Gratuito patrocinio e processo amministrativo: quali norme per gravare la liquidazione degli onorari?

Nel c.p.a. non c’è una specifica disciplina relativa all’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti al difensore dei patrocinati a spese dello Stato, tuttavia il TAR Napoli, non condividendo le tesi del C.d.S. numero 401/14, ritiene che sia applicabile l’articolo 170 d.P.R. numero 115/02 che regola detto istituto, supportando questa opinione con un ricco approfondimento della prassi di legittimità e di merito.

È quanto affermato dal TAR Napoli sez. I nell’ordinanza presidenziale numero 3961 pubblicata il 20 luglio 2016. Il caso. Non sono noti i dettagli, salvo che il gratuito patrocinio era stato concesso alla ricorrente nell’ambito di una lite con il Comune di Napoli per un abuso edilizio ordine di demolizione con relativa sanzione pecuniaria . Con il Decreto presidenziale 32/13 erano stati liquidati gli onorari del legale che l’aveva assistita, ma il Segretario della Giustizia Amministrativa lo aveva impugnato il TAR ha respinto l’opposizione. Contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’articolo 170 d.P.R. numero 115/02. In primis ribadisce la propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 170, proprio per una previsione di cui all’articolo 2 d.P.R. numero 115/02, dato che, come detto, il c.p.a. non disciplina l’opposizione a decreto di liquidazione. Sul punto il C.d.S. 401/14 ha ritenuto inapplicabile l’articolo 170 d.P.R. numero 115/02 rubricato «opposizione al pagamento» «- e segnatamente della indiretta previsione dell’applicabilità del “rito sommario di cognizione” processualcivilistico e della connessa competenza monocratica nell’ambito del processo amministrativo - sulla base dei limiti all’operatività dell’articolo 39 c.p.a. rinvio esterno al codice di procedura civile e dell’affermazione dell’estraneità della norma alla logica ed alla struttura del processo amministrativo». Infatti è applicabile, non già in forza del meccanismo di cui all’art 39 c.p.a., ma «per effetto diretto dell’articolo 2, comma 1, d.P.R. numero 115/2002, da considerarsi tutt’ora vigente in quanto non contemplato negli articolo 3 e 4 dell’allegato al Codice Norme di coordinamento e abrogazioni , e a ciò non ostando la clausola di “compatibilità” di cui all’articolo 39, comma 1, c.p.a. non vertendosi, appunto, in ipotesi di “rinvio esterno” al codice di procedura civile ma – come detto – di applicazione diretta». Inoltre, come dimostrato dalla prassi della Consulta e della Cassazione, «proprio la superiore natura di “autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale” induce a ritenere del tutto plausibile, e “sistematicamente” corretta nella logica del T.U. spese di giustizia, la riconduzione – anche in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva – all’unico modello processuale “comune” di cui all’articolo 170 d.P.R. numero 115/2002» C. Cost. 52 e 53/05, Cass. SS.UU. Penumero 6817/07, Cass. Civ. 4362/15, 20759/14 e 26170/13 . Cosa succede se le spese legali sono liquidate direttamente al beneficiario del gratuito patrocinio? Per l’opponente il decreto non è valido perché la sentenza del TAR Napoli 1371/12, da cui discende l’impugnata liquidazione, ha condannato il Comune soccombente a saldare le spese di lite direttamente alla ricorrente vincitrice, anziché allo Stato, derogando così, a suo avviso, all’articolo 133 d.P.R. numero 115/02. Per il TAR, pur non essendo corretta questa refusione, non influisce sulla regolarità del decreto impugnato che è stato emesso nel rispetto dell’articolo 131 d.P.R. numero 115/02. Infatti alla fattispecie non si applica l’articolo 133, ma l’articolo 134 che consente allo Stato un diritto di rivalsa «se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore». Sul punto la giurisprudenza è molto chiara nell’escludere che l’attribuzione delle spese direttamente alla parte vittoriosa ammessa al patrocinio anche senza prevedere la distrazione a favore dell’avvocato , come nella fattispecie, non integri un caso di revoca del beneficio in assenza di un espresso provvedimento ex articolo 136 d.P.R. numero 115/02, essendo sempre recuperabili per il diritto di rivalsa Cass. civ. 13925/14 e Tar Lazio 1226/13 . Infatti dall’articolo 133 si evince la logica secondo cui chi è ammesso al gratuito patrocinio da un lato non subisce esborsi perché gli onorari del suo legale sono a carico dell’erario, ma dall’altro non può arricchirsi indebitamente incamerando la somma liquidata, che dovrà essere rimborsata all’erario «anticipatario il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'articolo 131, d.lgs. numero 115/2002. In sostanza, il sistema è costruito in modo tale che se la parte ammessa al gratuito patrocinio è vittoriosa, lo Stato possa recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio se invece le spese vengono compensate, esse rimarranno a carico dello Stato» TAR Lazio numero 285/13 . Per queste ragioni è stata respinta l’opposizione a detto decreto di liquidazione.

