Cartella sanitaria in formato cartaceo e telematico, trasmissione entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento, sanzioni sospese durante il regime transitorio di un anno il decreto del Ministero della Salute del 9 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 173 del 26 luglio , individua i contenuti degli obblighi del medico competente.
«Medico competente». Viene così definito – nell’articolo 40 del d.lgs. numero 81/2008 – lo specialista, in possesso di requisiti formativi e professionali ad hoc, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti i compiti previsti in tema di sicurezza sul lavoro. Tra i vari adempimenti, l’articolo 40 del c.d. TU sicurezza rubricato come “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale” obbliga il medico a istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria. La trasmissione dei dati avviene entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento dunque entro il 31 marzo ed è effettuata esclusivamente per via telematica. L’adempimento, per parecchio tempo, non è divenuto operativo, almeno fino al decreto del Ministero della salute del 9 luglio scorso, pubblicato sulla G.U. numero 173 del 26 luglio 2012. Esame tout court. I contenuti della cartella sanitaria e di quella di rischio vanno tenuti sia su supporto cartaceo sia informatico. L’allegato al Decreto fornisce una panoramica sulla specificazione degli elementi da inserire, andando a modificare alcuni precetti del d.lgs. numero 81/2008. Le informazioni fornite debbono riguardare i dati anagrafici di datori e lavoratori, nonché la risultanza della visita preventiva e il giudizio d’idoneità relativi a questi ultimi, senza dimenticare gli infortuni denunciati e le malattie professionali riscontrate. Il medico competente, di norma, risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni. Però non può essergli imputati alcuna responsabilità per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro – dovutamente sollecitato – delle informazioni di propria esclusiva pertinenza. Disposizioni transitorie. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 25 agosto. Per il primo anno è comunque previsto un periodo transitorio per la sperimentazione delle nuove norme, tenendo conto delle possibili difficoltà insite nella raccolta e nella trasmissione telematica dei dati. Sarà di conseguenza sospesa la sanzione piuttosto salata da 1.000 a 4.000€ per l’eventuale mancata comunicazione. Poi, dal 24 agosto 2013, non sarà più permesso sgarrare.
Ministero della Salute, Decreto 9 luglio 2012 G.U. 26 luglio 2012, numero 173 Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Visto, in particolare, l'articolo 40 del predetto decreto legislativo numero 81 del 2008 il quale prevede al comma 1 che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL al comma 2-bis che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo Vista la legge 13 novembre 2009, numero 172, recante Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato , ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, numero 85 Visto il decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute Considerata la necessità di individuare, secondo quanto previsto dal predetto articolo 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo numero 81 del 2008, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 del citato articolo 40, nel rispetto dei criteri di semplicità e certezza Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 Rep. Atti numero 64/CSR Decreta articolo 1 Finalità del decreto 1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81. articolo 2 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio 1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81. 2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio. 3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste. articolo 3 Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori 1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo. 2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4. 3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica. articolo 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore 1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, e' individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. 2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013. 3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell'articolo 40, comma 1. 4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 40, la sanzione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e , è sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede. 5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.