Protezione per lo straniero: valutare i rischi nella sua effettiva area di provenienza

Riprende vigore la richiesta presentata da un cittadino nigeriano. Errato il ragionamento compiuto in Appello, laddove ci si è limitati a prendere in esame le condizioni dell’area in cui lo straniero è nato e cresciuto. Necessario, invece, prendere in esame la zona in cui egli si è trasferito e ha risieduto prima di fuggire dal proprio Paese.

Per decidere sulla richiesta di protezione presentata dallo straniero approdato in Italia non ci si può limitare a prendere in considerazione l’area in cui è nato e cresciuto ma va analizzata soprattutto quella in cui ha vissuto prima di scappare dal proprio Paese. Corte di Cassazione, ordinanza numero 11298/21, sez. I Civile, depositata il 29 aprile . Riflettori puntati su un uomo, originario della Nigeria, che ha chiesto protezione, spiegando di «essere nato a Benin City», di avere aderito alla religione cattolica, di «essersi trasferito a Kano per il disinteressa manifestato dal padre» e di essere infine emigrato nel gennaio 2015 «per ragioni di salute», arrivando in Italia nel luglio dello stesso anno. I Giudici di merito respingono però la domanda presentata dallo straniero, osservando che egli non corre rischi in caso di ritorno in patria, poiché «la zona sud della Nigeria, ove si trova Benin City, non è coinvolta nella violenza indiscriminata presente nella zona nord-orientale della Nigeria e caratterizzata dalla presenza di Boko Haram», le cui milizie «fanno strage di coloro che professano la religione cristiana». L’osservazione compiuta in Appello viene fortemente contestata del cittadino nigeriano, il quale sostiene in Cassazione che sia stata erroneamente trascurata «la sua area geografica di provenienza», ossia la città di Kano, dove «operano le milizie di Boko Aram». In aggiunta, poi, l’uomo sostiene che «la circostanza che le stragi non si verificassero al momento della sua partenza nel 2015 non toglie rilevanza alla situazione di esposizione al rischio venutasi a creare successivamente ed a cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato in Nigeria, e più precisamente nella zona geografica di provenienza». Il ragionamento proposto dal cittadino nigeriano è ritenuto convincente dai Giudici della Cassazione. Essi censurano il ragionamento compiuto in secondo grado, laddove si sono ritenuti «non sussistenti i rischi per lo straniero, dal momento che la zona sud della Nigeria, ove si trova Benin City, non è coinvolta nella violenza indiscriminata presente nella zona nord-orientale della Nigeria e caratterizzata dalla presenza di Boko Haram». Evidente l’errore compiuto in Appello, poiché non si è tenuto minimamente conto del «riferito trasferimento dello straniero a Kano, città situata nel nord della Nigeria» che «avrebbe dovuto assumere rilievo ai fini della decisione sull’attuale sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione», osservano i Giudici della Cassazione. Invece, in secondo grado si è fatto «esclusivo riferimento all’area geografica ove è situata Benin City, trascurando di considerare la città di Kano, che identifica la città di residenza del richiedente asilo al momento della sua partenza dalla Nigeria» e che è coinvolta «nella violenza indiscriminata dovuta alla presenza di Boko Haram». Necessario, quindi, un nuovo processo in Appello, prendendo in esame l’area di provenienza dello straniero e tenendo conto del principio fissato dalla Cassazione, principio secondo cui «l’esame della domanda di protezione internazionale va svolto alla luce dell’effettiva ed attuale area di provenienza del richiedente asilo, non potendo il giudice limitare la sua indagine, ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione ufficiosa e di acquisizione delle fonti informative di cui all’articolo 8 comma 3 d.lgs. 251/2007, alla sola area di nascita del richiedente che abbia riferito di essersi successivamente trasferito in altra area del medesimo Paese».

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 novembre 2020 – 29 aprile 2021, numero 11298 Presidente Meloni – Relatore Casadonte Rilevato che - E.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello ha respinto il di lui gravame avverso l’ordinanza del tribunale di Genova di diniego della protezione internazionale e della protezione umanitaria - a sostegno delle domande il richiedente asilo aveva allegato di essere cittadino nigeriano nato a omissis , di religione cattolica e di essersi trasferito a per il disinteresse del padre e, da ultimo, di essere emigrato nel omissis per ragioni di salute arrivando in Italia nel omissis - la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo - non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno. Considerato che - con l’unico motivo il ricorrente censura l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che riguarda l’area geografica di provenienza del ricorrente - assume cioè il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe considerato la riferita circostanza che egli, dopo essere nato a omissis , si era trasferito a , città situata nel Nord della Nigeria, ove operano le milizie di omissis facendo strage di coloro che professano la religione cristiana - aggiunge inoltre il ricorrente che la circostanza che tali stragi non accadessero al momento della sua partenza nel non toglie rilevanza alla situazione di esposizione al rischio venutasi a creare successivamente ed a cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato in Nigeria e più precisamente nella zona geografica di provenienza - la censura è fondata - nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione cfr. Cass. 9230/2020 ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente cfr. Cass. 19224/2020 - nel caso di specie la corte territoriale aveva ritenuto non sussistenti i rischi per il ricorrente dal momento che la zona sud della Nigeria, ove si trova omissis , non era coinvolta nella violenza indiscriminata presente nella zona nord-orientale della Nigeria e caratterizzata dalla presenza di omissis - tuttavia, detta considerazione non tiene conto del riferito successivo trasferimento a XXXX del richiedente, città situata nel nord della Nigeria, con la conseguenza che è detta area territoriale che avrebbe dovuto assumere rilievo ai fini della decisione sull’attuale sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c - al contrario, la corte territoriale ha formulato la sua valutazione con esclusivo riferimento all’area geografica ove è situata omissis , trascurando di considerare la città di , che identifica la città di residenza del richiedente asilo al momento della sua partenza dalla Nigeria - il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di protezione internazionale alla stregua del seguente principio di diritto l’esame della domanda di protezione internazionale va svolto alla luce dell’effettiva ed attuale area di provenienza del richiedente asilo, non potendo il giudice limitare la sua indagine, ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione ufficiosa e di acquisizione delle fonti informative di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 8, comma 3, alla sola area di nascita del richiedente che abbia riferito di essersi successivamente trasferito in altra area del medesimo Paese - il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.