Avvocati, in arrivo la nuova polizza sanitaria di Cassa Forense

di Paolo Rosa

di Paolo Rosa *In data 21 dicembre 2010, Cassa Forense, a seguito di procedura competitiva di offerta, ha stipulato con Unisalute S.p.A. la convenzione per la polizza di tutela sanitaria collettiva Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi per circa 160.000 avvocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa.Convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2013. Il piano sanitario è operativo dal 1° gennaio 2011 ed ha una durata triennale, fino, quindi, al 31 dicembre 2013 ed è disponibile sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it , nella sezione convenzioni .Il TAR Lazio mette fine alla battaglia nata dalla gara d'appalto. Il Tar Lazio, con sentenza 1365/2011 depositata il 14 febbraio 2011 allegata , ha dichiarato inammissibile il ricorso delle Assicurazioni Generali S.p.a., le quali con nota del 7.9.2010 avevano dichiarato di non poter presentare l'offerta poichè le modifiche normative ed economiche da apportare sarebbero state di natura sostanziale ed in contrasto con quanto prescritto per la presentazione di una offerta valida. Per il TAR Lazio le Generali S.p.a. non avevano interesse al ricorso in quanto la decisione di CF di stralciare parte dell'oggetto della procedura era già prevista nel bando e riconosciuta dalla stessa ricorrente. Francamente non è dato comprendere il comportamento delle Generali S.p.a che prima non hanno inteso presentare l'offerta salvo poi trascinare Cassa Forense avanti al Tar Lazio con pretese che sono state giustamente rigettate confermando la correttezza dell'operato degli organi amministrativi della Fondazione.Una polizza senza adempimenti. La polizza di tutela sanitaria è gratuita ed automatica per tutti gli iscritti alla Cassa e, quindi, non necessita di alcun adempimento e/o versamento aggiuntivo. Tale convenzione prevede, inoltre, la possibilità di estensione della garanzia assicurativa, con onere a carico dell'iscritto, a favore dei propri familiari come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertificazione ai sensi degli articolo 75 e 76 del DPR numero 445/2000 - ovvero convivente more uxorio, come risultante da idonea certificazione ai sensi di legge. Sono altresì, comunque compresi anche il coniuge non divorziato e/o i figli non conviventi. Si precisa che per i figli non conviventi tale garanzia è operativa fino a 26 anni di età se studenti o se per essi è fatto obbligo al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione legale , previo versamento del premio annuo per ciascun componente di euro 130,00.Polizza estesa ai familiari. E', inoltre, prevista la possibilità di adesione alla polizza e, eventualmente, di estensione della stessa ai propri familiari, da parte dei superstiti di avvocato titolari di pensione di reversibilità o indiretta e da parte dei pensionati non più iscritti alla Cassa, mediante versamento del medesimo premio di euro 130,00 da parte del superstite o del pensionato stesso.Per gli iscritti alla Cassa e per i pensionati non più iscritti all'Ente non è previsto alcun limite di età per i familiari per cui gli iscritti ed i pensionati non più iscritti alla Cassa e per i superstiti di avvocato titolari di pensione di reversibilità o indiretta è previsto, invece, il limite di età massimo di 90 anni.Polizza sanitaria istruzioni per l'uso. L'adesione/estensione per i familiari degli iscritti, per i pensionati non iscritti e per i superstiti potrà essere effettuata compilando ed inviando gli appositi moduli allegato A e allegato B , reperibili sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it unitamente alla copia del bonifico bancario entro e non oltre il 28/2/2011, a Unisalute S.p.A. - Ufficio Assistenza Vendite - Via del Gomito 1 - 40127 - Bologna oppure via fax ai numeri 051/6386298 - 051/6386151. Il pagamento del premio dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, a UGF Banca S.p.A. - Via Stalingrado 59/A - 40128 - Bologna IBAN IT 30 Z031 2702 4030 0000 0400 001 avendo cura di indicare nella causale il codice meccanografico, cognome e nome dell'iscritto e la dicitura Piano Iscritti Cassa Forense oppure Piano Pensionati non iscritti Cassa Forense .Ecco i criteri di liquidazione. I rimborsi, in caso di Grande Intervento Chirurgico analiticamente indicati nell'allegato A delle condizioni di polizza avverranno secondo le seguenti modalità a in assistenza diretta, ossia per interventi sostenuti in strutture convenzionate da equipe mediche convenzionate con Unisalute S.p.A., previa autorizzazione da parte della Compagnia da richiedere al numero verde 800822463, è previsto il pagamento diretto da parte dell'assicuratore alla casa di cura, per tutte le prestazioni erogate, sia mediche sia di degenza b in assistenza indiretta, ossia per interventi sostenuti in strutture non convenzionate o da equipe mediche non convenzionate con Unisalute S.p.A., è previsto il rimborso delle spese sostenute, entro i limiti di massimale indicati nell'elenco dei Grandi Interventi Chirurgici, per le prestazioni erogate sia mediche che di degenza, senza applicazione di alcuna franchigia c per il ricovero in Istituto di cura a totale carico del SSN è previsto il rimborso dei tickets o delle spese connesse o conseguenti al passaggio di classe.Rimborso delle spese sostenute modalità. La Polizza di tutela sanitaria, in caso di Grande Intervento Chirurgico, prevede, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti il ricovero e ad esso correlati nonché quelle sostenute nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero per prestazioni sanitarie, trattamenti fisioterapici e/o rieducativi, esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, terapie radianti e chemioterapiche, tutte le prestazioni sanitarie purché correlate al ricovero il rimborso per rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore fino al limite di euro 230,00 al giorno per un periodo massimo di 30 giorni