In tema di abuso d’ufficio, non può riconoscersi alcuna efficacia, in ordine alla esclusione della penale responsabilità dell’imputato, al fatto che il pubblico amministratore abbia rilasciato una concessione edilizia che costituisca variante di precedente concessione, anch’essa illegittima.
Inoltre, non vale ad escludere il dolo intenzionale previsto dal delitto di cui all’articolo 323 c.p. la circostanza per cui il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare, con la condotta incriminata, un interesse pubblico, qualora l’autore del reato non sia preposto alla cura dell’interesse in questione. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 19501 del 7 maggio 2013. Il caso. Il responsabile del servizio lavori pubblici del Comune di Marciana Marina veniva condannato dal Tribunale di Livorno, con sentenza del 11.03.2009, poi confermata in appello, alla pena di quattro mesi di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici, per il reato di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 c.p La condanna veniva inflitta in quanto il pubblico ufficiale aveva rilasciato, in violazione delle N.T.A. del P.R.G. del predetto comune, una concessione in sanatoria in data 08.02.2005 relativa a precedenti interventi edilizi effettuati dal beneficiario in totale difformità dal permesso di costruire. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione fondato su tre motivi. Con la prima doglianza si deducevano l’inosservanza e la falsa applicazione degli articolo 36, comma 3, L.R. Toscana numero 527/1999 e dell’articolo 323, in quanto la concessione in sanatoria rilasciata dall’imputato era seguita ad una serie di pareri favorevoli espressi da vari organi preposti alla tutela del territorio ex pluribus , Soprintendenza per i Beni Culturali di Pisa e Ufficio Vincolo idrogeologico della Provincia di Livorno ed essa era conforme al dettato della su citata legge regionale. In particolare, questa prevede che non rappresentano variazioni essenziali al permesso di costruire quelle che, tra l’altro, non incidono sulle entità delle superfici dei vani accessori delle opere da edificare. Sempre con lo stesso motivo si deduceva la ignorata insussistenza del dolo specifico rectius , intenzionale tipico del reato ex articolo 323 c.p. insussistenza ignorata dai giudici di merito. L’imputato, cioè, non avrebbe avuto l’intenzione di favorire illegittimamente il beneficiario della concessione in sanatoria de qua , ma quello di sanare una situazione illecita. Con le altre due censure venivano rilevate la violazione dell’articolo 192 c.p.p., con riferimento soprattutto alla mancata valutazione, nei processi di primo e secondo grado, dei predetti pareri e dell’assoluzione del beneficiario della concessione in sanatoria dal reato di cui all’articolo 44, lett. c , D.P.R. numero 380/2001 la violazione dell’articolo 47, comma 3, c.p., essendo il funzionario incorso, a seguito delle autorizzazioni in precedenza rilasciate, in errore scusabile su legge extrapenale. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso. L’illiceità è contagiosa. Il Supremo Collegio ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente. In particolare, per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, i giudici di legittimità fanno rilevare come gli interventi eseguiti dal beneficiario della concessione in sanatoria non rientrassero affatto in quelli che la suddetta legge regionale ritiene non integranti una variazione essenziale a quanto previsto nel permesso di costruire. Non si è trattato di una ristrutturazione, ma della costruzione ex novo di un manufatto in area ad uso agricolo quindi, la variazione non ha riguardato vani accessori, ma ha comportato un illegittimo aumento del volume dell’intero manufatto. Tale illegittimità dell’originario permesso di costruire si è, secondo la Corte, trasferita alla concessione in sanatoria. La condotta dell’imputato, pertanto, non può considerarsi penalmente irrilevante, essendo il provvedimento sanante il naturale prosieguo dell’illecita attività posta in essere con la precedente determinazione amministrativa. L’illegittimità del primo atto amministrativo contagia l’atto in sanatoria, essendo dovere del pubblico ufficiale controllare che le opere oggetto della concessione siano conformi agli strumenti urbanistici. Ciò integra, secondo la Suprema Corte, la violazione di legge che l’articolo 323 c.p. pone tra gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ivi descritta. Tale presa di posizione pone nel nulla anche il secondo motivo di ricorso, essendo state correttamente valutate, dai giudici di merito, le risultanze istruttorie dei processi di primo e secondo grado. Il fine “nobile” non esclude il dolo intenzionale. Rispetto alla rilevata insussistenza, nella vicenda in esame, del dolo intenzionale previsto dall’articolo 323 c.p. per ritenere il pubblico ufficiale colpevole del reato di abuso d’ufficio, la Corte di Cassazione, per motivare la propria pronuncia di rigetto, ricostruisce il concetto di dolo