L’estraneità del terzo chiamato in causa dalla compagnia di assicurazioni in ordine alla responsabilità dell’incidente, in un giudizio di responsabilità civile con azione qualificata di natura extracontrattuale, è validamente affermata sulla base di un’analisi logica e coerente che abbia tenuto conto del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del richiedente, oltre che degli ulteriori elementi comprovanti, in senso positivo, l’insussistenza di qualsiasi comportamento colposo in capo al terzo chiamato.
Con la sentenza numero 3664 del 14 febbraio 2013 la Corte di Cassazione affronta un caso di chiamata in causa, da parte della compagnia di assicurazioni, del terzo ritenuto responsabile dell’incidente, per aver eseguito un intervento manutentivo sul pneumatico del veicolo danneggiante, la sera precedente il sinistro. Nella vicenda la Cassazione condivide il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, giunta ad escludere la responsabilità del gommista per mancato raggiungimento della prova, anche in ragione della qualificazione del rapporto intercorrente tra assicurazione e terzo chiamato come extracontrattuale. Il caso. Il danneggiato di un sinistro stradale citava in giudizio il responsabile civile, il proprietario del veicolo danneggiante e la compagnia di assicurazioni al fine di essere risarcito per le gravi lesioni fisiche patite. L’incidente si era verificato in piena notte su un tratto autostradale in tali circostanze spazio-temporali l’autoarticolato guidato dal danneggiante perdeva un pneumatico durante la corsa la gomma colpiva il veicolo danneggiato il cui conducente, perdendo il controllo del mezzo, finiva la propria marcia sul guard-rail. Colpa del gommista La compagnia di assicurazioni chiamava in causa il gommista che, la sera antecedente l’incidente, aveva eseguito un intervento proprio sul pneumatico staccatosi dal veicolo danneggiante. L’assicuratore chiedeva, previa deduzione della quota di responsabilità del danneggiato, pronunciarsi sentenza di condanna in danno del terzo chiamato ovvero, in subordine, di essere da questi indennizzato per tutte le somme che sarebbe stato costretto a corrispondere all’attore. Alla prima udienza si costituivano il proprietario del veicolo danneggiante ed il terzo chiamato. Quest’ultimo contestava la propria responsabilità oltre ad eccepire la carenza di legittimazione della compagnia alla sua chiamata in causa. o del conducente del camion? Il primo grado affermava la responsabilità del conducente dell’autoarticolato ex articolo 2054 c.c., per non aver verificato, dopo l’esecuzione dell’intervento sul pneumatico, il corretto serraggio delle ruote. Inoltre, a giudizio del giudice del merito, appariva almeno inverosimile che il conducente non si fosse avveduto di alcuna anomalia prima del materiale distacco della gomma dal mezzo. Per questi motivi, il procedimento si concludeva con la condanna dei convenuti e con quella del terzo chiamato quest’ultimo, infatti, sarebbe stato costretto a pagare alle convenute il 50% delle spese da queste corrisposte in favore dell’attore. Su appello proposto dal terzo chiamato il giudice di seconde cure escludeva la responsabilità del gommista per inammissibilità ed infondatezza della domanda. La compagnia di assicurazione ed il proprietario del veicolo danneggiante proponevano ricorso per cassazione. Resisteva con controricorso il terzo chiamato. Il Supremo Collegio riteneva i quesiti di diritto formulati inammissibili, poiché privi di adeguati riferimenti in fatto, con conseguente rigetto del ricorso principale. L’impossibilità di configurare la surrogazione. In tale contesto, gli Ermellini puntualizzavano che la richiesta di condanna del terzo chiamato, formulata dalla compagnia di assicurazioni, farebbe supporre un rapporto di garanzia sottostante alla pretesa, rapporto neppure astrattamente configurabile nel caso specifico. La Cassazione riteneva corretto il percorso logico seguito dalla Corte territoriale per aver escluso la surrogazione ex articolo 1201 e 1203 c.c., non avendo la compagnia pagato alcuna indennità al proprio assicurato. Altrettanto correttamente i giudici di legittimità reputavano non applicabile al caso di specie la disciplina dell’articolo 1916 c.c., poiché la compagnia assumeva, rispetto al rapporto d’opera intercorso tra il danneggiante ad il gommista, la posizione di semplice terzo. La Cassazione statuiva come la decisione assunta dalla Corte territoriale risultasse conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente. Quest’ultimo