In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di «pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti», sia in ipotesi di «accoglimento parziale dell’unica domanda proposta».
Lo ribadisce la Suprema Corte con ordinanza numero 20526/17 depositata il 29 agosto. Il caso. Il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda proposta dal marito nei confronti della moglie diretta ad ottenere l’assegno di mantenimento mensile in favore del figlio, compensava interamente il pagamento delle spese processuali in ordine alla natura delle causa, alla qualità delle parti e al fatto che la convenuta non si era opposta alle domande formulate. Tutte ragioni considerate dal Giudice di merito gravi ed eccezionali, tali da dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Confermata anche in appello, tale decisione veniva impugnata dal marito dinanzi la Cassazione. Compensazione delle spese processuali. La Suprema Corte ribadisce il principio in materia di compensazione delle spese processuali secondo cui «la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese, ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi». In tal senso, prosegue il Collegio, la reciproca soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di «pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti», sia in ipotesi di «accoglimento parziale dell’unica domanda proposta». Nella fattispecie, nel primo grado di giudizio sono state accolte tutte le domande proposte dal marito e, viceversa, non vi è stato alcun accoglimento delle domande della controparte, pertanto, secondo la Corte, bisogna escludere l’ipotesi di reciproca soccombenza. Gli Ermellini accolgono così il ricorso, cassano la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condannano la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 giugno – 29 agosto 2017, numero 20526 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza numero 6032/2013, ha accolto la domanda proposta nel febbraio 2011 da B.C. nei confronti di C.F. e diretta a ottenere la sua condanna al pagamento di un assegno mensile di mantenimento e di un contributo percentuale alle spese straordinarie mediche e scolastiche in favore del figlio R. , nato l’ omissis , dalla loro relazione intercorsa tra il 1998 e il 2003, e riconosciuto da entrambi. Il Tribunale ha liquidato in 200 Euro l’assegno e fissato nel 50% il contributo alle spese straordinarie. Ha inoltre condannato C.F. al pagamento della somma di 11.400 Euro a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute per il periodo compreso fra il novembre 2004 e il febbraio 2011. Ha compensato interamente le spese processuali con la seguente motivazione tenuto conto della natura della causa, della qualità delle parti e del fatto che la convenuta non si è opposta alle domande formulate, ritiene il Collegio sussistano gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite . 2. Ha proposto appello B.C. chiedendo la riforma della decisione in punto compensazione delle spese processuali. 3. Si è costituita C.F. che ha resistito all’appello. 4. La Corte di appello di Torino ha respinto il gravame con sentenza numero 9/2016. Ha ritenuto che la compensazione integrale delle spese fosse corretta in quanto fondata sulla soccombenza reciproca. Secondo la Corte distrettuale infatti il Tribunale non ha accolto interamente la domanda in quanto il Barbuto aveva chiesto la condanna al pagamento di un assegno da liquidarsi in via equitativa e al pagamento degli arretrati dovuti dall’anno 2004 e da liquidarsi in base alla quantificazione dell’assegno mentre, per altro verso, la C. , costituitasi in giudizio il giorno precedente l’udienza di precisazione delle conclusioni, non aveva contestato il fondamento dell’avversa pretesa ma si era limitata a chiederne il contenimento nel minimo. Inoltre ha rilevato la Corte di appello che dalla motivazione della sentenza di primo grado si può evincere che il quadro prospettato dall’attore e finalizzato a fornire elementi su cui fondare la decisione sul quantum non è stato ritenuto integralmente provato. 5. Ricorre per cassazione B.C. affidandosi a tre motivi di impugnazione a nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360 coma 1 numero 4 c.p.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c. b violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 91 e 92 c.p.c., c nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360 quarto comma c.p.c. in relazione all’articolo 132 numero 4 c.p.c., 156 c.p.c., 111 comma 6 della Costituzione e violazione, rilevante ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c., dell’articolo 92 secondo comma c.p.c 6. Si difende con controricorso C.F. . Ritenuto che 7. il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia di compensazione delle spese processuali cfr. Cass. civ. 3438/2016 del 22 febbraio 2016, III sezione secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese articolo 91 c.p.c. , ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi articolo 92, comma 2, c.p.c. a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. 8. Nella specie tutte le domande proposte dall’attore in primo grado sono state accolte, non vi è stata una riduzione nel quantum del petitum ma una sua liquidazione in via equitativa come richiesto dall’attore, non vi è stato accoglimento di domande proposte dalla controparte, che costituendosi tardivamente in giudizio ha costretto l’attore a svolgere l’attività istruttoria necessaria a provare il fondamento delle sue domande. È da escludere pertanto alla luce della giurisprudenza citata che si verta in ipotesi di reciproca soccombenza. Né il comportamento preprocessuale e processuale della odierna controricorrente appare idoneo a giustificare la motivazione della Corte di appello dato che a distanza di ben dodici anni dalla nascita del figlio la C. non aveva contribuito economicamente al mantenimento del figlio neanche nella misura minima ritenuta dovuta dalla stessa costringendo così il B. ad agire in giudizio nei suoi confronti. La stessa costituzione tardiva ha aggravato i costi processuali a carico del B. mentre il mancato riconoscimento di una misura contributiva minima ha impedito una possibile definizione transattiva e comunque la corresponsione stessa dell’assegno ritenuto congruo e degli arretrati nell’immediatezza della domanda. 9. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di condanna della controricorrente alle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate, rispettivamente, per il primo grado in complessivi Euro 2.800, e per il giudizio di appello in complessivi Euro 2.200, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.100 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo numero 196/2003.