intenzionale che caratterizza la fattispecie contestata. Il Supremo Collegio ribadisce come tale tipologia di elemento soggettivo debba ricoprire solo l’evento del reato, non l’intera condotta, e come quest’ultimo debba essere oggetto della volizione e della rappresentazione del soggetto agente e suo obiettivo primario. Ebbene, il fatto che il funzionario imputato avesse anche l’intenzione di perseguire un interesse pubblico la regolarizzazione di una situazione illegittima non priva di rilevanza il dato per cui il suo obbiettivo principale fosse quello di procurare un vantaggio illecito al beneficiario della concessione in sanatoria vantaggio che, per l’appunto, costituiva il fine ultimo e più importante della sua condotta. A nulla rileva, inoltre, secondo i giudici di legittimità, la mancanza di un accordo collusivo tra beneficiario e benefattore , potendosi lo stesso avvantaggiare qualcuno in assenza di un previo pactum sceleris patto non richiesto dall’articolo 323 c.p Gli eventuali errori altrui non scusano il proprio. Il terzo motivo di ricorso, fondato sulla sussistenza di un errore scusabile su legge extrapenale di cui all’articolo 47, comma 3, c.p., viene cassato dai giudici di piazza Cavour in maniera quasi perentoria. Infatti, la presenza di pareri favorevoli di altri organi amministrativi in ordine alla regolarità delle opere da sanare non esimeva il funzionario del Comune di Marciana Marina dal verificare la legittimità delle stesse, del permesso di costruire e, quindi, della concessione in sanatoria. Tali illegittimità, secondo la Corte, era ben conosciuta dall’imputato, che non può, pertanto, adoperare le altrui magari erronee valutazioni come scudo o come scusa per la propria condotta illecita.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 marzo - 7 maggio 2013, numero 19501 Presidente Lombardi – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Livorno, con sentenza dell'11/3/2009, dichiarava A S. colpevole del reato di cui all'articolo 323 cod.penumero , perché nella qualità di responsabile del servizio lavori pubblici, programmazione, urbanistica e manutenzione del Comune di omissis , e pertanto pubblico ufficiale, rilasciava in data 8/2/05 a S G. , A.M C. , N S. ed A.M R. la concessione in sanatoria numero 9/05, relativa ad interventi effettuati in totale difformità dal permesso di costruire numero 103/01, del 6/12/01, rilasciato in violazione dell'articolo 39 delle N.T.A. della variante di P.R.G. del predetto Comune, per le aree agricole, procurando intenzionalmente agli interessati richiedenti un ingiusto vantaggio patrimoniale lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, con interdizione dai pp.uu., pena sospesa. La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza del 4/10/2010, ha confermato il decisum di prime cure. Lo S. personalmente ha proposto ricorso per cassazione, con i seguenti motivi - inosservanza e/o erronea applicazione degli articolo 32 co. 3, 36 co. 2 della legge regionale Toscana numero 52/1999, nonché dell'articolo 323 cod.penumero insussistenza del dolo intenzionale e del vantaggio patrimoniale. Rileva il ricorrente che non fu lui a rilasciare al C. il permesso di costruire numero 103/01, bensì il defunto arch. T. che la concessione in sanatoria numero 9/05, dell'8/2/2005, è stata rilasciata dopo avere conseguito il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata, in data 5/6/2003, il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni e le attività culturali di Pisa, il 9/7/2003, nonché della Provincia di Livorno - Ufficio Vincolo Idrogeologico, il 19/12/2003, ed era conforme al dettato dell'articolo 32, co. 4, L.R. Toscana numero 52/1999, secondo cui sono escluse dalle variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. La sentenza impugnata, peraltro, ha del tutto ignorato la insussistenza, nella specie, del dolo specifico. - violazione dell'articolo 192 cod.proc.penumero , evidenziando l'erronea valutazione attribuita dal decidente alle emergenze istruttorie, in particolare ai pareri favorevoli rilasciati dai vari organi preposti, prodromici alla concessione in sanatoria in questione, nonché alla sentenza numero 213/07 del Tribunale di Portoferraio, resa nel procedimento penale a carico del G. , imputato del reato di cui all'articolo 44 lett. c , d.P.R. 380/01, per avere realizzato opere edilizie abusive in difformità alla concessione edilizia numero 103/2001, con cui il predetto prevenuto è stato prosciolto per estinzione del reato a seguito del rilascio della concessione in sanatoria - violazione dell'articolo 47 numero 3 cod.penumero , perché, in ogni caso, il comportamento dello S. , a seguito delle autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti, può essere inquadrato nella fattispecie dell'errore o ignoranza sulla legge extrapenale Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla sussistenza del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, si palesa logica e corretta. Ad avviso del giudice di merito le risultanze istruttorie