TAR Napoli, sez. I, ordinanza 8 giugno – 20 luglio 2016, numero 3961 Presidente Veneziano Ritenuto di dovere affermare la propria competenza, ai sensi dell’articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 in virtù della previsione di cui all’articolo 2 del medesimo d.p.r. e mancando nel codice del processo amministrativo una specifica disciplina relativa all’opposizione al decreto di liquidazione. In particolare non può condividersi l’avviso espresso dal Consiglio di Stato sez. V, numero 401/2014 secondo il quale si dovrebbe escludere l’applicazione al processo amministrativo della detta norma - e segnatamente della indiretta previsione dell’applicabilità del “rito sommario di cognizione” processualcivilistico e della connessa competenza monocratica nell’ambito del processo amministrativo - sulla base dei limiti all’operatività dell’articolo 39 c.p.a. rinvio esterno al codice di procedura civile e dell’affermazione dell’estraneità della norma alla logica ed alla struttura del processo amministrativo. Pur nel rispetto dell’autorevolezza della fonte, siffatta soluzione sembra non valutare adeguatamente che l’applicabilità nel processo amministrativo del citato articolo 170 D.P.R. numero 115/2002 non deriva dall’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 39 c.p.a rinvio esterno ai fini di colmare una lacuna del codice ma per effetto diretto dell’articolo 2, co. 1, D.P.R. numero 115/2002, da considerarsi tutt’ora vigente in quanto non contemplato negli articolo 3 e 4 dell’allegato al Codice Norme di coordinamento e abrogazioni .e a ciò non ostando la clausola di “compatibilità” di cui all’articolo 39, co. 1, c.p.a. non vertendosi, appunto, in ipotesi di “rinvio esterno” al codice di procedura civile ma – come detto – di applicazione diretta. Per altro a la giurisprudenza della Corte di Cassazione civile Sez. 2, Sentenza numero 4362 del 04/03/2015 ha avuto modo di affermare che “la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex articolo 170 del d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115 spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio ma anche alla persona del titolare di questo” b la giurisprudenza della Corte Costituzionale sentenze nnumero 52 e 53 del 2005 e della Corte di Cassazione penale sez. unumero numero 6817 del 30.01.2007 ha affermato la legittimità costituzionale dell’articolo 170 d.p.r. numero 115/2002, nella parte nella quale ha previsto la competenza monocratica, e la sua compatibilità anche con riferimento ad opposizioni proposte avverso provvedimenti adottati da uffici giudiziari, come la Corte d'appello penale e il Tribunale di sorveglianza, per i quali l'ordinamento giudiziario non prevede la possibilità che la relativa funzione giurisdizionale sia esercitata in composizione monocratica c sempre la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “il procedimento di opposizione, ex articolo 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato , introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale” Cassazione civile, sez. VI, 1/10/2014 numero 20759 e che “il procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. numero 115 del 2002 al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale” Cassazione civile ,sez. VI, 21/11/2013 numero 26170 d proprio la superiore natura di “autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale” induce a ritenere del tutto plausibile, e “sistematicamente” corretta nella logica del T.U. spese di giustizia, la riconduzione – anche in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva – all’unico modello processuale “comune” di cui all’articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 Atteso che non ricorre alcuna ipotesi di astensione ex articolo 51, co. 1, numero 4 , risultando il decreto opposto adottato da altra