Il professionista addebita il 4% al cliente

La Direzione Centrale INPS fornisce dei chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione del 4% rivalsa che il professionista applica al committente.

L’INPS, con il messaggio numero 7751 del 7 maggio 2012, ha chiarito che il professionista può addebitare la rivalsa del 4% al committente. Questa, però, costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi alla gestione separata nei confronti dell’INPS. Il professionista addebita il 4% al cliente. Nello specifico, l’articolo 1, comma 212, legge numero 662/1996 prevede che i soggetti esercenti per professione abituale, attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 d.p.r. numero 917/1986 , compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, «sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi». La norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito. Perciò, i professionisti possono addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa”, pari al 4% dei compensi lordi, del contributo INPS. Anche il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, «ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa». La rivalsa costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista. Quindi, per chiarire, l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato, rimane il professionista. La rivalsa – conclude la Direzione Centrale INPS - «è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale»

INPS, Direzione Centrale Entrate, messaggio 7 maggio 2012, numero 7751 Gestione separata – Titolo di rivalsa - Precisazioni. Giungono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento rivalsa , di cui all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 numero 662 nota 1 . Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi. Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Come già indicato nella circolare numero 112 del 25.5.1996 la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa. La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato. Si ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico. Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale. La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’articolo 2, co. 18. legge 335/1995. Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura rivalsa ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’articolo 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972 numero 633 così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 numero 109 del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.