Il costruttore deve risarcire la parte offesa se l'airbag non si apre. Anche se il primo urto non è stato così violento da dar luogo all'apertura del dispositivo.
Il costruttore deve risarcire la parte offesa se l'airbag non si apre. Anche se il primo urto non è stato così violento da dar luogo all'apertura del dispositivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17526/2011 depositata il 23 agosto, ha riformato la decisione dei giudici di secondo grado, riconoscendo il diritto al risarcimento degli eredi della vittima.Il caso. L'auto finisce contro il guard-rail e precipita dal viadotto. Nulla da fare per il conducente. Gli eredi chiedono un risarcimento danni alla casa automobilistica, costruttrice del veicolo, perché l'airbag non si è aperto. Il giudice di primo grado condanna il costruttore al risarcimento, ma, in appello, la sentenza viene riformata e gli eredi della vittima vedono svanire il risarcimento.Il primo urto non è stato violento Per la Corte territoriale l'airbag non si è aperto perché il primo urto non è stato così violento da dar luogo all'apertura del dispositivo , viene quindi esclusa la difettosità del dispositivo .ma il secondo sì. La sentenza impugnata, però, non dice nulla riguardo al secondo urto. Il veicolo è precipitato dal viadotto e, secondo i medici, la dinamica del fatto dimostrerebbe urti violenti e ripetuti con la parte anteriore del veicolo . La S.C., quindi, accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 11 luglio - 23 agosto 2011, numero 17526Presidente Morelli - Relatore D'AlessandroSvolgimento del processoC R., F R. e C B., quali eredi di G R., propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da G R. nei confronti delta Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft in prosieguo BMW A.G. per la mancata apertura dell'air bag lato guidatore della sua autovettura BMW 520i, in occasione di un sinistro verificatosi il . nel quale il R. aveva riportato emoperitoneo da rottura traumatica della milza, distorsione del rachide cervicale e fratture multiple da trauma contusivo al torace.La BMW A.G. resiste con controricorso.Motivi della decisione1.- Sotto diversi profili di violazione di legge e vizio di motivazione i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, in quanto ha escluso tra l'altro il nesso causale tra la mancata apertura dell'air bag ed il danno.1.1.- I motivi sono fondati, nei limiti che seguono.Il giudice di merito afferma, in sostanza, che nella specie il primo urto quello contro il guard-rail non fosse di tale entità da dar luogo all'apertura del dispositivo , del quale resterebbe perciò esclusa la difettosità, ma da un lato tale affermazione appare in contrasto con i risultati della CTU medica secondo cui la dinamica del fatto dimostrerebbe urti violenti e ripetuti con la parte anteriore del veicolo e, dall'altro, la motivazione della sentenza nulla dice riguardo al secondo urto, prodottosi a seguito del precipitare del veicolo dal viadotto autostradale.2.- Il ricorso va pertanto accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.P.Q.M.la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.