Se nel corso del procedimento instaurato per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento interviene la restituzione dell’immobile per finita locazione, non viene meno l’interesse del locatore ad ottenere l’accertamento dell’operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore.
Il caso. Conduttore e locatore litigano. Il prima smette di pagare il canone e, giustamente, il secondo pretende il versamento delle somme dovute. La questione finisce davanti al giudice. I proprietari propongono una domanda di risoluzione per morosità di locazione ad uso diverso. Cessa la materia del contendere Dopo il giudizio di primo grado che riconosce le ragioni del locatore, la Corte d’appello riforma la sentenza del Tribunale dichiarando cessata la materia del contendere e condanna la conduttrice al pagamento di una somma di denaro quale differenza dovuta all’aggiornamento Istat fra i canoni dovuti e quelli corrisposti. Si arriva in Cassazione dove entrambe le parti propongono motivi di doglianza. Il conduttore lamenta l’ingiustizia dell’entità della somma da versare sostenendo che sia stata determinata sulla base di una erronea consulenza tecnica d’ufficio, ma il motivo è inammissibile poiché la parte non si premura nemmeno di produrre il documento contestato. ma permane un interesse alla pronuncia giudiziale. Il locatore, di contro, si duole della dichiarazione di cessazione della materia del contendere sostenendo di avere comunque un interesse ad una pronuncia giudiziale. La Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2082/2012 depositata il 14 febbraio scorso, accoglie il ricorso e ricorda che «nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell’immobile per finita locazione, non viene meno l’interesse e il diritto del locatore ad ottenere l’accertamento dell’operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell’indennità di avviamento».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 novembre 2011– 14 febbraio 2012, numero 2082 Presidente Filadoro – Relatore Armano Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 27-3-2008 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato cessata la materia del contendere per avvenuto rilascio dell'immobile, in relazione ad una domanda di risoluzione per morosità di locazione ad uso diverso, proposta da T.G. e T.V. nei confronti di C.S. , condannando la C. alla corresponsione di Euro 4.063,40 per la differenza dovuta all'aggiornamento istat fra i canoni dovuti e quelli corrisposti. La Corte di appello ha ritenuto fondata la domanda di aggiornamento del canone di locazione in base all'indice ISTAT, non corrisposto dalla conduttrice, con decorrenza dal mese di ottobre 2000, mese successivo alla richiesta inviata dai locatori. Propone ricorso per cassazione C.S. con tre motivi,illustrati da memoria. Resistono con controricorso T.G. e T.V. proponendo ricorso incidentale. Motivi della decisione Si riuniscono i ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza ai sensi dell'articolo 335 c.p.c 1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 della legge 392 del 1978. Sostiene la ricorrente di essere debitrice solo della somma di Euro 692,13 per differenze per aggiornamento ISTAT e che erroneamente i giudici di appello, dopo aver affermato che l'aggiornamento spettava solo dal mese successivo alla richiesta, avevano considerato anche gli aggiornamenti del canone maturati prima di tale data dal 1996 , recependo acriticamente l'erronea consulenza tecnica di ufficio. 2. Il motivo, con il quesito di diritto che lo correda,è in parte infondato ed inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha riconosciuto l'aggiornamento istat del canone solo dal mese successivo alla richiesta, senza corrispondere arretrati. La ricorrente denunzia asseriti errori di calcolo che sarebbero stati compiuti dal c.t.u. senza riprodurre la consulenza contestata, in violazione del principio dell'autosufficienza, non consentendo a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure. 3. Con il secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene la ricorrente che senza motivazione la Corte territoriale ha quantificato le somme dovute in Euro 4.063,40, con decorrenza dal 1996, recependo una consulenza tecnica di ufficio palesemente erronea, confusa e contraddittoria. 4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto denunzia un acritico recepimento di una consulenza tecnica erronea, senza riprodurne il testo. 5. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'articolo 92 c.p.c. e difetto di motivazione sul punto. Sostiene la ricorrente che erroneamente i giudici di appello hanno condannato alle spese del doppio grado,mentre avrebbero invece dovuto disporre la loro compensazione integrale. 6. Il motivo e inammissibile in quanto privo del quesito di diritto che indichi il principio di diritto violato dalla Corte territoriale e quello invece applicabile nella fattispecie. 7.Con il ricorso incidentale si denunzia l'erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto, pur essendo stato rilasciato l'immobile, permaneva l’interesse dei locatori una pronunzia giudiziale. 8. Il ricorso è fondato. Infatti nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non viene meno l'interesse e il diritto del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell'indennità di avviamento. Cass. 13 giugno 2002, numero 8435. 9. La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto ed essendo possibile decidere nel merito, in quanto risulta accertata la morosità della conduttrice, si dichiara risolto per morosità il contratto di locazione. Si compensano le spese dell'intero giudizio in considerazione del rilascio dell'immobile da parte della conduttrice prima della definizione della lite. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e accoglie il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, dichiara risolto per morosità il contratto di locazione. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.