Il proprietario è nudo: può opporsi al decreto ingiuntivo anche senza aver impugnato la delibera assembleare

Limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito, incorrendo in vizio di motivazione. Inoltre non si può pretendere che il nudo proprietario impugni il consuntivo delle spese quando non ne ha interesse, cioè prima di sapere che avrebbe ricevuto decreto ingiuntivo di pagamento in solido con l’usufruttuario.

Con l’ordinanza numero 10021, depositata il 24 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale. Sostanziose spese condominiali. Il nudo proprietario di un immobile riceve un decreto ingiuntivo per il pagamento, in solido con l’usufruttuario, della somma di 2.465 euro per lavori condominiali. Giudice di Pace e Tribunale ne respingono l’opposizione sia per la mancata impugnazione della delibera assembleare di approvazione del consuntivo delle spese, sia perché i lavori in questione sarebbero tutti di natura straordinaria e quindi a suo carico tra cui riparazione di mura perimetrali, sistemazione della pendenza del lastrico solare, sostituzione di una colonna pluviale . Il proprietario ricorre per cassazione contestando entrambi i capi della decisione. Nessun interesse ad impugnare la delibera assembleare. La Suprema Corte dà ragione al ricorrente. Il nudo proprietario non avrebbe potuto impugnare la delibera di ripartizione delle spese, non avendone alcun interesse. Il suo obbligo di pagamento è infatti sorto soltanto con il decreto ingiuntivo l’approvazione del consuntivo di spese non era in alcun modo attinente al rapporto tra proprietario ed usufruttuario. Non sono state considerate tutte le singole opere. Gli articolo 1004 e 1005 c.c. prevedono che al proprietario nudo spettano le spese straordinarie ed all’usufruttuario quella di manutenzione ordinaria. L’elenco di opere da eseguire è lungo ed analitico. Il giudice di merito avrebbe dovuto stabilire quali fossero a carico del proprietario e quali a carico dell’usufruttuario. «Limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito, incorrendo, quantomeno, nel denunciato vizio di motivazione». Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 marzo – 24 aprile 2013, numero 10021 Presidente Settimj – Relatore Piccialli Fatto e diritto Si riporta di seguito la relazione preliminare ex articolo 380 bis c.p.c Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Napoli ha confermato quella numero 59940/04 del locale Giudice di Pace, elettiva dell'opposizione proposta da M L. nudo proprietario di un immobile sito in un edificio condominiale, avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato,in solido con l'usufruttuaria C T. pagamento della somma di Euro 2465,95,a titolo di oneri per lavori interessanti lo stabile. Ha ritenuto il giudice di appello che l'opposizione fosse preclusa dalla mancata impugnazione, da parte del L. , della delibera assembleare di approvazione del consuntivo delle spese e, che, comunque, i lavori in questione tra i quali figuravano la riparazione di mura perimetrali,sistemazione della pendenza del lastrico solare,sostituzione di una colonna pluviale fossero di natura straordinaria, i cui oneri avrebbero fatto carico al nudo proprietario. Ricorre con due motivi il L. non resistono il condominio e la T. . Ad avviso del relatore il ricorso si palesa meritevole di accoglimento. Quanto al primo motivo, deducente malgoverno dell'articolo 100 c.p.c., e carente motivazione, fondata è la censura evidenziante che il L. non avrebbe potuto,per difetto d'interesse, impugnare la delibera di approvazione del consuntivo delle spese,che aveva ripartito le spese,secondo le tabelle millesimali tra le varie unità immobiliari e non anche per quanto attiene a quella in questionerà nudo proprietario ed usufruttuario l’interesse è sorto,invece,soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, con il quale le spese venivano pretese, in solido, da entrambi. Quanto al secondo motivo deducente violazione e falsa applicazione degli articolo 1005 e 1044 c.c. e vizi di motivazione,deve rilevarsi che i lavori menzionati dal Tribunale, a titolo di esempio non esaurivano quelli per i quali era stato chiesto il pagamento, figurando nel relativo elenco, lungo ed analitico, varie categorie di opere alcune delle quali di palese natura manutentiva , delle quali il giudice di merito, anche in considerazione del contrasto di posizioni insorto tra l'opponente e la T. , che, contumace in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello resistendo al gravame, avrebbe dovuto tener conto alfine di stabilire quali facessero carico, ai sensi dei citati articoli, al nudo proprietario e quali all'usufruttuaria limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito, incorrendo, quantomeno, nel denunciato vizio di motivazione. Si propone, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso. Tanto premesso,rilevato che alla surriportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni delle parti o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte nella stessa,supportate dalla giurisprudenza di questa Corte v. numero 2236/12, quanto all'applicazione dei criteri di riparto di cui agli articolo 1004 e 1005 c.c., numero 21774/08 e numero 23291/06, quanto all'esclusione della solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario in tema di pagamento delle spese di manutenzione dell'immobile in condominio ed alla ripetibilità delle stesse in base agli anzidetti criteri , decide in conformità alla proposta. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ad entrambe le censure accolte, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Napoli, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese di questo giudiziosi Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.