Il provvedimento del Giudice di Pace, che dichiara inammissibile il ricorso, fa un generico riferimento al fatto che la contestazione sia stata definita in forma ridotta. La donna risiede all’estero, i termini di impugnazione sono raddoppiati, da 30 a 60 giorni il giudice non ha tenuto conto che il decorso del termine processuale rimane sospeso per il periodo di sospensione feriale.
Con la sentenza numero 10057, depositata il 24 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento del Giudice di Pace. Una multa salata. Il 27 giugno 2008, con un verbale, ad una donna straniera viene contestata una violazione del codice della strada, avendo invertito il senso di marcia ad uno svincolo autostradale, ex articolo 176, comma 1, lett. a , c.d.s L’8 settembre riceve ordinanza di ingiunzione al pagamento, la donna paga 1.800 euro, ma presenta opposizione davanti al Giudice di Pace, in data 10 ottobre, che dichiara però inammissibile il ricorso «per l’avvenuta definizione della contestazione con il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista». Le norme. L’articolo 204-bis del codice della strada prevede che nel caso in cui è consentito il pagamento in misura ridotta ed il pagamento avviene in misura piena, può essere proposto ricorso davanti all’autorità giudiziaria, come regolato dall’articolo 7, d.lgs. numero 150/2011 il termine di presentazione è di 30 giorni, raddoppiato nel caso in cui il ricorrente sia residente all’estero. L’articolo 202, comma 3-bis, c.d.s., elenca i casi in cui è escluso il pagamento in forma ridotta, tra cui c’è anche la sanzione comminata per inversione in autostrada. Un riferimento troppo generico. La Cassazione, chiamata a decidere dalla donna, rileva che il Giudice di Pace ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso facendo un generico riferimento al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza specificare od accertare se la somma versata si riferisse alla violazione di cui all’articolo 176 c.d.s C’è la sospensione feriale. Il provvedimento del Giudice di Pace richiama l’articolo 23, comma 1, legge. 689/1981, che prevede che «il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine di 30 giorni , ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione», ma non tiene in alcun modo conto che ai sensi dell’articolo 1 della legge numero 742/1969, «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione». Ricorso tempestivo. In base a ciò, poiché tra il 27 giugno ed il 10 ottobre, con il mese e mezzo di sospensione, sono trascorsi meno di 60 giorni, il ricorso sarebbe tempestivo. Per questo la Corte di Cassazione annulla con rinvio il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 marzo – 24 aprile 2013, numero 10057 Presidente Bucciante – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con ordinanza depositata il 20.10.2008 il Giudice di Pace di Ventimiglia dichiarava inammissibile per l'avvenuta definizione della contestazione con il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista , il ricorso, ex articolo 23 comma 1 della l. 689/81, proposto da K.C. avverso la ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di Euro 1.800,00, emessa dal Prefetto di Imperia, in data 8.9.2008, a titolo di sanzione amministrativa per violazione al codice stradale. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione K.C. , formulando due motivi con i quesiti di diritto, ex articolo 366 bis c.p.c., illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t Motivi della decisione La ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione dell'articolo 167, co. 19 dell'articolo 202, co. 1 e 3 bis, dell'articolo 204 bis co. 1, del D. lgs. numero 285/1992 cod. strad. emergeva dal verbale di contestazione della contravvenzione del 27.6.2008 e dall'ordinanza di ingiunzione 8.9.2008 che la sanzione pagata dalla ricorrente non era stata versata a titolo di c.d. pagamento in misura ridotta , ex articolo 202 c.d.s., ma per una somma corrispondente all'ammontare indicato nell'ordinanza prefettizia il provvedimento impugnato aveva applicato presuntivamente il disposto dell'articolo 204 bis del D.lgs. 285/1992 riguardante il ricorso giudiziale , alternativo a quello previsto dal precedente articolo 203 rivolto al Prefetto , benché, nella specie, il pagamento riguardasse l'importo dell'ordinanza prefettizia, ricorribile ai sensi dell'articolo 205 cod. strad. 2 falsa applicazione e violazione del combinato disposto dell'articolo 204 bis, comma 1, del D.lgs. numero 285/1992 degli articolo 22, co. 1-2-23 della L. 689/1981 e dell'articolo 23 co. 1 L. 689/81, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione nell'ipotesi in cui si fosse ipotizzata in difetto di una specificazione della norma applicata dal giudice la tardività del ricorso, l'ordinanza di inammissibilità era, del pari, errata, posto che il ricorso risultava depositato tempestivamente il 10.10.2008 , prima della scadenza del termine di cui all'articolo 23 comma 1 L. numero 689/81. Premesso che i quesiti di diritto, contrariamente a quanto rilevato dall'amministrazione resistente, risultano adeguatamente formulati e correlati ai motivi di ricorso, ex articolo 366 bis c.p.c., va preliminarmente rilevata la fondatezza della seconda doglianza, avendo la stessa carattere assorbente rispetto a quanto lamentato con la censura sub 1 . Il Giudice di Pace ha, invero, dichiarato l'inammissibilità del ricorso facendo generico riferimento al pagamento della sanzione in misura ridotta” senza specificare ed accertare se la somma versata si riferisse alla sanzione per la violazione cui all'articolo 176, co. 19 D.lgs. numero 285/1992 V. ordinanza ingiunzione , ipotesi per la quale sarebbe escluso il pagamento in misura ridotta ex articolo 202, co. 3 bis del D. lgs. cit. e che comporterebbe, di conseguenza, la violazione dell'articolo 204 bis, co. 1 del medesimo D. lgs., laddove è prevista la possibilità, qualora non sia stata effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito , di proporre ricorso al giudice competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione. Peraltro,nel dispositivo dell'ordinanza impugnata viene richiamato il disposto dell'articolo 23 co. 1 della L. 689/81, riguardante il caso in cui il ricorso sia proposto oltre il termine previsto dalla primo comma dell'articolo 22, ma non risulta che il provvedimento abbia tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, co. 1 L. numero 742 /1969, il decorso del termine processuale rimane sospeso dal 1 agosto al 15 settembre, per il periodo di sospensione feriale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cessata con rinvio al Giudice di Pace di Imperia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Imperia anche per le spese del giudizio di legittimità.