afferma che la surrogazione ex articolo 1916 c.c. integra una forma di successione a titolo particolare dell’assicuratore che ha pagato l’indennità nei diritti dell’assicurato verso il responsabile del danno tale situazione non si verifica automaticamente con il pagamento dell’indennità, ma presuppone una comunicazione dell’assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e di volersi surrogare in tal senso Cass. numero 10649/2012 . Inoltre, nel caso specifico, mancherebbe proprio il presupposto di applicazione dell’articolo 1916 c.c., vale a dire la coincidenza tra la figura del danneggiato e quella dell’assicurato. La natura extracontrattuale della domanda proposta verso il terzo chiamato. L’estraneità del terzo chiamato alla vicenda risarcitoria, a giudizio dei giudici di legittimità, era affermata dalla Corte di Appello mediante un ragionamento logico ed immune da censure. Premessa, infatti, la corretta qualificazione extracontrattuale dell’azione promossa dall’assicuratrice verso il terzo chiamato, i giudici di seconde cure erano giunti alla riforma della sentenza di primo grado per effetto dell’incapacità dei ricorrenti di assolvere il proprio onere probatorio, nonché per l’insussistenza di un comportamento colposo in capo al terzo chiamato. La qualificazione della domanda ex articolo 2043 c.c. avrebbe richiesto un rigoroso assolvimento dell’onere della prova da parte della compagnia, mentre in concreto l’elemento considerato per imputare condotta e nesso causale al gommista era unicamente quello relativo alla data ed all’ora della riparazione. La compagnia, infatti, non aveva allegato alcuna documentazione relativa allo stato del veicolo, né alcuna ulteriore circostanza specifica da cui si sarebbe potuto dedurre il quadro di gravità, precisione e concordanza necessario per attribuire valore giuridico alle presunzioni. Diversamente, dagli atti, emergevano circostanze che incidevano negativamente sulla presunzione di colpevolezza del terzo chiamato, tali da aver condotto i giudici ad escludere la sua responsabilità.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 gennaio – 14 febbraio 2013, numero 3664 Presidente Berruti – Relatore Giacalone In fatto li in diritto 1. A M. conveniva in giudizio N.R.C. , la F.lli Bellio S.r.l. e la Italiana Assicurazioni S.p.A., indicando il primo come responsabile dell'incidente stradale con lesioni gravi da lui subito sull'autostrada XXX in comune di omissis il omissis , la seconda proprietaria dell'autoarticolato condotto dal N. e la terza assicuratore , quali coobbligati al risarcimento del danno, oggetto della domanda di condanna. Si costituiva soltanto l’assicuratore, che chiamava in causa la Veneto Gomme S.r.l., chiedendo, in via principale, di essere assolta dalla domanda attorca, e di condannare invece la terza chiamata a risarcire i danni lamentati dal M. , dedotta la quota di responsabilità asseritamente da porre a carico dello stesso attore ed, in via subordinata, di condannare Veneto Gomme a mantenere sollevata ed indenne l'Italiana Assicurazioni Spa da tutte le somme che fosse chiamata a corrispondere all'attore , sempre previa deduzione della quota di responsabilità a suo dire attribuibile allo stesso danneggiato. All'udienza di prima comparizione si costituiva la F.lli Bellio proprietaria del veicolo , facendo interamente proprie le difese e le domande del proprio assicuratore alla stessa udienza, a sua volta costituendosi, la terza chiamata Veneto Gomme eccepiva la carenza di legittimazione di Italiana Assicurazioni a chiamarla in giudizio, la prescrizione dell'azione contro di essa esperibile, e l'infondatezza della domanda contro di lei rivolta la parte attrice non estendeva la domanda nei confronti della terza chiamata. Le parti avevano versato in causa due fatti, attorno ai quali si svolgeva la dialettica processuale sulle azioni e sulle responsabilità, il primo, rappresentato dall'incidente stradale alle 4 del mattino, la Fiat Tempra condotta dal M. mentre procedeva sull'autostrada omissis , venne colpita da un pneumatico staccatosi dalla motrice di un autoarticolato, di proprietà della F.lli Bellio e condotto da N.R.C. , si che, in conseguenza di tale urto, l'attore ebbe a perdere il controllo del proprio mezzo, a finire contro il guard rail e a riportare gravi lesioni personali il secondo fatto è che la terza chiamata, poche ore prima che avvenisse il sinistro, ebbe ad eseguire una riparazione sul camion di parte convenuta da cui ebbe a staccarsi il pneumatico , riparazione che comportò proprio lo smontaggio ed il rimontaggio del pneumatico in questione. 