maggio 2012, numero 7320 o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione cfr., sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa, Cass. numero 3964/99 cit. numero Cass. 10652/08 cit. . Nel caso di specie, prima ancora che la prova, è mancata l'allegazione di una situazione di tal fatta, come evidenziato da entrambi i giudici del merito e come, peraltro, conclamato dalla natura dei quesiti, sub b e c , chiaramente evocanti, non già l’exceptio doli, ma l'accessorietà della garanzia. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 140 del 2012, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 20.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.