La sentenza della Cassazione, Quarta sezione penale, numero 41980/12, depositata il 25 ottobre, è particolarmente interessante perché chiarisce alcune problematiche legate alla complessa materia dei reati colposi omissivi e degli effetti di una eventuale presenza di altri soggetti obbligati e del concorso della condotta colposa del danneggiato nella causazione dell’evento.
Sbarre alzate al passaggio a livello. Nel caso di specie tutto era accaduto ad un passaggio a livello da una parte il conducente di un’autovettura che attraversava a forte velocità un passaggio a livello con le sbarre alzate e senza alcuna segnalazione dell’avaria delle stesse e degli altri avvisi luminosi e sonori solitamente posti alla destra della carreggiata. Dall’altra parte un treno di servizio che sopraggiungeva e che entrava in collisione con l’autovettura cagionando lesioni ai due occupanti giudicate, poi, guaribili rispettivamente in 14 e 15 giorni. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giudice di Pace di Tirano aveva condannato i due manovratori del treno più precisamente uno era il conduttore, l’altro l’accompagnatore per il reato di lesioni colpose plurime, individuando nella loro condotta una colpa generica e specifica. Senonché i due imputati propongono ricorso per cassazione lamentando, principalmente, la mancata individuazione da parte del giudice di merito di quale fosse la loro posizione di garanzia e della mancata valorizzazione della condotta colposa del conducente dell’autovettura, che aveva impegnato l’attraversamento ferroviario ad alta velocità. Le regole del passaggio a livello. Per la Cassazione, però, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto esistente in capo al personale ferroviario una posizione di garanzia che poneva certi obblighi che non sono stati rispettati. Prima di tutto, però, è opportuno ricordare la norma chiave in materia, rappresentata dall’articolo 184 del regolamento del codice della strada, secondo cui «in caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte». Ed inoltre, «nel periodo di tempo intercorrente tra l’insorgere dell’avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l’apposizione delle protezioni suindicate, l’esercente della ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello». La posizione di garanzia. Ecco, allora, che per gli imputati la posizione di garanzia faceva capo all’esercente la ferrovia e non in capo ai ricorrenti «semplici dipendenti con mansioni d’ordine». Ma per la Suprema Corte il giudice di merito aveva correttamente motivato in ordine alla loro responsabilità dal momento che aveva individuato uno specifico «comando» loro rivolto. Si trattava delle specifiche norme dettate dal datore di lavoro in base alle quali, in quei casi, è imposto «di fermare il convoglio prima del passaggio a livello e constatare che questo sia libero e di proseguire poi lentamente». E poiché il convoglio quel giorno non si fermò, non vi può essere dubbio che in capo ai ferrovieri esisteva una posizione di garanzia, che l’obbligo fu violato e che il rispetto dell’obbligo avrebbe sicuramente evitato l’incidente. Essi, essendo titolari di una posizione di garanzia con obblighi di controllo stavano esercitando attività pericolosa , avrebbero dovuto porre in essere il c.d. comportamento alternativo lecito e cioè quel comportamento nel concreto esigibile rispetto al quale avevano poteri di fatto arrestare il convoglio prima di impegnare il passaggio a livello evitando così la collisione. Il ruolo di altre posizioni di garanzia. Gli imputati avevano poi sostenuto che, in ogni caso, doveva ritenersi esistente il concorso di ulteriori posizioni di garanzia in capo ad altri soggetti il conducente della autovettura e l’esercente della ferrovia . Per la Suprema Corte ognuno dei garanti «è per intero destinatario dell’obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione». Nel caso specifico, però, «è invero del tutto intuitivo che, attese le circostanze fattuali, siccome accertate, le omissioni colpose del conducente della vettura approssimatosi al passaggio a livello a velocità non prudenziale, guidando con negligenza, disattenzione ed imperizia non ebbero incidenza causale esclusiva rispetto alla produzione dell’evento». Soltanto se l’incidenza causale della condotta omissiva degli altri obbligati fosse stata esclusiva allora, probabilmente, gli imputati avrebbero potuto essere assolti. Ma così non è stato nel caso di specie.