2. Il Tribunale di Milano a. affermava la responsabilità del conducente dell'autoarticolato già ai sensi dell'articolo 2054 co. 4 c.c. ed anche per un addebito di colpa in concreto, per non aver provveduto lo stesso ad effettuare alcun controllo circa il corretto serraggio delle ruote come invece era prescritto, ed inoltre perché era difficile pensare che il convenuto, procedendo alla guida dell'autoarticolato, non avesse potuto percepire alcuna turbolenza o segnale di cattiva andatura del proprio veicolo sino a quando il pneumatico uscì del tutto dall'asse b. escludeva il concorso di colpa dell'attore, invece allegato dai convenuti, ed, inoltre, statuiva che il fatto che la causa del distacco del pneumatico possa essere ricondotta alla negligente prestazione svolta dai dipendenti della Veneto Gomme non valeva ad escludere la responsabilità del conducente dell'autoarticolato c. ha ritenuto tardivamente soltanto in comparsa conclusionale , e comunque infondatamente, eccepita ad opera delle convenute l'esimente del caso fortuito d. condannava i tre convenuti al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di C 456.300,18 oltre interessi al tasso medio ponderato del 3,3% dal fatto alla sentenza, ed oltre agli interessi legali fino al saldo e. quanto ai rapporti tra i convenuti e la Veneto Gomme, al di là di ogni considerazione in ordine ai profili d'inadempimento nel rapporto contrattuale tra la convenuta tra la F.lli Bellio e la terza chiamata, affermava il concorso di colpa della terza chiamata rispetto al sinistro, in ragione di un titolo di responsabilità da fatto illecito extracontrattuale, potendosi ben rappresentare il personale della terza chiamata che ad un mancato o difettoso serraggio delle ruote fatto ritenuto dal primo giudice accertato in via presuntiva potesse conseguire la perdita del pneumatico ed un conseguente sinistro stradale f. esaminando la domanda di manleva proposta dai convenuti, riteneva che le colpe de] convenuto e della terza chiamata avessero concorso, in pari misura, a determinare il sinistro e, quindi, in parziale accoglimento della domanda di regresso condannava Veneto Gomme a rimborsare alle convenute il 50% di quanto queste dovessero pagare a M. in esecuzione della sentenza 3. Con la sentenza oggetto delle presenti impugnazioni, depositata il 9.11.2006, la Corte di Appello di Milano respingeva gli appelli incidentali della F.lli Bellio e della Italiana Ass.ni, e, in accoglimento dell'appello della Veneto Gomme, respingeva la domanda della compagnia assicuratrice e dichiarava inammissibile quella della F.lli Bellio nei confronti della predetta. Osservava la Corte territoriale che la Italiana Ass.ni, citata quale pretesa corresponsabile del danno, aveva negato di esserlo, ed aveva indicato in Veneto Gomme l'unico soggetto tenuto al risarcimento. La norma di cui all'articolo 106 c.p.c. consente di chiamare nel processo un terzo al quale si ritenga comune la causa, e, dunque, non era corretto il richiamo all'istituto della legittimazione, posto che la fondatezza o meno della pretesa del chiamante in causa è una questione di merito. Italiana Assicurazioni, in subordine alla tesi secondo cui Veneto Gomme sarebbe stata l'unica diretta responsabile del danno, aveva introdotto quella secondo cui Veneto Gomme sarebbe stata tenuta a garantirla in forza di un asserito inadempimento contrattuale ed anche sotto questo profilo lo stesso articolo 106 c.p.c. consente la chiamata del terzo, ed esclude, quindi, che il contraddittorio tra chiamante e chiamato possa essere paralizzato dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva, salva, anche in questo caso, la verifica della fondatezza della pretesa, nel merito. Nel merito della domanda subordinata della Compagnia, si doveva escludere che Italiana Assicurazioni, estranea al rapporto derivante dal contratto d'opera intercorso tra F.lli Bellio srl e Veneto Gomme, potesse attrarre nella sua sfera gli eventuali diritti scaturenti da quel rapporto. Infatti, non era emersa alcuna cessione volontaria degli effetti del contratto tra F.lli Bellio ed Italiana Assicurazioni, né era possibile rifarsi alle regole legali di cui all'articolo 1916 c.c., oppure a quelle di cui agli articolo 1201-1203 c.c. nel primo caso, perché nessuna indennità l'assicuratore aveva pagato al proprio assicurato F.lli Bellio e, nel secondo caso, perché, riguardando Italiana Assicurazioni