Attestazione delle condizioni reddituali per l’esonero dalle spese processuali

In tema di esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, ai sensi dell’articolo 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero, deve dar conto della ricorrenza di dette condizioni nell’atto introduttivo del giudizio, anche tramite foglio separato, espressamente richiamato nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotto con il medesimo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 12364/19, depositata il 9 maggio. Il caso. Il Tribunale di Latina, in sede di opposizione avverso l’accertamento tecnico preventivo richiesto ex articolo 445-bis c.p.c. al fine del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, l. numero 104/1992, rigettava la domanda ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e di c.t.u La pronuncia viene dunque impugnata in Cassazione lamentando l’assoggettamento al pagamento delle spese processuali. Esenzione dal pagamento delle spese. In tema di esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’articolo 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall’articolo 42, comma 11, d.l. numero 269/2003 conv. in l. numero 326/2003 , «laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo». Ai fini dell’esonero è comunque necessario che la dichiarazione sottoscritta ed allegata al ricorso attesti la sussistenza delle condizioni reddituali di cui all’articolo 152 disp. att. c.p.c., con assunzione della responsabilità per la veridicità delle stesse. Nel caso di specie, il ricorso si presenta generico e non è dunque idoneo ad inficiare le motivazioni della decisione impugnata. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 21 febbraio – 9 maggio 2019, numero 12364 Presidente D’Antonio – Relatore Calafiore Rilevato in fatto che il Tribunale di Latina, in sede di opposizione avverso l’accertamento tecnico preventivo con esito negativo richiesto da P.S. ex articolo 445 bis c.p.c., per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della L. numero 104 del 1992, articolo 3, comma 3, ha rigettato la domanda e posto le spese processuali e di c.t.u. a carico del ricorrente per la cassazione della sentenza P.S. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo l’Inps resiste con controricorso. Considerato in diritto che a fondamento del ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 152 disp. att. c.p.c., e lamenta che il Tribunale l’abbia assoggettato al pagamento delle spese processuali, malgrado fosse contenuta nel ricorso la dichiarazione prevista dalla norma indicata il ricorso non è fondato posto che la formulazione del motivo non è idonea ad inficiare la decisione impugnata in punto di spese, per difetto di specificazione e per la totale assenza di concrete deduzioni relative all’effettivo contenuto della dichiarazione di esonero dalle spese del giudizio che si assume essere stata inserita nel ricorso introduttivo di primo grado questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. numero 269 del 2003, articolo 42, comma 11, conv. con modif. nella L. numero 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni dell’atto introduttivo va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata ne ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo v. da ultimo Cass. numero 16616 del 25/06/2018 si è pure affermato che ai fini dell’esonero è comunque necessario che la dichiarazione sottoscritta, allegata al ricorso ed in esso richiamata, attesti la sussistenza delle condizioni reddituali previste dall’articolo 152 disp. att. c.p.c., dovendo assumersi la parte la responsabilità per la veridicità della stessa nel caso in esame, va considerato che il ricorso per cassazione pag. 4 contiene solo la generica affermazione della parte ricorrente secondo la quale nelle conclusioni del ricorso sarebbe stata inserita la dichiarazione che il reddito proprio e del nucleo familiare è inferiore al doppio di quello stabilito dal D.Lgs. numero 113 del 2002, articolo 76, commi da 1 a 3, e che tale dichiarazione di cui non viene neanche trascritta la sottoscrizione sarebbe completata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dall’articolo 152 disp. att. c.p.c., per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali, depositata il 7 settembre 2012 deve, dunque, ritenersi che ad avviso del ricorrente le specifiche previsioni della norma sarebbero in tal modo state rispettate tuttavia, il ricorrente non deduce neanche che la dichiarazione fosse stata sottoscritta dalla parte personalmente, invocando una sorta di sostanziale realizzazione delle finalità sottese dalla norma, per cui tali carenze non possono che risolversi in assenza di dimostrazione dell’erroneità della sentenza impugnata la sottoscrizione della dichiarazione ad opera della parte è elemento essenziale ed indefettibile Cass. numero 22952 del 10/11/2016 e non può ritenersi idonea ad integrare la rilevata mancanza la dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi percepiti depositata il 7 settembre 2012, successivamente al deposito del ricorso, rivelandosi tutto ciò al di fuori dello schema della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali previsto dall’articolo 152 disp. att. c.p.c., e dell’assunzione di responsabilità diretta dell’interessato nei confronti del giudice in sede processuale dalla stessa norma richiesto in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancanza anche nel ricorso per cassazione di dichiarazione sostitutiva ex articolo 152 disp. att. c.p.c. sussistono, dato l’esito del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.