hanno posto in evidenza, senza ombra di dubbio, che già la originaria concessione, numero 103/2001, non si sarebbe potuta rilasciare, poiché non si sarebbe trattato di una ristrutturazione di un manufatto in un'area ad uso agricolo, bensì della costruzione di un nuovo manufatto. Di poi, peraltro, i proprietari operarono in modo da realizzare una costruzione posta in una posizione diversa, orientata differentemente rispetto a quella originale, con sagoma diversa e cubatura maggiore a quella prevista, per oltre il 5%. Quanto evidenziato permette, in primis, di rilevare la infondatezza del primo motivo di annullamento con cui si contesta la inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 32, co. 1, legge regionale Toscana numero 43/2001, poiché detto disposto normativo esclude dalle variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, ma non quelle determinanti un aumento volumetrico dell'intero edificio, come nella specie. Di poi, va osservato che in tema di abuso di ufficio, non può riconoscersi alcuna efficacia, in ordine alla esclusione della penale responsabilità dell'imputato, al fatto che il pubblico amministratore abbia rilasciato una concessione edilizia che costituisca variante di precedente concessione, se quest'ultima sia illegittima, in quanto le concessioni di varianti a concessioni illegittime costituisce lo sviluppo necessario della originaria attività illecita Cass. 27/1/2000, Giansante inoltre, integra la violazione di legge rilevante, ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 323 cod.penumero , il rilascio da parte del funzionario comunale di una concessione edilizia in sanatoria allorché rimanga accertata l'assenza del requisito della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici generali Cass. 20/4/2001, Ruggeri . Orbene, l'imputato, pur consapevole della illegittimità della costruzione realizzata e del titolo abilitativo numero 103/2001, emise il provvedimento in sanatoria, così procurando un vantaggio ingiusto a soggetti che avevano violato palesemente norme poste a tutela del paesaggio, del suolo e dell'equilibrio geologico di un determinato territorio, così non ottemperando al dovere, impostogli dal ruolo ricoperto nell'ente territoriale, di controllare che il lavoro o l'opera vengano eseguiti nel rispetto delle norme che sovrintendono la materia, siano leggi, regolamenti o altri regolamenti amministrativi. La ulteriore eccezione di insussistenza del dolo è priva di pregio. Sul punto rilevasi che il dolo intenzionale, previsto dalla norma incriminatrice, richiede la rappresentazione e volizione dell'evento come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito Cass. 3/12/2010, numero 3039 , e riguarda solo l'evento del reato, mentre gli altri elementi della fattispecie sono oggetto di dolo generico Cass. 20/4/2011, numero 34116 . Peraltro, in tema di abuso di ufficio, il dolo non è escluso per il fatto che nello svolgimento della funzione amministrativa il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare un interesse pubblico, quando all'autore del reato non è legittimamente affidata la cura dell'interesse in questione Cass. 8/4/2009, numero 21165 , come nel caso in esame. Va evidenziato, ancora, che la prova del dolo intenzionale non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, poiché la intenzionalità del vantaggio può prescindere dalla volontà di favorire specificatamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa numero Cass. 25/8/2011, numero 38133 Cass. 24/5/2011, numero 36020 . La difesa dell'imputato ha censurato la pronuncia impugnata in punto di mancata applicazione dell'articolo 47, co. 3, cod.penumero , rilevando che lo S. , verosimilmente, per errore o ignoranza sulla legge extrapenale, ha ritenuto di agire nell'ambito dei propri poteri ed in modo conforme ai doveri dell'ufficio, ignorando il carattere ingiusto del vantaggio fatto conseguire ad altri. La doglianza è priva di pregio, visto che la erronea interpretazione di una norma amministrativa può essere sintomatica della illecita volontà, vietata dalla norma penale, solo quando si discosti in termini del tutto i irragionevoli dal senso giuridico comune, tanto da apparire arbitraria, ravvisandosi, in caso contrario, la sussistenza di un errore su norma extrapenale Cass. 12/2/2009, numero 10636 lo S. aveva piena l cognizione che l'originario permesso di costruire non si sarebbe potuto rilasciare e che l'opera, così come realizzata, difforme a quella illegittimamente autorizzata, non avrebbe potuto essere oggetto di sanatoria di tal che irrilevanti devono ritenersi i pareri favorevoli rilasciati dalla commissione edilizia integrata, dalla soprintendenza e dalla amministrazione per il vincolo idrogeologico. In dipendenza di quanto evidenziato appare del tutto irrilevante l'esito del processo penale a carico del C. , definitosi con sentenza di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato a seguito della concessione in sanatoria. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.