Senza prova liberatoria la distanza di sicurezza non fa retromarcia

Se nel corso del giudizio di merito la danneggiata non ha fornito la prova liberatoria ex articolo 2054 c.c., la logica e coerente ricostruzione del fatto non può essere nuovamente presa in considerazione in sede di legittimità.

Questa la decisione della Cassazione, sez. III civile, assunta con la sentenza numero 17162/12. Il caso. Un’automobile, di proprietà di una società, ne urta un’altra durante una manovra di retromarcia. La proprietaria di quest’ultima chiede perciò il risarcimento del danno al Giudice di Pace, che accoglie la domanda. La società impugna la sentenza, sostenendo l’insussistenza della responsabilità ex articolo 2054 c.c. e l. numero 990/69 il Tribunale accoglie il gravame e dispone la restituzione della somma ricevuta da parte della danneggiata, che propone infine ricorso per cassazione. Prova liberatoria e ricostruzione del fatto. Il ricorso, non accolto dalla S.C., censura essenzialmente l’applicazione dell’articolo 2054 c.c. e degli articolo 149 e 154 c.d.s La ricorrente infatti sostiene che il conducente dell’auto avrebbe dovuto, prima di effettuare la retromarcia, assicurarsi che non vi fosse pericolo per gli altri utenti della strada. La Cassazione - premesso che la valutazione delle circostanze del fatto dannoso e la ricostruzione del suo svolgimento, oltre all’accertamento e alla graduazione della colpa, rappresentano elementi da valutarsi, salvo incongruenze logico-giuridiche nel solo giudizio di merito – afferma che la ricorrente nel caso di specie non ha offerto la prova liberatoria della presunzione di colpa ex articolo 2054 c.c Al contrario, né le testimonianze né i danni riscontrati risultano essere coerenti con la ricostruzione offerta dalla danneggiata, cui viene quindi addebitata la responsabilità del sinistro per non aver rispettato la distanza di sicurezza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 luglio – 9 ottobre 2012, numero 17162 Presidente Petti – Relatore D’Amico Svolgimento del processo R F. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento l'U.C.I., la Garant Wohnbau Gmbh e l'Allianz Autounfallpass per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel corso del quale l'autovettura di proprietà della società Garant, a seguito di una manovra di retromarcia, aveva urtato il veicolo della stessa F. . L'U.C.I. si costituì ed impugnò la domanda mentre alla Garant non pervenne alcun atto di citazione. Il Giudice di Pace condannò l'U.C.I. al pagamento della somma di Euro 1.100,00 oltre accessori in favore di R F. . La Garant impugnò la sentenza per nullità derivante dal difetto di notificazione della citazione nonché per insussistenza della responsabilità ex articolo 2054 c.c. e l. 990/1969. R F. si oppose alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica dell'atto introduttivo ed in ogni caso eccepì l'acquiescenza da parte dell'U.C.I. per avere versato il risarcimento stabilito dalla sentenza di primo grado. L'U.C.I. chiedeva quindi la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di R F. . Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Garant nei confronti di R F. , U.C.I. ed Allianz accoglieva parzialmente l'appello e rigettava la domanda di risarcimento danni accolta in primo grado in favore di F.R. , con condanna per quest'ultima alla restituzione delle somme percepite a tale titolo dall'U.C.I Propone ricorso per cassazione R F. con quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con i quattro motivi, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, parte ricorrente rispettivamente denuncia 1 “Violazione dell'articolo 111 della Costituzione per motivazione insufficiente e contraddittoria” 2 “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 149 C.d.S. e 348 Regolamento di attuazione del C.d.S.” 3 “Violazione dell'articolo 2054 c.c.” 4 “Violazione dell'articolo 154 del Codice della Strada”. Sostiene parte ricorrente 1 che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto non applicabile la presunzione di cui all'articolo 2054 c.c., ponendo a carico della stessa ricorrente l'onere di vincere la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, elaborata dalla giurisprudenza riguardo a dinamiche diverse da quella relativa al sinistro per cui è causa 2 che la testimonianza resa dall'unico teste era generica e priva di riscontro in quanto non aveva precisato se il conducente dell'auto di proprietà della F. si fosse tenuto alla dovuta distanza dalla Mercedes. Secondo parte ricorrente, invece, il conducente della Mercedes, in violazione dell'articolo 154 del Codice della Strada, prima di procedere alla retromarcia, avrebbe dovuto assicurarsi di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Il motivo deve essere rigettato. In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico Cass., 23 febbraio 2006, numero 4009 . Nel caso in esame l'impugnata sentenza, con valutazione discrezionale e congruamente motivata, ha ritenuto che la proprietaria della Fiat Bava non ha fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa ex articolo 2054 c.c. che la testimonianza è risultata generica e priva di riscontri che i danni riportati dall'autovettura sono incompatibili con la manovre di retromarcia della Mercedes. In altri termini il Tribunale ha ritenuto che la dinamica prospettata dalla ricorrente non è convincente e che l'incidente si è verificato per esclusiva responsabilità della F. in quanto la stessa non ha rispettato la distanza di sicurezza. In conclusione, tutti gli argomenti utilizzati da parte ricorrente mirano ad una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente, insindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione corretta sul piano logico giuridico. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v'è luogo a disporre sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.