il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettuato con aereo sanitario, aereo di linea - classe economica, eventualmente in barella, treno - prima classe e, se necessario, in vagone letto, ambulanza senza limiti di percorso, utilizzo di autovettura - in tal caso il rimborso non potrà essere superiore all'importo del biglietto ferroviario di prima classe dell'assicurato e dell'accompagnatore allo e dall'Istituto di cura e quelle da un Istituto di cura all'altro fino ad un importo di euro 4.120,00 per anno assicurativo per ricoveri in Stati dell'UE ed euro 8.120,00 per anno assicurativo per ricoveri nel resto del mondo.Sono previste, infine, tra le garanzie della Polizza di tutela sanitaria, il rimborso delle spese sanitarie sostenute in conseguenza di Grave Evento Morboso, analiticamente indicati nell'Allegato B delle condizioni di polizza, ossia di eventi che determinano un ricovero senza intervento chirurgico o trattamento medico domiciliare alla condizione che sia stato diagnosticato per la prima volta in costanza di assicurazione e comporti una riduzione della capacità lavorativa generica pari o superiore al 66% della totale, comprovata da certificazione medica.Relativamente alla garanzia assicurativa, si segnala che è prevista la c.d. garanzia per malattia oncologica , in base alla quale la Compagnia provvede al rimborso delle spese di ricovero in Istituto di cura, non altrimenti rimborsabili a termini di polizza, dovute a malattia oncologica, con il limite annuo di euro 15.000 per i ricoveri con intervento e di euro 10.000 per i ricoveri di durata superiore a 10 giorni, non comportanti intervento chirurgico. Delle nuove inclusioni o variazioni del nucleo familiare ci pensa l'allegato C. Le condizioni di polizza, come disciplinato nel Capitolato Speciale, prevedono, inoltre, nel caso di iscrizioni alla Cassa nel corso dell'annualità assicurativa, che la garanzia per il nuovo iscritto, sempre in forma gratuita ed automatica, decorra dalla data della domanda di iscrizione all'Ente, regolarmente presentata, attestata dal protocollo della Cassa Forense. A seguito di alcuni incontri avvenuti con i rappresentanti della Compagnia Assicuratrice, sono state concordate le modalità ed i termini per poter consentire agli iscritti in questione di poter effettuare l'estensione dei benefici assicurativi al proprio nucleo familiare. Nello specifico, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 27 gennaio 2011, che, qualora il professionista venga iscritto alla Cassa con delibera di iscrizione della Giunta Esecutiva intervenuta nel primo semestre dell'annualità assicurativa ossia dal 1° gennaio al 30 giugno , l'iscritto avrà la facoltà di estendere la copertura assicurativa ai propri familiari, così come individuati nelle definizioni di polizza, per l'annualità in corso. L'estensione ai familiari dovrà essere perfezionata entro 60 giorni successivi alla data della delibera di iscrizione, secondo le modalità indicate sul sito internet della Cassa e nella apposita comunicazione che sarà trasmessa all'interessato. Il premio assicurativo da versare è di euro 130,00 a familiare, mentre la garanzia per il nucleo familiare decorrerà contestualmente a quella del nuovo iscritto, sino al termine dell'annualità assicurativa. Qualora, invece, il professionista venga iscritto alla Cassa con delibera di iscrizione della Giunta Esecutiva, intervenuta nel secondo semestre dell'annualità assicurativa ossia dal 1° luglio al 31 dicembre , potrà estendere la garanzia assicurativa al nucleo familiare a partire dalla annualità successiva.Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato, sempre di concerto con la Compagnia Assicuratrice, i criteri in merito alla possibilità di effettuare le inclusioni in polizza di familiari a seguito di variazione dello stato di famiglia dell'iscritto. Si è, infatti, stabilito che di consentire l'inclusione di familiari, in un momento successivo alla decorrenza della polizza, nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza, nuove nascite o, per i figli, nel caso di sopravvenuta ricorrenza delle condizioni per il diritto alla copertura. L'inclusione verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Società dell'apposito modulo secondo le modalità indicate sul modulo medesimo. La garanzia decorrerà dalla data in cui si è verificata la variazione dello stato di famiglia sempre che questa venga comunicata entro 30 giorni e sia stato pagato il relativo premio euro 130,00 in caso contrario decorrerà dal giorno della comunicazione dell'avvenuta variazione dello stato di famiglia alla Società, previo avvenuto pagamento del relativo premio.Si segnala, infine, che, in caso l'iscritto che si cancella dall'Ente in data successiva alla data di effetto della polizza, ed eventualmente il relativo nucleo familiare, se assicurato, rimarranno in copertura fino alla scadenza annuale. Nel caso di decesso dell'iscritto, invece, gli eventuali familiari assicurati saranno mantenuti in copertura fino alla scadenza annuale di polizza.42 gg per il rimborso. La Compagnia Assicuratrice provvederà al rimborso delle spese sostenute in favore dell'assicurato entro il termine di 42 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione attinente la relativa pratica.Il testo integrale del Piano Sanitario è disponibile sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it , nella sezione dedicata alle convenzioni .Per maggiori informazioni e/o chiarimenti in merito alla polizza sanitaria è possibile contattare il Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura di Cassa Forense tel. 06/36205000 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e-mail convenzioni@cassaforense.it o, in alternativa, Unisalute tel. 051/4161702 . Funzionario responsabile è il dott. Santino Bonfiglio Bonfiglio@cassaforense.it .* Avvocato[ Il testo della sentenza Tar Lazio, in formato pdf, è scaricabile cliccando qui ][ Il testo della convenzione Unisalute ed i relativi moduli, in formato pdf, sono scaricabili cliccando qui ]