quale semplice terzo nel rapporto derivante dal contratto d'opera, nessun pagamento Italiana Assicurazioni aveva comunque effettuato alla F.lli Bellio. Non essendo fondata su alcun valido presupposto la pretesa di essere garantita, che Italiana Assicurazioni aveva introdotto, neppure era possibile favorirla indirettamente, in ragione degli effetti del contraddittorio sul contratto d'opera incardinatosi la tra Veneto Gomme e la F.lli Bellio, per effetto della costituzione in giudizio di quest'ultima. Infatti, era fondata l'eccezione riproposta da Veneto Gomme, d'inammissibilità delle domande che la F.lli Bellio Srl, associandosi ad Italiana Assicurazioni, aveva svolto contro la terza chiamata. Ciò derivava dal fatto che la Bellio, costituendosi all'udienza fissata per la comparizione del terzo e non, invece, venti giorni prima della udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione articolo 166, 167, 269 c.p.c. , era decaduta dalla possibilità di far valere una pretesa sua propria nei confronti del terzo medesimo, e, dovendo essere pertanto qualificata interveniente ex articolo 105 c.p.c. nel rapporto processuale introdotto da Italiana Assicurazioni contro Veneto Gomme, essa doveva accettare la causa nello stato in cui questa si trovava articolo 268 c.p.c. e, perciò, nello stato che congelava le ragioni di infondatezza della domanda subordinata di garanzia, come introdotta tempestivamente soltanto da Italiana Assicurazioni. In definitiva, vuoi per infondatezza, vuoi per inammissibilità, la tematica connessa al contratto d'opera non poteva condurre ad alcuna decisione favorevole ai convenuti del primo grado. Ciò assorbiva l'eccezione di prescrizione, benché si sarebbe potuto legittimamente dubitare della riferibilità, dei termini prescrizionali invocati da Veneto Gomme, al tipo di pretesa ex contractu che le controparti avevano inteso attivare. Sulla domanda principale della Italiana Ass.ni verso la Veneto gomme avrebbe dovuto apparire evidente che la convenuta-chiamante in causa, aveva inteso, . per così dire, traslare l'azione dell'attore direttamente verso il terzo chiamato, così facendone restare immutata la natura extracontrattuale, e così permettendo ove il Tribunale ne avesse avuto consapevolezza la condanna diretta di Veneto Gomme verso M. , anche senza l'esplicita richiesta di questi, e senza incorrere nel vizio di ultrapetizione Cass. 1294/'O3 7273/'03 13131/'06 in tale dinamica processuale, il contratto d'opera, ed in particolare l’esecuzione della prestazione da parte di Veneto Gomme, assumevano la connotazione di mero fatto storico, ritenuto dalla convenuta-chiamante in causa fonte di addebito di colpa rispetto all’evento - incidente. La verifica della fondatezza o infondatezza di tale pretesa doveva essere condotta secondo le regole probatorie applicabili all'azione di cui all'articolo 2043 c.c., non essendo pertinenti alla fattispecie quelle di cui all'articolo 2054 c.c Pertanto, essendo pacifico che l'evento incidente stradale era dipeso dal distacco di una ruota del veicolo, la condanna di Veneto Gomme avrebbe potuto essere pronunciata soltanto ove la società chiamante in causa avesse provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta quantomeno colposa di Veneto Gomme, ed il nesso di causalità di questa con l'evento. Nessuna costatazione fu effettuata sulla ruota distaccatasi, sul relativo mozzo, e sulla condizione complessiva del veicolo nell'immediatezza del fatto nessun reperto fu acquisito colonnette o dadi finiti sull'asfalto, cerchione della ruota e nessun accertamento tecnico ormai irrimediabilmente impossibile aveva stabilito quale fosse stata la causa del distacco. Dunque, erano frutto di semplici presunzioni la condotta attribuita a Veneto Gomme incompleto o errato serraggio della ruota , ed il nesso di causalità fra tale condotta ed il distacco. L elemento considerato per imputare condotta e nesso a Veneto Gomme era unicamente quello relativo alla data ed all'ora della riparazione alle ore 18,16 della sera prima dell'incidente, che è avvenuto alle 4 del mattino successivo . Infatti, la società onerata della prova non aveva offerto neppure l'allegazione relativa allo stato complessivo del veicolo, alla custodia di questo prima della ripresa della marcia, al luogo ed alle condizioni in cui il veicolo effettuò il carico di farina che trasportava al momento del fatto, alle caratteristiche ed alla condizione delle strade percorse prima di raggiungere l'autostrada teatro del sinistro circostanze tutte che