La sentenza che modifica le condizioni di separazione e divorzio non è immediatamente esecutiva è necessaria una clausola di esecutorietà del provvedimento.
La sentenza che modifica le condizioni di separazione e divorzio non è immediatamente esecutiva è necessaria una clausola di esecutorietà del provvedimento. È quanto affermato dalla Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, che - con la sentenza numero 9373 del 27 aprile - chiede l'intervento del Parlamento, affinché venga colmato il vuoto normativo.La fattispecie. Obbligato a corrispondere una assegno mensile alla ex moglie e ai figli, un uomo chiedeva ed otteneva la riduzione del mantenimento la signora, però, notificava all'ex coniuge atto di precetto, contro cui quest'ultimo proponeva opposizione per inesistenza del titolo esecutivo la decisione con cui il mantenimento veniva ridotto non conteneva una clausola esplicita sull'esecuzione. Proprio per questo, i giudici non hanno dato corso al pignoramento richiesto dalla donna. Eppure sussiste una generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado. Muovendosi in un contesto piuttosto variegato dove separazione e divorzio sono istituti diversi sia per genesi storica che per discipline, contenute in testi normativi differenti, la Suprema Corte chiarisce che l'articolo 23, L. numero 74/87, ancora operante, estende ai giudizi di separazione personale, in quanto compatibili , le regole dell'articolo 4, L. numero 898/70, relativo alla procedura dei giudizi di divorzio in particolare, l'articolo 4, comma 11 ora 14 , precisa che, per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Si tratta però di una previsione anteriore alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, introdotta dalla l. numero 353/1990. Inoltre, sono escluse dalla previsione normativa sia la disciplina dei procedimenti di modifica del regime di divorzio, sia quella dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione ex articolo 710 c.p.c La sentenza che modifica le condizioni di separazione e divorzio non è immediatamente esecutiva. Pertanto, osserva la S.C. come i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio non siano immediatamente esecutivi conseguentemente, nella specie, mancando una clausola di esecutorietà del provvedimento, questo non poteva valere come titolo esecutivo. Ma non è tutto.Monito della Cassazione toccherebbe al legislatore intervenire, secondo i voti della dottrina. La Suprema Corte coglie l'occasione per lanciare un monito al legislatore di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, tale carattere appare una sorta di residuo affatto eccezionale, in una materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa.Difficile ipotizzare una questione di legittimità costituzionale. Né tanto meno, proseguono i giudici di legittimità, è ipotizzabile al riguardo un intervento del giudice delle leggi infatti, alla Consulta non resterebbe che richiamare la scelta discrezionale del legislatore di attribuire ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme di quelli in camera di consiglio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 gennaio - 27 aprile 2011, numero 9373Presidente Macioce - Relatore DogliottiSvolgimento del processoTra R.F. e D.B., intervenne separazione consensuale omologata dal Tribunale di La Spezia in data 16-07-2003, ove si prevedeva la corresponsione da parte del D. di assegno mensile di mantenimento per la R. e per i figli minori.Con ricorso ex articolo 710 c.p.c., il D. chiedeva riduzione dell'importo dell'assegno. Il Tribunale di La Spezia, con decreto 13-9-2004, riduceva tale importo ad Euro 700,00 mensili.In data 18/03/2005, la R. notificava al D. atto di precetto successivamente, in data 29-09-2005, atto di pignoramento verso terzi, convenendo in giudizio davanti al Giudice dell'Esecuzione la Direzione Commissariato Marina Militare di La Spezia nonché il D. il terzo rendeva la dichiarazione ex articolo 547 c.p.c Il D. proponeva opposizione all'esecuzione, eccependo l'assenza di titolo esecutivo. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la R. chiedeva rigettarsi l'opposizione. Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, con sentenza 13-12-2006/29-01-2007, accoglieva l'opposizione, affermando l'inesistenza del titolo esecutivo.Avverso la sentenza, non impugnabile ex articolo 14 legge numero 52 del 2006, che ha riformato l'articolo 616 c.p.c., la R. propone ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., sulla base di un unico, articolato motivo.Non ha svolto attività difensiva la controparte.Motivi della decisioneCon un unico motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 4, comma 14 L. 898/70 novellato, e 23 L. numero 74/77. Afferma che, dal combinato disposto dei predetti articoli, deriverebbe l'efficacia immediata, senza necessità di una clausola di esecutorietà, del provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, che dunque potrebbe valere come titolo esecutivo. La questione sollevata si inserisce nell'ampio e articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle differenze e le consonanze - dei procedimenti di separazione e divorzio.La differente genesi storica di separazione e divorzio ha determinato la previsione delle rispettive discipline in testi normativi differenti la separazione, quanto agli aspetti sostanziali è disciplinata dal codice civile articolo 150 ss. c.c. , quanto agli aspetti processuali, dal codice di rito articolo 706 s.s. c.p.c. , mentre per il divorzio occorre riferirsi alla l. numero 898 del 1970. Le successive modifiche normative, la l. 151/75, riforma del diritto di famiglia, che ha riguardato gli aspetti sostanziali della separazione e le l. 436/1978 e 74/1987 sul divorzio, non hanno condotto all'individuazione di regole comuni quanto mai utili dal punto di vista processuale tra i due istituti, malgrado da più parti ciò venisse ampiamente auspicato, per superare problemi di coordinamento tra le due discipline. Va qui ricordato che l'articolo 23 della richiamata L. 74/1987., prevede l'estensione alla separazione della normativa processuale di cui all'articolo 4 L. 898, in quanto applicabile, e comunque fino all'entrata in vigore del nuovo codice di rito. I profili processuali della separazione personale sono stati parzialmente rinnovati con L. numero 51/2006 di conversione del d.l. $,. 273/2005 e numero 80/2005 di conversione del d.l. numero 35/2005, che ha pure novellato il testo dell'arte. L.898 a sua volta la l. numero 54/2006, più comunemente nota in relazione alla previsione dell'affidamento condiviso, ha inserito un ultimo comma all'articolo 708 c.p.c. ed introdotto ex novo l'articolo 709 ter c.p.c. si tratta di previsioni espressamente dichiarate applicabili al giudizio di divorzio dall'articolo 4 della predetta legge. Come si vede, una serie di modifiche molto numerose e tormentate . Tuttavia, ancora una volta, nonostante la volontà, a tratti palese, dei legislatore di procedere verso un omogeneità delle due discipline processuali , l'unificazione non si è completamente raggiunta, ed alcune differenze permangono.In tutto questo variegato contesto, parte della dottrina ha affermato che è stato posta in essere quella riforma del codice di rito, indicata nel citato articolo 23 L. 74/1987, quale termine finale per la sua operatività e quindi per l'estensione alla separazione della disciplina del divorzio, in relazione agli aspetti privi di regolamentazione . Appare del tutto condivisibile la soluzione opposta, proprio per la mancanza di un organica revisione del codice di procedura civile.L'articolo 710 c.p.c. regola in pochi tratti la disciplina dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione. A seguito della novella del 1988 articolo 1 L. 331/19885 si indicano esplicitamente per essi le forme del procedimento in camera di consiglio , e dunque si richiamano gli articolo 737 e ss. c.p.c Il predetto articolo 23 L. numero 74/87, da intendersi, come si è detto, ancora operante, estende ai giudizi di separazione personale, in quanto compatibili , le regole dell'articolo 4 L. 898, ove si disciplina la procedura dei giudizi di divorzio in particolare, l'articolo 4 comma 11 ora 14 precisa che, per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, previsione anteriore alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, introdotta dalla l. numero 353 del 1990.Rimangono peraltro estranei alla previsione tanto la disciplina dei procedimenti di modifica del regime di divorzio, inserita nell'articolo 9 l. numero 8 98, quanto quella dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione di cui all'articolo 710 c.p.c. Entrambi gli articoli richiamano espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio articolo 737 ss. c.p.c. , e di essa, dunque, anche la previsione dell'esecutorietà, solo ad opera del giudice articolo 744 c.p.c. .È da ritenere dunque che i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio , non siano immediatamente esecutivi.Certo di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, tale carattere appare una sorta di residuo affatto eccezionale, in una materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa.Difficile peraltro ipotizzare una questione di legittimità costituzionale al riguardo i Giudici della Consulta non potrebbero che richiamare la scelta discrezionale del legislatore di attribuire ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme di quelli in camera di consiglio. Toccherebbe dunque al legislatore intervenire, secondo i voti di gran parte della dottrina.Nella specie, dunque, mancando una clausola di esecutorietà del provvedimento, questo non poteva valere come titolo esecutivo.Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.Nulla sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.