Con il messaggio numero 12486 del 26 luglio 2012 l’Inps interviene fornendo indicazioni sul tema della fruizione di ferie e permessi spettanti al personale dipendente, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal d.l. numero 95, del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 7 luglio.
Riferimenti normativi. L’articolo 5, comma 8, d.l. numero 95/12 dispone che ferie, riposi e permessi che spettano al personale dipendente non possono essere ‘monetizzati’, dato che non danno luogo in nessun caso a trattamenti economici sostitutivi. Analogamente permessi e ferie non goduti vanno incontro al medesimo divieto nei casi di cessazione dal servizio per mobilità, dimissioni, raggiungimento del limite di età, pensionamento o altre cause di risoluzione del contratto. Conseguenze della nuova disciplina. Ogni disposizione normativa e contrattuale più favorevole in materia cessa di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 7 luglio 2012. Le somme eventualmente erogate in contrasto con la nuova disciplina hanno come conseguenza la ripetizione degli emolumenti indebitamente percepiti dal dipendente, oltre ad essere fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile. Evitare gli accumuli. Allo scopo di evitare per i dipendenti vicini al pensionamento un accumulo di ferie residue, che non potrebbero essere monetizzate in alcun modo, il messaggio invita i dirigenti responsabili a predisporre adeguati piani di ferie finalizzati allo smaltimento. Sul punto, vieni richiamato il messaggio numero 18006/05 dove autorizza la fruizione delle ferie residue abbreviando il periodo di preavviso in misura corrispondente. Ambito di applicazione ed eccezioni. L’Inps precisa, ancora, che le norme citate interessano tutto il personale, compresi dirigenti e professionisti, che sia cessato dal servizio successivamente al 7 luglio 2012. Diversamente, coloro che cono cessati dal servizio entro e non oltre il 6 luglio 2012 possono ancora far riferimento alla previgente normativa contrattuale a patto che la mancata fruizione di ferie non sia addebitabile alla volontà del dipendente ma a ragioni di servizio e che la richiesta di ferie sia stata presentata - e respinta - attraverso la procedura paperless in data antecedente alla cessazione dal servizio.
INPS, messaggio 26 luglio 2012, numero 12486 Nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, numero 95 sulla fruizione di ferie e permessi spettanti al personale dipendente. L’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, entrato in vigore il 7 luglio u.s., dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi . La predetta disposizione legislativa prevede, inoltre, che il divieto di monetizzazione dei permessi, riposi e ferie non goduti operi anche all’atto della cessazione dal servizio per una delle seguenti cause - mobilità - dimissioni - raggiungimento del limite di età - pensionamento - altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro. Si evidenzia che la norma in esame stabilisce espressamente che tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli in materia, cessano di avere applicazione a decorrere dal 7 luglio 2012. Conseguentemente, è abrogata la previgente disciplina normativa e contrattuale applicabile al personale del comparto EPNE articolo 10 del d.lgs. numero 66/2003 e s.m.i. articolo 18, comma 16, del CCNL per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 stipulato in data 6 luglio 1995 articolo 22, comma 13, del CCNL siglato il 1° agosto 2006 per l’area VI della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 , che prevedeva, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento del compenso sostitutivo in caso di ferie non fruite per esigenze di servizio. Il decreto legge in argomento stabilisce anche le conseguenze della violazione della predetta disposizione, prevedendo che l’eventuale erogazione di somme in contrasto con il richiamato divieto comporta la ripetizione degli emolumenti indebitamente percepiti dal dipendente ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Al fine di evitare, in prossimità della data di pensionamento dei dipendenti, un accumulo di ferie residue che, alla luce dell’illustrata normativa, non potranno in alcun caso essere monetizzate all’atto della cessazione dal servizio, si invitano i Dirigenti responsabili a predisporre con congruo anticipo adeguati piani di ferie del personale di rispettiva competenza. Al riguardo, si ribadiscono integralmente le indicazioni fornite con il messaggio numero 18006/2005, relativamente ai termini per la fruizione delle ferie previsti dalle disposizioni contrattuali e legislative in materia, con particolare riguardo alla possibilità per l’Amministrazione di autorizzare la fruizione delle ferie residue abbreviando in misura corrispondente il periodo di preavviso, previo accordo con il dipendente stesso. Si precisa che le disposizioni introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, in questa fase di prima applicazione, interessano tutto il personale, compresi dirigenti e professionisti, cessato dal servizio a decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto legge. Pertanto, la previgente normativa contrattuale, che prevedeva la monetizzazione delle ferie non fruite per esigenze di servizio all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale cessato entro e non oltre il 6 luglio 2012, nel rispetto delle seguenti condizioni - la mancata fruizione delle ferie deve essere addebitabile ad esigenze di servizio e non alla volontà del dipendente - la richiesta di ferie deve essere stata presentata tramite la procedura p@perless in data antecedente la cessazione dal servizio e formalmente respinta dal dirigente responsabile con le medesime modalità. Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, qualora la norma in argomento subisca modifiche o integrazioni in sede di conversione del decreto legge numero 95/2012.