sarebbero state idonee a comporre il quadro di gravità, di precisione e di concordanza, necessario per attribuire valore giuridico alle presunzioni. Invece, risultavano dagli atti diversi elementi che interferivano negativamente, con lo stesso risultato finale, o sulla presunzione di sussistenza della condotta colposa attribuita Veneto Gomme, oppure su quella relativa al nesso di causalità. Il primo elemento era costituito dall'essere Veneto Gomme un operatore professionale, la cui. esclusiva attività era nel commercio, nella manutenzione e nella riparazione di pneumatici per autoveicoli, tale, cioè, da poter essere ritenuto in possesso della specifica capacità tecnica necessaria per un'operazione peraltro tanto ricorrente, come quella del montaggio di ruote affidata, nel caso di specie, a dipendenti normalmente addetti a quel tipo di lavorazioni un altro elemento era che la ruota gemella interna, posta immediatamente a fianco di quella distaccatasi, venne rinvenuta afflosciata dagli agenti di polizia intervenuti e sono ignote le cause di tanto è ignota la circostanza del se l'avaria fosse stata precedente o successiva al distacco ed era ignota, nel primo caso, l'eventuale incidenza sul distacco dell'altra ruota in posizione ancor più rilevante si poneva la circostanza che il libretto di uso del Fiat Iveco guidato da N. , e, più in generale, le istruzioni dei produttori di pneumatici segnalano unanimemente, e con sottolineature, che ad ogni nuovo serraggio di ruote deve seguire un controllo nello spazio massimo dei successivi 50 Km di percorrenza del veicolo segno, per quanto qui interessa, che l'esperienza tecnica specifica dei fabbricanti e degli operatori del settore conduce a ritenere che un'anomalia possa verificarsi con significativo grado di probabilità, in conseguenza di fattori che evidentemente prescindono dal corretto serraggio delle ruote, e che ripongono nella marcia del veicolo successiva al riattacco, entro però un certo chilometraggio, il raggiungimento di un rassicurante assetto complessivo del veicolo, tale da permettere il definitivo fissaggio dei pneumatici. Dunque, l'impossibilità di verifiche sul contesto, dovuta all'assenza anche di allegazioni, e la contestuale presenza di più dati di contrasto, escludevano che l'unico elemento sul quale si fondavano l'imputazione di colpa nella condotta, e la sussistenza del nesso causale, potesse essere assunto a rango di prova. L'onere della prova era interamente a carico della parte che agiva ex articolo 2043 c.c., e, pertanto, per esempio, il lamentato mancato interpello di N. sulla circostanza dell'avvenuto dell'omesso, controllo del serraggio non poteva essere riversato sulla controparte. Pertanto, la decisione del Tribunale sul capo relativo al rapporto tra le convenute e Veneto Gomme non poteva essere condiviso, e deve essere riformato nel senso voluto dalla Veneto Gomme in ciò convenendosi nel principio espresso anche dalle appellanti incidentali, secondo le quali una mera ipotesi poteva essere la base per un provvedimento di condanna, che deve basarsi su fatti certi ed accertati. 3. Propongono ricorso per cassazione l'Italiana Assicurazioni e la F.lli Bellio e deducono i seguenti sette motivi resiste con controricorso la Veneto Gomme e propone ricorso incidentale condizionato, al quale resiste la predetta Compagnia, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. Quest'ultimo è intrinsecamente inammissibile, avendo la società assieuratrice consumato il proprio diritto ad impugnare con la proposizione del ricorso principale che si esamina qui di seguito. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza articolo 335 c.p.c . I primi tre motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, riguardando tutti la qualificazione giuridica dell'azione proposta dalla Compagnia contro la Veneto Gomme e la ripartizione del relativo onere probatorio una trattazione unitaria meritano anche i motivi dal quinto al settimo, essendo tutti rivolti a contestare l'acquiescenza degli odierni ricorrenti principali alla sentenza di primo grado, ritenuta dai giudici di appello. 3.1. I ricorrenti, con le primo tre censure, lamentano 3.1.1.Violazione e falsa applicazione degli arti 1203 numero 3 e 1916 c.c., nonché erronea ed omessa configurazione di un'ipotesi di surrogazione, e chiedono alla Corte se, proposta giudizialmente domanda di manleva dell'assicuratore per RCA nei confronti del terzo responsabile sia d'inadempimento contrattuale che di conseguente evento dannoso integrante fatto illecito, possa configurarsi un'ipotesi di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile ai sensi dell'art, 1916 c.c. e/o dell'articolo 1203, numero 3 c.c. qualora il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore abbia avuto luogo in pendenza del giudizio . 