persona fisica Considerato che il Segretariato generale della G.A. assume che l’illegittimità del decreto di liquidazione impugnato discenda dalla circostanza che la sentenza numero 1371/2012 ha disposto la condanna dell’amministrazione comunale di Napoli alla rifusione delle spese di giudizio direttamente in favore della parte ricorrente vincitrice, invece che nei confronti dello Stato ex articolo 133 D.P.R. numero 115/2002 Ritenuto che la tesi non può trovare ingresso atteso che il decreto opposto appare del tutto conforme alla previsione di cui all’articolo 131, co. 4, d.p.r. numero 115/2002, secondo la quale “Sono spese anticipate dall'erario a gli onorari e le spese dovuti al difensore ”. Ed invero, nel caso all’esame, risulta non correttamente adottata la condanna del Comune di Napoli alla rifusione delle spese legali in favore della ricorrente, pronunziata con la sentenza numero 1371/2012, in quanto contrastante con la previsione di cui all’articolo 133 d.p.r. numero 115/2002, secondo la quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” Considerato che la fattispecie all’esame risulta, invece, disciplinata dall’articolo 134 D.P.R. numero 115/2002 che al primo comma prevede che “Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa” Atteso, infatti, che la giurisprudenza Cass. civ., sez. VI, 18 giugno 2014, numero 13925 ha avuto modo di precisare che “In difetto di un provvedimento espresso, ai sensi dell'articolo 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, di revoca dell'ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna pronunciata a carico dell'altra a rifondere direttamente alla prima - e non allo Stato - le spese di giudizio senza, peraltro, alcuna distrazione in favore del suo legale non integra una revoca implicita del beneficio, ferma restando la facoltà dello Stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese, ex articolo 134 del medesimo d.p.p. numero 115 del 2002” Atteso, ancora, che anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che “Ai sensi dell'articolo 133, d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nell'ambito del procedimento per gratuito patrocinio le spese anticipate dall'Erario nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio possono essere dallo stesso recuperate in ipotesi di condanna del soccombente al pagamento delle spese nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio” T.A.R. Lazio, sez. II, 5.02.2013, numero 1226 e che “La logica che si evince dall'articolo 133, d.lg. numero 115 del 2002 è quella per cui la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio da un lato non subisce alcun esborso in quanto si vede riconoscere il pagamento degli onorari dell'avvocato a carico dell'erario, dall'altro non può nemmeno arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve appunto essere disposto il rimborso in favore dell'erario anticipatario, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'articolo 131, d.lg. numero 115 del 2002. In sostanza, il sistema è costruito in modo tale che se la parte ammessa al gratuito patrocinio è vittoriosa, lo Stato possa recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio se invece le spese vengono compensate, esse rimarranno a carico dello Stato” T.A.R. Lazio, sez. II, 14.01.2013, numero 285 Ritenuto, quindi, di dover respingere l’opposizione all’esame, salvi gli eventuali rimedi che dovessero essere ancora esperibili avverso la sentenza numero 1371/2012 e salvo il diritto di rivalsa ex articolo 134 d.p.r. numero 115/2002 Considerato che le spese della presente fase possono essere compensate attesa la sostanziale legittimità della pretesa azionata dal Segretariato Generale della G.A. P.Q.M. Respinge l’opposizione e compensa le spese della presente fase. Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.