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 25 ottobre 2012, numero 41980 Presidente Sirena – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza in data 24 settembre 2010, il Giudice di Pace di Tirano dichiarava C.Z.L.F. e V.A.V.G. responsabili del delitto di cui all'articolo 590 commi 1 e 4 cod. penumero , commesso in omissis , in danno di R.J. e di M.I.M. . Condannava per l'effetto gli imputati, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 500,00 di multa, ciascuno. Si era acclarato in punto di fatto, all'esito della istruttoria dibattimentale, che, In conformità all'imputazione contestata, il C. , in qualità di conduttore del treno di lavoro numero delle Ferrovie Retiche ed il V. , in veste di accompagnatore del medesimo treno, avevano cagionato alle parti offese, versando in colpa generica e specifica, lesioni personali giudicate rispettivamente guaribili in giorni 14 ed in giorni 15 in conseguenza della collisione avvenuta tra l'autovettura Audi A3 tg. omissis - condotta da R.J. , sulla quale era trasportata M.I.M. - ed il suddetto convoglio al momento di oltrepassare il passaggio a livello in via omissis , essendo la carreggiata percorsa dall'automobile risultata priva dei cavalletti segnaletici o della segnaletica sostitutiva prevista dall'articolo 184 reg. esec. cod. strada, benché le sbarre fossero alzate per l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto elettromeccanico di governo. Pur avendo ravvisato il Giudice di prime cure un concorso di colpa nell'evento del conducente dell'autovettura - per l'omesso uso della massima prudenza nell'approssimarsi al passaggio a livello al fine di evitare incidenti - cionondimeno, aveva ritenuto la colposa responsabilità degli imputati per la mancata adozione delle prescritte cautele che avrebbero evitato l'evento. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati,per tramite dello stesso difensore, articolando un unico motivo per vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in punto all'affermazione di responsabilità. Il Giudice di prime cure - osservano i ricorrenti - non avrebbe individuato la fonte dell'obbligo giuridico che imponeva agli imputati l'adozione della condotta positiva, colposamente omessa di guisa che alla condotta del conducente dell'autovettura avrebbe dovuto farsi risalire l'esclusiva responsabilità dell'evento, a cagione dell'eccessiva velocità. In ogni caso, sostengono i ricorrenti che, alla stregua del disposto dell'articolo 184 reg. esec. cod. strada e dell'articolo 44 cod. strada, il titolare della posizione di garanzia avrebbe dovuto individuarsi nell'esercente la ferrovia ovverosia nel dirigente o nel funzionario competente delle ferrovie retiche e quindi non negli attuali imputati semplici dipendenti con mansioni d'ordine . Né agli imputati che, nei rispettivi ruoli ebbero a condurre il convoglio, nel caso concreto, con la massima prudenza era stato conferito alcun incarico di garantire la sicurezza del transito dei treni o funzioni o poteri dispositivi propri dell'esercente la ferrovia, fermo in ogni caso il fatto che alla situazione di pericolo venutasi a creare era necessario ovviare previa adozione delle particolari precauzioni dettate dall'articolo 184 reg. esec. cod. strada. Considerato in diritto Il ricorso è Infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. penumero . Deve preliminarmente rilevarsi che l’affermazione della penale corresponsabilità degli imputati è fondata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, sulla corretta interpretazione delle norme esistenti ed è sorretta da adeguata e congrua motivazione. Come congruamente argomentato dal Giudice di prime cure,gli imputati hanno concorso a cagionare, per colpa, gli eventi lesivi de quibus, disattendendo il comando positivo loro imposto in presenza della situazione di pericolo integrata dalla presenza di passaggio a livello con sbarre alzate che si accingevano ad attraversare con il treno di lavoro di adottare le prescrizioni di comune prudenza e diligenza, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada che erano in procinto di raggiungere, nello stesso momento, l'intersezione tra strada e linea ferroviaria nonché le specifiche precauzioni cautelari prescritte, in tali eventualità, dalle Ferrovie Retiche che impongono di fermare il convoglio prima del passaggio a livello e constatare che questo sia libero e di proseguire poi lentamente , come testualmente riportato nella motivazione della sentenza impugnata. È fuori di dubbio che garanti dell'osservanza di tale regola cautelare nel caso concreto disattesa dagli imputati altri non potessero essere che gli stessi ricorrenti, nelle rispettive mansioni rivestite nella concreta situazione di fatto di cui all'atto di incolpazione in cui vennero a trovarsi in dipendenza della circolazione del treno di servizio, a prescindere peraltro dalla eventuale concorrenza di ulteriori