3.1.2. Violazione dell'articolo 1218 c.c. e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. erronea qualificazione della natura giuridica della propria domanda nei confronti della Veneto Gomme e chiedono alla Corte di verificare se, potendosi configurare ex articolo 1916 e/o 1203, numero 3 c.c. la surrogazione dell'assicuratore per RCA nei diritti dell'assicurato scaturenti da rapporto contrattuale in essere tra l'assicurato medesimo ed un terzo, resosi inadempiente, la natura giuridica della domanda di manleva giudizialmente promossa dall'assicuratore verso il terzo responsabile possa qualificarsi quale azione di responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c. . 3.1.3. Violazione o falsa applicazione degli articolo 2697 e 1218 c.c. erronea ripartizione dell'onere probatorio e chiedono alla Corte “se, a fronte di domanda di natura contrattuale, l'individuazione nel creditore, anziché nel debitore inadempiente, del soggetto processuale onerato della prova comporti violazione o falsa applicazione degli articolo 2697 e 1218 c.c. . 3.1.4. Le censure si rivelano inammissibili, ancor prima che infondate. 3.1.5. I quesiti di diritto sono inidonei, perché non indicano adeguati riferimenti in fatto, non specificando, in particolare, quale sia stato l’iter processuale delle questioni prospettate nei motivi né precisano le regole di diritto e le soluzioni adottate dalla Corte territoriale sulle stesse. Ciò non pone questa Corte in condizione di verificare l'ammissibilità delle censure. 3.1.6. Infatti, quanto al primo ed al secondo motivo, la domanda di condanna formulata solo in via subordinata dalla Italiana Ass.ni contro la Veneto Gomme fatta poi irritualmente propria dalla F.lli Bellio ebbe ad oggetto, in primo grado, la pretesa della Compagnia di essere tenuta sollevata ed indenne . da tutte le somme che fosse chiamata a corrispondere all'attore , chiedendo poi in appello la condanna alla restituzione di quanto versato a titolo risarcitorio al terzo M. . Il che configurerebbe, in base al tenore delle conclusioni, la prospettazione di un rapporto di garanzia sottostante alla pretesa, che nemmeno astrattamente avrebbe potuto intercorrere tra la Compagnia assicurativa di un terzo e la Veneto Gomme. 3.1.7. Le questioni di cui al primo ed al secondo motivo, inoltre, prescindono totalmente dal contenuto della sentenza impugnata, che non ha escluso diversamente da quanto sostiene parte ricorrente la configurabilità della surroga per non aver l'Italiana Ass.ni corrisposto il risarcimento al terzo, bensì per non aver essa indennizzato la propria assicurata. In argomento, la Corte territoriale, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, ha specificato a. che non è - nella specie - prospettabile la surroga prevista dagli articolo 1201 - 1203 c.c., in quanto nessuna indennità l'assicuratore ha pagato al proprio assicurato F.lli Bellio b. che nemmeno era applicabile l'articolo 1916 c.c., poiché detta Compagnia aveva la posizione di semplice terzo nel rapporto derivante dal contratto d'opera tra la F.lli Bellio e Veneto Gomme e, anche in tal caso, nessun pagamento Italiana Assicurazioni ha comunque effettuato a F.lli Bellio . 3.1.8. Né era configurabile alcuna ipotesi di surroga legale, dato che a. doveva escludersi l'applicabilità degli articolo 1201 e 1202 c.c, non ricorrendone i presupposti volontà del debitore o del creditore b. non poteva trovare applicazione neanche l'articolo 1203 numero 3 c.c., trattandosi di norma di carattere generale, rispetto alla quale assumeva carattere di prevalenza, perché norma speciale, la disciplina di cui all'articolo 1916 c.c Si tratta di affermazioni coerenti con l'orientamento di questa S.C., secondo cui La surrogazione prevista dall'articolo 1916 cod. civ. concreta una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, che non si verifica automaticamente con il pagamento dell'indennità, ma richiede una comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e di volersi surrogare all'indennizzato Cass. numero 24806/2005 numero 10649/2012, in motivazione . Il riferimento all'articolo 1916 c.c. é, comunque, non pertinente nella specie, giacché detta norma, nella quale si fa esplicito richiamo al pagamento dell'indennità e non del risarcimento , trova applicazione solo nelle ipotesi in cui le figure del danneggiato e dell'assicurato coincidano come nei casi di incendio, furto, polizze infortuni, rivalse Inail ecc , rimanendovi estranei, invece, i casi in cui si tratti, come in quello in esame, di danni arrecati dall'assicurato a terzi ove. per l'appunto, in luogo dell'indennità avrebbe dovuto trattarsi di risarcimento . 3.1.9. Senza contare che i quesiti sono anche intrinsecamente contraddittori nel primo si chiede alla Corte di pronunciarsi sull'ammissibilità della surrogazione in relazione alla proposta domanda di manleva, confondendosi tra loro istituti diversi mentre nel primo si prospetta indifferentemente una qualificazione della responsabilità del terzo come contrattuale o extracontrattuale, nel secondo quesito, si chiede se sia qualificabile come esclusivamente contrattuale l'azione di manleva giudizialmente promossa dall’assicuratore verso il terzo responsabile . 3.1.10. Anche il terzo motivo è totalmente privo di pregio. Esso - come il relativo quesito - prescinde del tutto dal fatto che la Corte territoriale, valutate le prove acquisite in causa, abbia chiaramente escluso qualunque responsabilità o corresponsabilità della Veneto Gomme nella determinazione del sinistro. L'apprezzamento del materiale probatorio non è sindacabile in questa sede di legittimità se non per la coerenza della motivazione nella valorizzazione di un mezzo istruttorio rispetto ad un altro, che è profilo con questo mezzo non dedotto , restando così esclusa qualunque rilevanza dell'assunto di parte ricorrente. Non sussiste, comunque, l'indicata violazione del regime dell'onere probatorio, correttamente applicato sulla base della qualificazione della ritenuta natura della responsabilità, giacché la Corte territoriale, premessa l'esclusione di qualunque ipotesi di surrogazione, ha coerentemente qualificato come extracontrattuale l'azione promossa dalla Compagnia verso terzi, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra la predetta chiamante in causa e la Veneto Gomme. 3.2.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono insufficiente o contraddittoria motivazione del convincimento alla luce delle evidenze probatorie e chiedono alla Corte se la motivazione in ordine alla statuizione di responsabilità della F.lli Bellio risulti insufficiente e/o contraddittoria rispetto alle evidenze probatorie emerse nella fase istruttoria . 3.2.2. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, né nella trattazione del motivo, né nel quesito , i ricorrenti specificano quali sarebbero i fatti controversi e decisivi per il giudizio , rispetto ai quali la parte motiva risulterebbe viziata per insufficienza o contraddittorietà, né quali sarebbero le ragioni che la renderebbero inidonea a sorreggere la decisione. 3.2.3. Inoltre, parte ricorrente assume che il Giudice di secondo grado sarebbe pervenuto in punto responsabilità ad un'erronea valutazione del quadro probatorio, configurabile quale vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione del convincimento . Tuttavia, la valutazione del quadro probatorio non può essere oggetto di censura nei termini di cui all'articolo 360 numero 5 c.p.c., posto che si tratta di questione di merito, inammissibile in questa sede. 3.2.4. Del resto, nella motivazione della decisione impugnata non è ravvisabile alcuna contraddittorietà o insufficienza argomentativa la Corte territoriale ha dato ampia, coerente e corretta spiegazione del proprio convincimento, attraverso plurimi riferimenti in fatto e in diritto. Ritenuto il carattere extracontrattuale dell'azione promossa dalla Compagnia, la Corte d'Appello ha esaminalo puntualmente ogni evidenza probatoria acquisita, definendone la rilevanza ed idoneità nella ricostruzione dell'accaduto. Il convincimento dell'estraneità di Veneto Gomme al fatto contestato è derivato da un'analisi coerente e specifica del materiale probatorio, senza contraddizioni né altre incongruenze. Detta analisi è stata condotta non solo in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli odierni ricorrenti, ma anche in relazione agli ulteriori elementi comprovanti - in senso positivo - l'insussistenza di qualsiasi comportamento colposo della Veneto Gomme. 3.3. Con le ultime tre censure, i ricorrenti lamentano 3.3.1. Violazione o falsa applicazione dell'articolo 329 c.p.