Una nuova risposta delle Entrate si occupa di una contribuente che, decaduta dalla rateazione, è stata ammessa alla rottamazione ma non ha mai versato la prima rata.
Il mancato perfezionamento della rottamazione non fa sfuggire il contribuente dalla decadenza della precedente rateazione. È questo, in sintesi, il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 116 pubblicata ieri. Il caso. L’istante nel 2013, ha perfezionato, con pagamento della prima rata gli accertamenti con adesione relativi ai periodi d’imposta dal 2008 al 2010. Nel 2015 è decaduta dal beneficio della dilazione, ma ha potuto giovarsi della riammissione prevista dall’articolo 1, commi da 134 a 138, l. numero 208/2015. Dopo aver versato le rate dovute fino a novembre 2016, quando mancavano ancora cinque rate da pagare, ha interrotto i pagamenti. Successivamente, in riferimento al carico affidato dall’Agenzia delle entrate all’Agente della riscossione, l’istante ha presentato domanda per la rottamazione delle cartelle di cui al d.l. numero 193/2016 ma non ha versato la prima rata, entro il 30 luglio 2017, né alcuna delle rate successive. Da qui, l’istante sostiene, nella soluzione proposta alle Entrate, di non essere decaduta dalla dilazione di pagamento di cui alla l. numero 208/2015 poiché, a suo dire, non essendosi perfezionata la procedura di “rottamazione”, per mancanza di pagamenti, non si sarebbe neppure verificata la revoca automatica della dilazione “in essere precedentemente accordata”. Ritiene, infine, che non si sia neppure verificata la decadenza della dilazione prevista dall’articolo 19, comma 3, d.P.R. numero 602/1973, che ricorre in caso di mancato pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive. La risposta delle Entrate. La soluzione prospettata non è condivisa dalle Entrate, «in quanto l’istante è già decaduta a suo tempo da quella dilazione di pagamento». Come spiegato nella Risposta, infatti, il menzionato articolo 6 - che fa dipendere dal pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione – non può applicarsi al caso di specie in quanto «fa espresso riferimento alla dilazione ‘accordata dall’agente della riscossione’, e non anche a quella dell’Ente creditore Agenzia delle entrate in sede di accertamento con adesione». Altrettanto, per le Entrate, al caso proposto non si applica il citato articolo 19 «che disciplina la procedura di rateazione gestita dagli agenti della riscossione». «Nel caso di specie - precisano dalle Entrate - avendo fruito della riammissione al pagamento dilazionato, in forza della disciplina derogatoria di cui dall’articolo 1, commi da 134 a 138, l. numero 208/2015, nei confronti dell’istante è stata applicata dall’Agenzia delle entrate l’apposita previsione recata dal comma 137, secondo cui Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga». Per completezza, è aggiunto dall’Agenzia, trattandosi di un carico affidato all’Agente della riscossione, «eventuali richieste di beneficiare della nuova “rottamazione” di cui all’articolo 3 d.l. 23 ottobre 2018, numero 119, oppure della dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 19 d.P.R. numero 602/1973 vanno presentate allo stesso, che ne valuta l’ammissibilità e cura l’istruttoria».
Agenzia_delle_Entrate_Risposta_19_dicembre_2018_n._116