In generale le restrizioni al diritto di proprietà uso e godimento di uno o più beni non violano l’articolo 1 protocollo 1 Cedu tutela della proprietà il sequestro preventivo, finalizzato ad una confisca per equivalente nella fattispecie , nell’ambito di un processo penale, è lecito se ha una base legale, risponde ad un interesse pubblico e rispetta un giusto equilibrio tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito dalle misure applicate dallo Stato, comprese queste restrizioni principio di proporzionalità . Se manca anche uno solo di questi elementi è un’arbitraria ed illecita interferenza nei diritti dell’interessato.
È quanto sancito dalla CEDU sez. II nel caso Džinič comma Croazia ricomma 38359/13 del 17 maggio 2016. Il caso. È direttore di una società e fu accusato di vari reati «economici», rectius societari. Fu condannato a due anni per vari capi di accusa relativi all’abuso di strutture e di beni sociali e di appropriazione indebita di azioni della sua società nonché alla confisca per equivalente dell’illecito guadagno tratto da questi reati pari ad € 240.000 dato che il processo penale è ancora pendente presso la Cassazione l’ordine di sequestro preventivo non è stato ancora revocato. Tutti i ricorsi per la revoca o la rivalutazione del sequestro che aveva colpito la totalità del patrimonio, anche presso la Consulta, sono stati vani e non ha avuto efficaci rimedi interni per contrastare questa decisione che gli ha causato gravi danni non ha potuto chiedere un prestito garantito da ipoteca sulla sua casa per il sequestro, tanto che la sua ditta rischia il fallimento. Inoltre si noti la sproporzione tra il reale importo dei frutti del reato, quello stimato dalle Corti € 1.060.000 ed il valore dei beni sequestrati pari a nove volte la somma confiscata. Lamentò anche il mancato ricorso a misure alternative previste ex lege meno lesive dei suoi diritti economici. La CEDU vista tale sproporzione ha ravvisato una deroga all’articolo 1 protocollo 1 che ha assorbito anche quella all’articolo 13 Cedu. Quadro normativo internazionale. Le Convenzioni ONU contro la criminalità organizzata transnazionale A/RES/55/25 e contro la corruzione A/58/422 , la Convenzione del COE sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi da reato STCE no. 141 e la Direttiva 2014/42/UE L.154/14 sul congelamento e confisca degli strumenti e proventi da reato nell'UE forniscono le definizioni di proprietà, di sequestro, di congelamento dei beni, di confisca e di proventi da reato ed impongono oneri agli Stati elaborare leggi, mezzi e misure atte ad attuare le norme in materia, prevenire la cessione, il trasferimento o «qualsiasi negoziazione» di tali beni, riconoscere misure di salvaguardia all’interessato notifica dell’ordine e della sua convalida, onere di motivazione delle stesse, mezzi d’impugnazione, restituzione immediata dei beni sequestrati, congelati o confiscati se viene revocato l’ordine od annullata la misura . L’importo dei beni soggetti a questi mezzi deve essere corrispondente al valore effettivo del guadagno illecito. Sono previsti mezzi per l’esecuzione di queste misure all’estero d.lgs. numero 137/15 e nel caso in cui l’interessato abbia più rimedi a disposizione, l’accoglimento di uno esclude l’uso degli altri Azinas comma Cipro [GC] del 2004 e Jasinskis comma Lettonia del 21/12/10 . Quando l’interferenza è illecita. Nell’ambito di procedimenti giudiziari, come quello penale del nostro caso, le restrizioni al diritto di proprietà, come sinora esplicato, sono lecite costituiscono un controllo del suo uso, impedendo la vendita, la locazione, il trasferimento dei beni sequestrati/confiscati rispettando l’articolo 1 protocollo 1 § .2 Cedu, perché sono misure provvisorie sancite da una legge per perseguire uno scopo legittimo «nell’interesse generale». La loro liceità viene meno se non è rispettata anche una di queste condizioni e soprattutto se non c’è proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il legittimo scopo perseguito ci deve essere un giusto equilibrio tra l’interesse collettivo e la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato Herrmann comma Germania [GC] del 26/1/12 , viste le pesanti ripercussioni che queste misure possono avere sull’eventuale sua attività commerciale, come nella fattispecie Raimondo comma Italia del 22/2//94 e JGK Statyba Ltd e Guselnikovas comma Lituania del 5/11/13 . Giusto equilibrio. Deve essere fatta una valutazione globale degli interessi in gioco, sì da attuare una «pratica ed efficace» tutela dei diritti devono essere offerte garanzie procedurali in grado di garantire il buon funzionamento di questo sistema e che l’impatto sul diritto di proprietà non sia arbitrario ed/od imprevedibile, stante i suddetti possibili danni economici. È necessario, perciò, valutare correttamente l’entità del provento illecito e quello dei beni confiscati o sottoposti a sequestro in vista di una confisca gli importi devono essere identici. Questi valori si ricavano dal mercato interno o da informazioni note al pubblico. Nella nostra ipotesi le Corti, compresa la S.C., hanno arbitrariamente disposto il sequestro dell’intero patrimonio, per un importo palesemente spropositato sia nei confronti della somma confiscata che della reale stima dei frutti illeciti e non sono state in grado di correggere tali errori ed omissioni. È ancor più grave il fatto che il sequestro non era relativo ai proventi da reato, ma volto a garantire l’esecuzione di una possibile confisca ordinata al termine di un processo penale in deroga a dette norme. Infine anche se il sequestro fosse stato legittimo e giustificato la sua durata è stata prolungata senza valutare che il valore dei beni congelati fosse corrispondente a quello di un’eventuale confisca.
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