Incidente con la macchina sequestrata, manca l’intenzione di andare contro l’altro mezzo: senza dolo, non c’è reato

Il deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa è un reato punibile, ai sensi dell’articolo 334 c.p., solo a titolo di dolo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 7595, depositata il 19 febbraio 2015. Il caso. Il tribunale di Nola condannava un’imputata per il reato ex articolo 334, comma 2, c.p. Sottrazione o danneggiamento, da parte del proprietario, di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa , per aver sottratto la macchina, di cui era proprietaria, al sequestro amministrativo cui il mezzo era sottoposto, mettendosi alla guida del veicolo e rimanendo coinvolta in un incidente stradale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli ricorreva in Cassazione, deducendo che la condotta attraverso cui si era verificato l’evento relativo al deterioramento del bene non era sorretta da dolo. Non si poteva sapere, infatti, se l’incidente fosse ascrivibile ad una responsabilità dell’imputata. Tuttavia, se anche così fosse stato, potevano al massimo ritenersi ravvisabili gli estremi della colpa per violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Di conseguenza, non poteva ipotizzarsi l’intento di cagionare il sinistro, con conseguente deterioramento dell’auto. Circolazione abusiva. La Corte di Cassazione premette che la condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra solo l’illecito amministrativo ex articolo 213, comma 4, c.d.s., non il delitto previsto dall’articolo 334 c.p Difatti, la norma sanzionatoria amministrativa è speciale rispetto a quella penale. Deterioramento del mezzo. Invece, il deterioramento del mezzo integra il reato ex articolo 334 c.p Si tratta, però, di una condotta punibile esclusivamente a titolo di dolo, per cui bisogna provare che l’agente abbia volontariamente deteriorato la cosa sequestrato. Nel caso di specie, il danneggiamento era stato conseguenza di un incidente stradale. Perciò, anche se la responsabilità fosse riconducibile ad una condotta di guida negligente, imprudente o comunque inosservante delle norme sulla circolazione stradale, il danneggiamento aveva natura colposa. Di conseguenza, non derivando il deterioramento da una condotta dolosa, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed annulla la sentenza senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 ottobre 2014 – 19 febbraio 2015, numero 7595 Presidente Garribba – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in data 30-10-2012, con la quale C.M.R. è stata condannata per il reato di cui all'articolo 334 comma 2 cod. penumero perché, quale proprietaria e custode di un'autovettura, sottraeva quest'ultima al sequestro amministrativo cui era sottoposta, ponendosi alla guida del veicolo, con il quale rimaneva coinvolta in un incidente stradale. In omissis . 2. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'articolo 334 cod. penumero , poiché la condotta attraverso la quale si è verificato l'evento relativo al deterioramento del bene non è sorretta dal dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Non è dato infatti sapere se la verificazione dell'incidente sia ascrivibile ad una responsabilità della C. . Ma quand'anche così fosse, in capo all'imputata sarebbero ravvisabili gli estremi della colpa, generica o specifica, per violazione delle norme cautelari in materia di circolazione stradale,ma non sarebbe comunque ipotizzabile l'intento di cagionare un incidente, con il conseguente deterioramento dell'auto. Potrebbe pertanto, al più, residuare, in capo alla C. , una responsabilità in ordine al reato di cui all'articolo 335 cod. penumero , ove fosse dimostrata la colpa dell'imputata nella causazione del sinistro, ma non in ordine al delitto ex articolo 334 cod. penumero . Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, occorre precisare che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale è ravvisabile l'interesse a proporre impugnazione in capo al pubblico ministero, il quale agisce esclusivamente a tutela dell'ordinamento C. Cost. 26-3-1993 numero 111 e nell'esercizio della fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, che gli è assegnata dall'articolo 73 l. ord. giud. Sez U. 24-3-1995, Boido, Cass. penumero 1995, 3308 , al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, anche a favore dell'imputato. È però necessario che il gravame miri ad un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, come avviene allorché l'impugnazione sia volta, come nel caso sub iudice, a rimuovere effetti pregiudizievoli per l'imputato, derivanti da un errore del giudice Sez. U. 11-5-1993, Amato, Arch numero proc. penumero 1993, 409 . 2. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno infatti condivisibilmente stabilito che la condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'articolo 213, comma 4, cds e non anche il delitto di cui all'articolo 334 cod. penumero , atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le predette norme deve ritenersi solo apparente Sez. U. 28-10-2010 numero 1963, De Lorenzo . 3. Ciò che invece integra senz'altro il reato di cui all'articolo 334 cod. penumero è il deterioramento del mezzo. Tuttavia la relativa condotta è punita esclusivamente a titolo di dolo,onde è necessario dimostrare che l'agente abbia volontariamente deteriorato la cosa sequestrata. Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il danneggiamento del veicolo costituì conseguenza del sinistro stradale, con collisione dell'auto sottoposta a vincolo reale con un furgone. Il danneggiamento, dunque, anche nell'ipotesi in cui la responsabilità del sinistro sia da ascriversi ad una condotta di guida negligente, imprudente, imperita o inosservante delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da parte dell'imputata, è di natura colposa. Il deterioramento, pertanto, non derivando da una condotta sorretta da dolo, non integra gli estremi del reato di cui all'articolo 334 cod. penumero . Esso non rientra nemmeno nell'ambito di applicabilità della norma incriminatrice di cui all'articolo 335 cod. penumero , poiché tale disposizione contempla soltanto la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la soppressione non il deterioramento. Quest'ultimo evento non può dunque essere ricompreso nel paradigma delineato dalla norma incriminatrice in esame, se non a prezzo di inammissibili analogie in malam partem. Esso è quindi penalmente irrilevante. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.