Competenza anche ""parziale"" del giudice tributario

di Enzo Di Giacomo

di Enzo Di Giacomo *Il giudice tributario è competente anche per provvedimenti con i quali il concessionario della riscossione recupera in parte entrate non tributarie.Nel caso specifico la questione oggetto del contenzioso riguardava il preavviso di fermo di un'autovettura la cui competenza è del giudice tributario, anche se con l'atto in contestazione il concessionario recuperava entrate extratributarie Cass. SS.UU., 2 agosto 2011, numero 16858 .Il preavviso di fermo. E' l'atto mediante il quale il concessionario da notizia al contribuente dell'esistenza nei suoi confronti della procedura del fermo amministrativo dell'autoveicolo. Il preavviso è il provvedimento che riconosce al contribuente una ampia tutela, in quanto ha una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale e come tale non può non essere considerato un atto impugnabile cfr. Cass. SS.UU., ord. numero 14831/2008 . Il preavviso non è ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili espressamente previsti dall'articolo 19 d lgs numero 546/1992, ma ciò non costituisce un ostacolo atteso che detta elencazione va interpretata in modo estensivo, nel rispetto delle norme costituzionali articolo 24 e 53 Cost. e del principio di buon andamento della PA articolo 97 Cost. , nonché alla luce di pronunciamenti di legittimità che hanno ricompreso in tale elenco altri tipi di provvedimenti.Precedente giurisprudenza della S. C. ha posto in evidenza che il preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto una pretesa creditoria di natura tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto trattasi di atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente, destinatario del fermo, la pretesa tributaria Cass, SS.UU., 7 maggio 2010, numero 11087 . Sul tema in esame la medesima S. C. Cass, SS.UU., numero 8954, 16 aprile 2007 e la Corte Costituzionale ord. numero 161, 18 maggio 2007 , hanno affermato, limitando la giurisdizione delle Commissioni tributarie ai fermi amministrativi azionati per crediti di natura tributaria, che la competenza delle predette debba ritenersi operante per ogni fermo amministrativo a prescindere dalla natura dei crediti azionati.La fattispecie. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato un preavviso di fermo di autovettura dinanzi ai giudici della commissione tributaria provinciale i quali hanno accolto il ricorso, mentre quelli di secondo grado hanno accolto le eccezioni dell'agente di riscossione rilevando il proprio difetto di giurisdizione e rinviando la causa al giudice ordinario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo che il credito vantato dall'agente di riscossione non era interamente di origine extratributaria per cui erroneamente il giudice tributario si era dichiarato totalmente incompetente.La S. C., accogliendo la tesi del ricorrente, ha ritenuto preliminarmente che la stessa commissione tributaria regionale ha riconosciuto che, almeno parzialmente, la controversia avesse natura tributaria e nonostante ciò ha dichiarato la propria incompetenza.Sussiste la giurisdizione tributaria per controversie originate da atti impositivi quali il preavviso di fermo. I giudici di legittimità, pertanto, hanno affermato il principio secondo cui le controversie aventi natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, in base a quanto previsto dagli articolo 2 e 19 del D lgs numero 546/1992. Sul tema in esame sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il preavviso di fermo amministrativo ex articolo 86 del Dpr numero 602/1973 concernente una pretesa tributaria, è impugnabile dinanzi alla commissione tributaria in quanto atto funzionale e diretto, nell'ottica di una mera tutela del diritto di difesa e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, una certa pretesa tributaria rispetto alla quale sorge l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità di detta pretesa. art 100 c.p.c. , a nulla rilevando che il preavviso di fermo non sia ricompreso tra gli atti impugnabili elencati nell'articolo 19 del D lgs numero 546/1992. Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso abbia ad oggetto obbligazioni extratributarie.* Esperto tributario

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 giugno - 2 agosto 2011, numero 16858Presidente Vittoria - Relatore MeroneFatto e dirittoL'avv. ha impugnato - contro la s.p.a., agente della riscossione - un preavviso di fermo di autovettura, dinanzi alla commissione tributaria competente per territorio, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti.La CTO ha accolto il ricorso.La CTR, poi, accogliendo l'appello dell'agente della riscossione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia di competenza dell'AGO.L'avv. ricorre oggi contro s.p.a., per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui la CTR ha negato la propria giurisdizione anche in relazione ai crediti tributari.La parte intimata non ha svolto attività difensiva.Il ricorso è fondato.Denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, comma 26 quinquies, d.l. 248/2006, parte ricorrente eccepisce che il credito vantato dall'agente della riscossione non è tutto di origine extratributaria, per cui erroneamente il G.T. si è dichiarato totalmente carente di giurisdizione.La censura è fondata. La stessa CTR, infatti, riconosce che, almeno in parte, la controversia ha natura tributaria v. p. 1, punto 1, e p.4, ultimo cpv., della motivazione e nonostante tale rilevo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.Come eccepisce la parte ricorrente, la giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dagli articolo 2 e 19 del d.lgs. 546/1992. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già fornito chiare e condivise indicazioni v. Cass SS. UU. 10672/2009, 11087/2010 .Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui la CTR ha declinato la giurisdizione anche in relazione alle controversie di natura tributaria, con rinvio della causa alla CTR del Lazio, altra sezione, per la trattazione del merito e per la liquidazione delle spese di questa fase.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.