Online la circolare-Guida sui Superammortamenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 maggio scorso il documento di prassi circolare numero 23/E che illustra tutti gli aspetti dell’agevolazione introdotta dalla Stabilità 2016. Al vaglio soggetti beneficiari, investimenti agevolabili e metodi di calcolo del bonus.

Circolare sui Superammortamenti. L’annunciata circolare sui Superammortamenti è stata finalmente pubblicata ieri, registrata con il numero 23/E. In trenta pagine l’Agenzia delle Entrate ha illustrato a tutto campo l’agevolazione introdotta dai commi 91-94 e 97 della Stabilità 2016 che consente a imprese e liberi professionisti di aumentare del 40% il costo fiscale dei beni materiali strumentali nuovi acquistati in proprietà o in leasing nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 cd. “Superammortamento” . Soggetti titolari di reddito d’impresa. Il bonus, valevole solo ai fini delle imposte sul reddito e non anche dell'IRAP, si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, sia alle imprese residenti nel territorio dello Stato che alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Esercenti arti e professioni. Con riferimento agli esercenti arti e professioni, è precisato nella circolare, il beneficio è garantito anche per coloro che svolgono l’attività in forma associata, per coloro che applicano il c.d. “regime dei minimi” o il c.d. “regime di vantaggio” ma non anche per i forfettari per i quali l’ammontare dei costi sostenuti non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. Per la stessa ragione sono altresì escluse dal bonus le imprese marittime che hanno aderito al regime della “tonnage tax”. Aziende condotte in affitto o in usufrutto. In caso di aziende condotte in affitto o in usufrutto, l’accesso all’agevolazione segue le scelte fatte dalle parti contraenti in relazione all’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni di cui all’articolo 2561 c.c. per coloro che hanno deciso di non derogare le diposizioni di tale norma la maggiorazione spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del T.U.I.R., calcola e deduce gli ammortamenti per coloro che hanno scelto di agire in deroga, prevedendo che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo. Investimenti agevolabili. Sul fronte, invece, degli investimenti agevolabili la circolare ribadisce l’ammissibilità all’agevolazione dei soli “beni materiali strumentali nuovi”, con esclusione dei beni immateriali e dei beni a qualunque titolo già utilizzati salvo che l’utilizzo non sia stato “al solo scopo dimostrativo” è per tale motivo che sono ammessi i beni esposti negli show room ma non l’autovettura “che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi” . Nessun limite particolare è stato posto né dalla legge né dalla prassi alla territorialità dell’investimento indipendentemente dall’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni, gli stessi saranno agevolati a condizione che siano stati acquistati “da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia”. Beni esclusi. Con riferimento ai beni esclusi, oltre a quelli espressamente previsti dal comma 93 della Stabilità 2016 beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% fabbricati e costruzioni i particolari beni di cui all’allegato numero 3 l. numero 208/2015 , la Circolare aggiunge i beni autonomamente destinati alla vendita c.d. beni merce , quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo. Tali beni, infatti, non rispondono alle caratteristiche richieste «essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa». Sono inoltre esclusi dal beneficio «i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante». Fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_AgEntrCirc23_s