L'Agenzia delle Entrate con una circolare fornisce i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di indeducibilità dei costi da reato introdotte dal Dl 16/2012.
La circolare 32/E del 3 agosto fornisce i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di indeducibilità dei costi da reato introdotte dal d.l. 16/2012. La circolare denota i seguenti capisaldi. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, i componenti positivi di reddito direttamente afferenti ai costi per operazioni inesistenti, anche se imputati a conto economico e dichiarati dal contribuente, non sono considerati imponibili entro i limiti dell’ammontare dei correlati componenti negativi per operazioni inesistenti. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto citato, il quale introduce una nuova previsione che sostituisce, restringendone l’ambito di applicazione, la formulazione del previgente comma 4-bis dell’articolo 14 l. numero 537/1993. Indeducibilità dei costi da reato. Il nuovo testo circoscrive l’indeducibilità ai soli componenti negativi relativi ai beni o alle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di fattispecie penalmente rilevanti aventi natura delittuosa. Nel vigente contesto normativo non sono, quindi, ammessi in deduzione i soli costi che il contribuente abbia sostenuto per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto. L'indeducibilità riguarda esclusivamente i casi in cui beni e servizi acquistati siano stati direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose. Sul piano dell’elemento soggettivo del reato, il legislatore restringe poi ulteriormente l’area dell’indeducibilità ai soli componenti negativi correlati al compimento di attività delittuose di natura non colposa. In relazione al momento a partire dal quale opera l’indeducibilità del costo è necessario che in relazione alla fattispecie delittuosa non colposa cui il costo è direttamente connesso sia stata formalmente esercitata l’azione penale ovvero il giudice abbia, comunque, emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 c.p.p Indeducibilità anche in caso di prescrizione del reato. L’indeducibilità del costo permane nel caso di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato tale pronuncia, non dichiarando, nel merito, l’assoluzione dell’imputato, non determina, infatti, il venir meno del presupposto del recupero fiscale effettuato. Per effetto del nuovo comma 4-bis, l’indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Poiché, nel nuovo regime, l’indeducibilità del costo opera ove vi sia stato un diretto utilizzo dei beni o dei servizi per il compimento dell’attività delittuosa non colposa, saranno deducibili, ovviamente al ricorrere dei requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi, i costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti connessi all’acquisizione di beni o servizi scambiati o prestati nell’ambito dell’attività commerciale del soggetto. Ai fini dell’Iva, rimanendo ferme le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto, permane, invece, l’indetraibilità dell’imposta per il contribuente che non dimostri la propria buona fede e quindi la propria estraneità alla frode. Sono previste delle sanzioni. In materia di utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, è prevista una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi articolo 8, co. 2, d.l. numero 16/2012 . In relazione all’ utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati si è prevista in tali casi la non imponibilità dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare dei costi non ammessi in deduzione, e l’applicazione, in tali fattispecie, della sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare dei componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.La predetta sanzione, che gli Uffici irrogheranno a mezzo di apposito atto di contestazione ai sensi dell’articolo 16 d.lgs. 472/1997, è riducibile di un terzo esclusivamente ai sensi del comma 3 della stessa norma. In relazione alla fattispecie sanzionatoria in esame il legislatore ha, infine, escluso l’applicabilità degli istituti del concorso e della continuazione. E se la sentenza è a favore del contribuente? Nel caso in cui, successivamente all’azione di controllo dell’Ufficio, intervenga in favore del contribuente una sentenza definitiva di assoluzione ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla prescrizione, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere in tali casi, venuto meno il presupposto per il recupero a tassazione dei costi, al contribuente compete il rimborso delle maggiori imposte versate in seguito alla contestata non ammissibilità in deduzione degli stessi e dei relativi interessi, rimborso che dovrà estendersi anche alle sanzioni, benché non richiamate esplicitamente nel dettato normativo. Tale obbligo restitutorio scatta anche con riguardo alle somme versate in ipotesi di ravvedimento operoso nonché nei casi i cui il contribuente abbia definito la pretesa tributaria attraverso il ricorso agli istituti definitori di cui al d.lgs. 218/1997 o d.lgs. 546/1992. La disposizione transitoria di cui al comma 3 del più volte richiamato articolo 8, prevede l’applicabilità delle nuove regole, ove più favorevoli, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle stesse, salvo che i provvedimenti emessi in base al previgente comma 4-bis non si siano resi definitivi. Le nuove disposizioni di legge sull’indeducibilità dei costi dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi e sul trattamento sanzionatorio in caso di spese o altri componenti negativi esposti in fatture oggettivamente inesistenti articolo 8, co. 1 e 2, d.l. numero 16/2012 , si applicano, ove più favorevoli, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima del 2 marzo 2012, salvo che i provvedimenti emessi non si siano resi definitivi. Le nuove norme, in base al disposto del comma 3, continuino ad essere applicabili anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le suddette norme e la disciplina transitoria trovano applicazione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
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