Il rilascio del certificato di prevenzione incendi è requisito legittimante l’autorizzazione amministrativa all’apertura di un esercizio alberghiero, come si ricava inequivocabilmente dal tenore dell’articolo 2, d.P.R. numero 37/1998, che si riferisce agli enti, oltre che ai privati responsabili delle attività per le quali è richiesto una simile certificazione.
Così ha specificato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 14450, depositata il 27 marzo 2013. Autorizzazione amministrativa senza certificato antincendio. Un segretario generale, nonché dirigente delle attività produttive di un Comune, concede una licenza per l’apertura di un albergo, senza il certificato di prevenzione antincendio, richiesto dalla specifica normativa. Viene per questo imputato per abuso d’ufficio e per apertura abusiva di un esercizio pubblico, avvenuto senza il necessario rispetto delle norme di sicurezza. Il GUP, in sede di rito abbreviato, assolve l’imputato. La Corte d’Appello in parziale riforma, condanna il segretario a 2 mesi e venti giorni di galera per abuso d’ufficio, rilevando la prescrizione degli altri reati. Il segretario ricorre per cassazione. Infondate le tesi del ricorrente. La S.C. rileva la prescrizione anche di questo reato, ma non i presupposti per un’assoluzione piena. Infondata la tesi del ricorrente, secondo cui il certificato antincendio non sarebbe indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione, ma solo per il concreto esercizio dell’attività. Infondata anche la tesi circa l’insussistenza dell’elemento psicologico sostenuta sulla base dell’assoluzione per non aver commesso il fatto dell’albergatore, che escluderebbe la collusione tra pubblico ufficiale e privato. La norma. L’articolo 3, comma 3, d.P.R. numero 37/1998, prevede che il certificato di prevenzione incendi «costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività». L’articolo 2 prescrive in capo ad enti e privati responsabili rispetto ad attività che devono rispettare la normativa antincendio, l’obbligo di «richiedere al comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o modifiche di quelli esistenti». La norma prevede poi che «ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto». Sia i privati che gli enti, devono rispettare la normativa antincendio. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso e nel riconoscimento della mera prescrizione del reato, specifica che, alla luce delle norme richiamate, «il rilascio del certificato di prevenzione incendi è requisito legittimante l’autorizzazione amministrativa all’apertura di un esercizio alberghiero», e che la norma si rivolge espressamente sia ai privati che agli enti.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 dicembre 2012 – 27 marzo 2013, numero 14450 Presidente Agrò – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1 ottobre 2008, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Larino, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva C.G. , con varie formule, dai reati a lui ascritti, tra l'altro ai capi A, B, D, contestatigli in concorso con Ci.Pa. . Al C. , per quel che qui interessa, era stato contestato al capo A, il reato di cui all'articolo 323 cod. penumero , perché, nella qualità di Segretario Generale e dirigente delle attività produttive del Comune di Termoli, rilasciava a Ci.Pa. una licenza per l'esercizio di una struttura alberghiera Albergo Santa Lucia in assenza del certificato di prevenzione antincendio, in violazione dell'articolo 4 della legge numero 966 del 1965 e dell'articolo 3, commi 1 e 5, d.P.R. numero 37 del 1998, e inoltre per la capienza di 19 camere in contrasto con il parere del Dipartimento di prevenzione della ASL X Basso Molise che segnalava un'altezza dei locali inferiore a quella minima prevista in omissis al capo B il reato di cui all'articolo 681 cod. penumero , per avere consentito l'apertura di un luogo di pubblico ritrovo senza l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica in omissis al capo D, il reato di cui agli articolo 5, lett. q e 89, lett. a , d. lgsl. numero 626 del 1994, per avere consentito l'apertura della predetta struttura pubblica senza l'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori in omissis . 2. Proponeva appello l'imputato, chiedendo l'assoluzione per il reato di cui al capo A con la formula perché il fatto non sussiste , in luogo di quella perché il fatto non costituisce reato adottata in primo grado. Proponeva inoltre appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino chiedendo la condanna del C. per tutti i reati a lui ascritti. 3. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma di quella di primo grado, per quel che qui interessa, dichiarava il C. colpevole del reato di cui al capo A, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, con i doppi benefici di legge dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai capi B e D. 4. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Domenico Bruno, che, quanto al reato sub A, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, evidenziando che nessuna norma prevede il rilascio della certificazione antincendio come condizione legittimante l'autorizzazione amministrativa all'apertura di un esercizio, costituendo tale certificato solo un presupposto dell'esercizio concreto dell'attività tanto che, a seguito della comunicazione del Comando dei VV.FF. del mancato rilascio del nulla osta era stata immediatamente disposta la sospensione dell'attività. In ogni caso difettava l'elemento psicologico del reato, dato che il privato Ci.Pa. era stata assolta per non aver commesso il fatto, sicché mancava l'estremo della collusione tra pubblico ufficiale e privato. Quanto agli addebiti di cui ai capi B e D, erroneamente era stata dichiarata la prescrizione, in mancanza di elementi per ritenere la colpevolezza dell'imputato. Considerato in diritto 1. Rileva la Corte che, non ravvisandosi le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. penumero , è maturata la prescrizione del reato di cui al capo A in data 20 febbraio 2012, a norma dell'articolo 157 cod. penumero , trattandosi di fatto consumato al più tardi in data 20 agosto 2004, e non apprezzandosi cause di sospensione del corso della prescrizione che ostino a tale accertamento. Va solo qui rilevato, stante la specifica deduzione fattane dal ricorrente, che, contrariamente a quanto dedotto, il rilascio del certificato di prevenzione incendi è requisito legittimante l'autorizzazione amministrativa all'apertura di un esercizio alberghiero, come si ricava inequivocabilmente dal tenore dell'articolo 2 d.P.R. 12 gennaio 1998, numero 37 disciplina poi rielaborata prima con il d. lgsl. numero 139 del 2006 e poi con il d.P.R. numero 151 del 2011 , che si riferisce agli enti , oltre che ai privati responsabili delle attività per le quali è richiesto una simile certificazione. Da ciò consegue anche la infondatezza del ricorso contro la declaratoria di prescrizione relativa ai reati di cui ai capi B e D. 2. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione con rigetto dei motivi relativi ai restanti capi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo A è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso.