Chi forza il sequestro e il fermo rischia pure il penale

La circolare del Ministero dell’Interno chiarisce le conseguenze della circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro o a fermo di norma si applicano le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, ma sarà possibile ricorrere a sanzioni penali nei casi di particolare gravità o di negligenza del custode.

La circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo comporta ordinariamente solo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal codice stradale. Scatterà il penale se il custode è particolarmente negligente o fa un uso smodato del mezzo sequestrato. Lo ha evidenziato il Ministero dell’Interno con la circolare numero 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25 gennaio 2012. La gestione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo compete generalmente allo stesso trasgressore che, accettando l’incombenza, assume tutti gli oneri conseguenti. Circolazione di veicoli sottoposti a sequestro quali conseguenze? Nella pratica operativa una delle questioni più discusse riguarda gli effetti della circolazione con un mezzo sottoposto a vincolo. Per questo motivo l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha diramato le istruzioni del 25 gennaio, conformi alla più recente giurisprudenza, che abrogano ogni precedente disposizione. Di regola si applicano sanzioni amministrative. Per quanto riguarda, innanzitutto, la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo si applicherà sempre la previsione sanzionatoria prevista dall’articolo 213 del codice della strada. Ovvero una sanzione amministrativa di 1883 euro con sospensione della patente anche qualora a far circolare il veicolo sia lo stesso custode. Il codice stradale, specifica infatti la nota centrale, essendo norma speciale prevale sull’articolo 334 c.p. «anche in ragione dell’assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell’articolo 213 Cds». Le sanzioni penali restano applicabili ai casi più estremi. E’ il caso del custode che non si limita ad utilizzare il mezzo ma manifesta con la sua condotta la volontà di deteriorarlo o comunque di volerlo sottrarre all’esecuzione della confisca. Inoltre, prosegue il ministero, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’articolo 349 c.p. «nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l’abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall’organo di polizia stradale». Per quanto riguarda l’abusiva circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo valgono le stesse considerazioni, prosegue l’istruzione centrale. Ai sensi dell’articolo 214 cds al trasgressore verrà applicata la sanzione pecuniaria di 731 euro oltre al sequestro del mezzo per la successiva confisca. In questo caso resterà sempre esclusa l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 334 c.p., mentre sarà possibile denunciare il custode che materialmente ha effettuato la rimozione dei sigilli apposti dalla Polizia.