No, infatti ognuno dei singoli uffici del g.d.p. ha competenza solo entro un ben delimitato spicchio territoriale, come sancito dalla legge numero 374/1991. L’ambito coincide perciò con quello della preesistente pretura mandamentale, senza che siano permessi sconfinamenti in altri quartieri.
Così si è espressa la Cassazione Civile nella pronuncia numero 14884 del 5 settembre 2012. Impossibile telefonare. Un giudice di pace di un quartiere di Reggio Calabria condannava la Telecom a pagare a un legale una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’avvocato a causa dei disservizi accertati sulla linea telefonica di cui usufruiva. Il Tribunale dichiarava però l’incompetenza territoriale del giudice di pace adito, accogliendo l’il gravame della compagnia telefonica. Una volta Comune, ora quartiere. Il fatto che nell’ambito del territorio del Municipio il legislatore abbia istituito un distinto ufficio g.d.p. non poteva condurre a estendere la competenza di quest’ultimo oltre i confini del mandamento esistente allorché il quartiere era un autonomo Comune, sede, per l’appunto, di pretura oggi soppressa. La competenza, insomma, sarebbe spettata al g.d.p. della città affacciata sullo Stretto. Il legale ricorreva allora per cassazione. Due orientamenti opposti. La S.C. sulla scia della sentenza numero 6133/12 ricorda come la legge numero 374/1991 abbia previsto che gli uffici del giudice di pace avessero sede in tutti i capo-luoghi dei mandamenti allora esistenti. Tale entità designava il territorio di competenza della pretura uno o più Comuni o anche una sola porzione di esso . La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l’ufficio è stato predisposto questa l’interpretazione condivisa dagli Ermellini. La diversa interpretazione fornita dalla sentenza numero 12700/05 – connotata da situazione speculare, con causa introdotta dinanzi al g.d.p. del Municipio e non della frazione – non è un precedente di cui possa tenersi conto per un’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, come proposto dalla parte ricorrente. Sarebbe concessa troppa libertà di scelta. Accedendo alla seconda tesi prospettata, spiega la Cassazione, nel caso in cui nello stesso Comune vi siano più uffici autonomi, «sarebbe consentito alla parte di introdurre la lite a suo piacimento dinanzi a quello che maggiormente la aggrada». Il criterio guida, in sostanza, rimane quello della sopra menzionata l. numero 3734/91 l’ambito di competenza territoriale deve coincidere con la preesistente pretura mandamentale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 29 maggio – 5 settembre 2012, numero 14884 Presidente Salmè – Relatore Cristiano Fatto e diritto Il giudice di pace di Gallina quartiere di Reggio Calabria , con sentenza del 22.2.08, ha condannato Telecom Italia s.p.a. a pagare all'avv. F.F. la somma di Euro 2.494,18 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal legale a causa dei disservizi accertati sulla linea telefonica di cui usufruiva e di rimborso dei maggiori costi addebitatigli sull'utenza rispetto a quelli contrattualmente previsti. Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l'appello proposto da Telecom Italia s.p.a. contro la decisione, con sentenza del 3.3.2010 ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice di pace adito a pronunciare sulle domande avanzate dal F. . Il Tribunale ha affermato che il fatto che nell'ambito del territorio del comune di Reggio Calabria il legislatore abbia istituito il distinto ufficio del g.d.p. di Gallina non poteva condurre ad estendere la competenza territoriale di quest'ultimo oltre i confini del mandamento esistente allorché Gallina era un autonomo Comune, sede, per l'appunto, di pretura mandamentale soppressa. Ha quindi concluso che, poiché non ricorreva alcuno dei criteri di collegamento che consentisse di radicare la controversia in Gallina, la competenza a decidere spettava al giudice di pace di Reggio Calabria. L'avv. F. ha impugnato la sentenza con ricorso per regolamento di competenza, deducendo che, secondo quanto affermato da Cass. numero 12700/05, la competenza stricto sensu territoriale di ciascuno degli uffici del giudice di pace dello stesso Comune non può che essere definita dall'intero ambito spaziale del territorio comunale, non risultando in modo sufficientemente certo, ufficiale e predeterminato la delimitazione geospaziale dei singoli quartieri, con conseguente possibilità di elidere il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Telecom Italia s.p.a. non ha svolto difese. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha chiesto che la questione, sulla quale sussisterebbe contrasto di giurisprudenza fra due diverse sezioni di questa Corte, sia rimessa alle S.U. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Questa Corte con la sentenza numero 6133/2012, pronunciata in fattispecie identica alla presente, ha rilevato 1 che la legge 21.11.1991 numero 374, istitutiva del giudice di pace, ha previsto, all'articolo 2, che gli uffici di tale giudice abbiano sede in tutti i capo-luoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della L. n 30/89 2 che il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni, o anche parte soltanto del territorio di un Comune 3 che, atteso lo stretto collegamento fra sede dell'ufficio del g.d.p. e mandamento, il termine capo-luogo del Comune, al quale fa riferimento l'articolo 2 cit., sta a indicare la località in cui aveva sede la pretura mandamentale 4 che pertanto la competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. Il collegio, condividendo appieno l'interpretazione operata nella predetta sentenza, intende dare continuità ai principi in essa enunciati. Il diverso orientamento espresso da Cass. numero 12700/2005 con riferimento al caso, speculare al presente, in cui il giudizio - relativo a causa promossa contro un condominio sito nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove è istituito un ufficio del g.d.p. - era stato introdotto dinanzi al g.d.p. di Genova non costituisce precedente di cui possa tenersi conto, ai fini di un'eventuale rimessione della questione alle SU., posto che in quella sentenza il giudice di legittimità ha considerato Sestri Ponente unicamente come quartiere di Genova, omettendo del tutto di valutare se quel quartiere fosse stato sede di pretura mandamentale. È evidente, del resto, che, accedendo alla tesi enunciata nella citata sentenza, nel caso in cui nello stesso Comune siano stati istituiti più uffici autonomi del g.d.p., sarebbe consentito alla parte di introdurre la lite, a suo piacimento, dinanzi a quello che maggiormente le aggrada e poiché non può ipotizzarsi che, limitatamente a tale caso, il legislatore, prevedendo la contestuale competenza territoriale di più uffici giudiziari in base ai medesimi criteri di collegamento, abbia inteso venir meno al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve necessariamente concludersi che ciascuno degli uffici del g.d.p. istituiti nello stesso Comune ha competenza entro un ben delimitato ambito territoriale, che va individuato attraverso l'unico criterio desumibile dalla L. numero 374/91, ovvero facendo coincidere il predetto ambito con quello della preesistente pretura mandamentale. Poiché Telecom Italia s.p.a. non ha svolto difese, non v'è luogo alla pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice di pace di Reggio Calabria.