posizioni di garanzia facenti capo ad altri soggetti investiti di altre funzioni o mansioni, ciascuno dei quali ivi incluso, nel caso di specie, l'esercente della ferrovia è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia cfr. Sez. 4 numero 46515/2004 Sez. 4 numero 8593/2008 Sez. 4 numero 46846/2011 . L'obbligo di garanzia in senso proprio si fonda invero sul disposto del capoverso dell'articolo 40 cod. penumero , secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il presupposto della causalità nei reati commissivi mediante omissione risiede quindi nella esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento. Solo nella causalità omissiva è dunque rilevante accertare l'esistenza della posizione di garanzia e quindi individuare chi aveva l'obbligo di agire per impedire il verificarsi dell'evento e non l'ha fatto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche di natura privatistica. Può trattarsi di fonte anche non scritta. La posizione di garanzia può addirittura trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento. Nell'ambito concettuale della posizione di garanzia, gli obblighi in questione sono riferibili, sotto il profilo funzionale, a due distinte categorie obblighi di protezione ed obblighi di controllo. Questa seconda categoria riguarda la posizione di garanzia che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto questa categoria riguarda tutti i casi di esercizio di attività pericolose - che trova il fondamento normativo nell'articolo 2050 cod. civ. - il dovere di prevenzione incombente sul datore di lavoro per evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro o di malattie professionali le regole che disciplinano la circolazione stradale ecc. cfr. Sez. 4 numero 16761/2010 . Giova ancora osservare che, affinché l'agente possa ritenersi responsabile di aver cagionato l'evento, all'obbligo giuridico di impedire l'evento ovvero alla posizione di garanzia di cui risulti titolare deve accompagnarsi l'esistenza di poteri di fatto idonei ad influenzare il corso degli eventi onde evitare il verificarsi dell'evento. Ciò posto, i principi ed i criteri interpretativi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema in questione, fin qui succintamente richiamati, appaiono agevolmente applicabili nel caso in esame in cui agli imputati si addebitava, nelle rispettive mansioni espletate di conduttore del convoglio il C. posizionato in coda e di accompagnatore / manovratore il V. posto sul predellino in testa al primo vagone , come ammesso in ricorso senza contestazioni, di aver contribuito a cagionare per colpa l'evento lesivo in danno degli occupanti dell'automobile venuta a collisione con il treno. Gli imputati erano incorsi nell'inosservanza delle testé illustrate comuni regole di prudenza, diligenza e perizia oltreché delle prescrizioni cautelari specifiche, allorché il convoglio era giunto ad impegnare il passaggio a livello, in presenza di una situazione di rilevante pericolo, integrata dal fatto che - il passaggio a livello aveva le sbarre alzate - non erano stati posizionati sulla carreggiata stradale, i cavalletti segnaletici né la segnaletica sostitutiva prevista dall'articolo 184, comma 1 d.P.R. 16 dicembre 1992 numero 495 regolamento di esecuzione del codice della strada le cui norme erano applicabili ex articolo 65, comma 1 d.P.R. numero 754 del 1980 per l'attraversamento dei passaggi a livello su strade destinate al pubblico transito. La stessa manovra pericolosa che gli imputati erano intenti a compiere concretizzava l'insorgenza degli specifici obblighi di controllo in cui si articolava la posizione di garanzia rivestita, a salvaguardia della incolumità di coloro che si venivano a trovare a superare l'intersezione tra la strada e la linea ferroviaria. In altri termini gli imputati erano tenuti a porre in atto il c.d. comportamento alternativo lecito, con effetti impeditivi del prevedibile evento comportamento dagli stessi pacificamente esigibile, all'uopo attivandosi, per evitare l'evento, fino ad arrestare il convoglio nell'attraversamento del passaggio a livello donde la sussistenza ex articolo 40 cpv. cod. penumero del nesso di causalità tra le omissioni colpose loro ascritte e gli eventi lesivi subiti dalle parti lese, sulla base del giudizio controfattuale. È invero del tutto intuitivo che, attese le circostanze fattuali, cosiccome accertate, le omissioni colpose del conducente della vettura approssimatosi al passaggio a livello a velocità non prudenziale, guidando con negligenza, disattenzione ed imperizia non ebbero incidenza causale esclusiva rispetto alla produzione dell'evento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.