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. e chiedono alla Corte se lo spontaneo pagamento del dovuto in forza di sentenza munita di efficacia esecutiva e la notifica di appello incidentale effettuata iussu iudicis alla parte contumace siano incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza e, pertanto, comportino acquiescenza alla stessa ex articolo 329 c.p.c.”. 3.3.2. Violazione o falsa applicazione degli articolo 329 e 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. non rilevabilità d'ufficio dell'acquiescenza e chiedono alla Corte se l'acquiescenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 320 c.p.c. sia rilevabile d'ufficio o se, al contrario, possa essere eccepita solamente dalla parte interessata . 3.3.3. Violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. omessa pronuncia, in merito alla responsabilità della F.lli Bellio, e chiedono alla Corte se il Giudice a cui sia stata ritualmente devoluta una domanda di merito ove non si pronunci su di essa incorra in vizio di omessa pronuncia in violazione dell'articolo 112 c.p.c. . 3.3.4. Con queste tre connesse censure, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale a le abbia ritenute d'ufficio acquiescenti alla condanna a loro carico, per mancata impugnazione della pronuncia di primo grado abbia omesso di pronunciarsi b sulla responsabilità del conducente del mezzo di proprietà della F.lli Bellio e c sull'applicabilità del caso fortuito. 3.3.5. Diversamente da quanto sostengono, i ricorrenti, come risulta dal tenore dell'atto di costituzione in appello, essi non hanno devoluto al Giudice di secondo grado la decisione sulla loro condanna nei confronti del M. . Il relativo capo della sentenza di primo grado non ha, infatti, formato oggetto d'impugnazione, essendosi gli odierni ricorrenti principali limitati a devolvere, in via incidentale, al Giudice d'Appello la domanda di rifusione in forza di un asserito rapporto di manleva delle somme versate al M. . Questo era, pertanto, per il principio devolutivo, il tema rimesso alla Corte territoriale. Ne deriva che privo di ogni rilievo, ai lini del decidere, si rivela il quesito attinente al fatto se il pagamento comporti o meno acquiescenza alla sentenza di primo grado quesito numero 5 . Altrettanto irrilevante ed inammissibile, oltre che giuridicamente errato, si rivela il quesito successivo, ove si prospetta la non rilevabilità d'ufficio dell'acquiescenza. Nella specie, infatti, si è in presenza di un'omessa impugnazione di parte della sentenza, costituente acquiescenza impropria ex articolo 329 comma 2 c.p.c., rilevabile d'ufficio. 3.3.6. Al riguardo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della acquiescenza alla sentenza si riferisce all'acquiescenza totale per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà, di avvalersi dell'impugnazione , ma non anche a quella conseguente alla impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza acquiescenza parziale , atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione Cass. sez. lav. 19/6/02, numero 8940 Cass. sez. Ili, 20/05/1999, numero 4913 Cass. 9/07/1996, numero 6235 . 3.3.7. Sulla base della corretta e motivata premessa della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, da parte delle odierne ricorrenti, in ordine alla responsabilità delle stesse nei confronti del M. , la Corte territoriale ha, altrettanto correttamente e coerentemente, ravvisato l'inammissibilità e superfluità della, trattazione delle argomentazioni in tema di accertamento della responsabilità della F.lli Bellio e del N. e della ricorrenza o meno del caso fortuito, trattandosi di questioni non devolute all'esame della Corte e, quindi, coperte irrimediabilmente da giudicato. 4. La Veneto Gomme ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo 4.1. Omessa pronuncia sull'eccepita non esperibilità in via surrogatoria ex articolo 1203 numero 3 c.c. o ex articolo 1916 c.c. dell'azione promossa dalla Compagnia assicurativa nei confronti della terza chiamata 4.2. Violazione di legge in relazione agli articolo 2226 e 1667 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione in ordine alla prescrizione dell'azione risarcitoria promossa in via surrogatoria dalle controparti 4.3. Il rigetto del ricorso principale assorbe ogni decisione in ordine a quello incidentale della Veneto Gomme, esplicitamente condizionato. 5. Va, pertanto, rigettato il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte costituita nulla per le spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Veneto Gomme, che liquida in Euro 12.700,00, di cui Euro 12.500,00 per compensi, oltre accessori di legge