Rosso o verde, il pedone ha sempre ragione

di Giampaolo Di Marco

di Giampaolo Di Marco *La Corte di Cassazione, con sentenza numero 9683, del 3 maggio, ha ribadito che in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'articolo 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.Questione di precedenza. Una signora attraversava un viale di Roma e, giunta allo spartitraffico centrale, all'atto del completamento dell'attraversamento del viale, veniva violentemente investita da un auto.Il Giudice di Pace, prima, e il Tribunale, poi, respingevano le domande avanzate dalla donna in ragione del fatto che la stessa, al momento dell'investimento, stava attraversando il viale con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale, quindi, non era tenuto ad accordare la precedenza.Rosso o verde l'automobilista deve prevedere la condotta del pedone. La Cassazione ha censurato le sentenze di merito sul presupposto che i giudici di prime cure non avevano accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del pedone e l'impossibilità, per il conducente del veicolo, di prevenire l'evento. Inoltre, sempre secondo la Cassazione, è mancato anche l'accertamento della circostanza sul se l'attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi, chiarire se all'inizio il semaforo fosse verde, ossia se la luce semaforica fosse divenuta rossa nel corso dell'attraversamento.Pedone sempre con diritto di precedenza. La Cassazione ha quindi affermato che nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio.Principio in linea con la riforma del Codice della Strada. La pronuncia in esame si pone in linea con la recente riforma del Codice della Strada di cui alla L. 120 del 29 Luglio 2010 che ha previsto, all'articolo 34, la sostituzione dell'articolo 191, comma 1, prevedendo, tra l'altro, che il conducente, in prossimità di attraversamento pedonale impegnato da un pedone che in maniera non equivoca abbia manifestato l'intenzione di attraversare, non avrà più alcun margine di discrezionalità, ma dovrà fermarsi in ogni caso e dargli la precedenza.* Avvocato in Vasto

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 marzo - 3 maggio 2011, numero 9683Presidente Trifone - Relatore LeviFattoCon atto di citazione regolarmente notificato S.O. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, Sa.St.Pa. e la Meie-Aurora Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 9.525,84, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a seguito del sinistro stradale verificatosi in omissis .Esponeva l'attrice che il 30.3.2000 si trovava a piedi in omissis , lato Via dei , ferma al segnale di via impedita. Al segnale di luce verde iniziava l'attraversamento sul passaggio pedonale e quando aveva quasi raggiunto lo spartitraffico centrale veniva violentemente investita dal veicolo Ford Escort, condotto da F.R. e di proprietà di Sa.St.Pa Si costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando le deduzioni attoree, mentre rimaneva contumace il Sa. .Istruita la causa con prove documentali, per testi e C.T.U. medico-legale, il G.d.P. di Roma con sentenza 29732 dell'11-30.9.2002 rigettava la domanda condannando l'attrice al. pagamento delle spese processuali.Impugnava la predetta sentenza la S. avanti al Tribunale di Roma chiedendone la riforma.Con sentenza numero 12726/05 dell'1.6-04.6.2005, il Tribunale di Roma confermava la sentenza di primo grado.Propone ricorso per Cassazione S.O. con due motivi.Resiste l'intimata Meie-Aurora Assicurazioni con controricorso e memoria ex articolo 378 c.p.c DirittoCon il primo motivo la ricorrente deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360, numero 5 c.p.c. - Violazione del dovere di giudicare Insta alligata et probata. - Travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. - Violazione articolo 2054 - 2043 c.c I motivi possono essere trattati congiuntamente.Va osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva responsabilità della ricorrente la quale si trovava nella fase finale dell'attraversamento, sull'apposito passaggio pedonale, a breve distanza dallo spartitraffico , sul rilievo che la stessa -al momento dell'investimento - stava attraversando viale omissis con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale non era quindi tenuto ad accordare la precedenza .Tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da parte del conducente del veicolo investitore, F.R., di prevenire l'evento e non ha accertato se l'attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi chiarire se all'inizio il semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla S. e come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione del teste M., riportata dalla ricorrente nel ricorso.Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'articolo 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti Cass., numero 21249/2006 .E ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio Cass., numero 8744/2000 .Il ricorso è fondato.La sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese di cassazione.