Se è pur vero che risulta necessario accertare lo stato di alterazione del conducente dell’auto attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, è altresì necessario che lo stato di alterazione possa essere desunto, nel momento in cui il soggetto viene sottoposto a controllo, da elementi sintomatici esterni, diretti a mostrare un consumo recente di sostanze stupefacenti, considerato che la durata della permanenza di tracce nel sangue di queste sostanze è di apprezzabile durata. In questo modo è possibile verificare che il guidatore, pur risultando positivo all’accertamento tecnico, abbia assunto le sostanze in un momento di molto precedente a quello del controllo.
Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Con la sentenza numero 20043, depositata il 14 maggio 2015, la sez. IV Penale della Corte di Cassazione interviene sul tema della guida sotto effetto di stupefacenti, precisando alcune indicazioni utili per comprendere appieno la fattispecie astratta del c.d.s Infatti, nel caso di specie, il ricorrente per cassazione contesta la sentenza del giudice di appello per la errata configurazione del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di cui all’articolo 187 c.d.s In buona sostanza per la difesa del ricorrente la valutazione del giudice di merito si fonda su una erronea valutazione. In particolare, il reato di cui all’articolo 187 c.d.s. risulta accertato – spiegano i legali del ricorrente - quando al risultato positivo delle analisi si accompagna l’accertamento da parte degli agenti di P.G. di dati sintomatici della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò che non risulta appurato nella motivazione del giudice, dove non si è neppure spiegato quali siano stati gli elementi indizianti esterni effettivamente tali da incidere in ordine alla contestata guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente, piuttosto che sotto l’influenza dell’alcool. In definitiva, la Corte di appello territoriale non ha spiegato se gli occhi lucidi ed il linguaggio sconnesso del ricorrente fossero dovuti all’assunzione di alcool o piuttosto all’assunzione recentissima di sostanza stupefacente. Necessità di elementi sintomatici esterni. Gli Ermellini accolgono l’impostazione del ricorso e pongono subito delle precisazioni sulla configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 187 c.d.s Infatti – spiegano i giudici di Piazza Cavour - , se è pur vero che risulta necessario accertare lo stato di alterazione del conducente dell’auto attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, è altresì necessario che lo stato di alterazione possa essere desunto, nel momento in cui il soggetto viene sottoposto a controllo, da elementi sintomatici esterni. Questi ultimi diretti a mostrare un consumo recente di sostanze stupefacenti, considerato che la durata della permanenza di tracce nel sangue di queste sostanze è di apprezzabile durata. In questo modo – chiosano i giudici del Palazzaccio – è possibile verificare che il guidatore, pur risultando positivo all’accertamento tecnico, abbia assunto le sostanze in un momento di molto precedente a quello del controllo. Al riguardo, i giudici di legittimità ricordano che in base all’articolo 187, comma 2, c.d.s. in caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, gli agenti di polizia lo accompagnano presso strutture sanitarie afferenti agli stessi organi della polizia stradale ovvero presso strutture sanitarie pubbliche per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di tali sostanze. Risultati dell’accertamento tecnico. Nell’ipotesi del possibile abuso di sostanze stupefacenti – si legge nella sentenza in commento - all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza egli soltanto può apprezzare, come le difficoltà di linguaggio, il tremore e la lentezza nei movimenti oppure la dilatazione delle pupille. Soltanto successivamente, e sulla base di questa valutazione, l’agente o ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto necessariamente ad accompagnare il soggetto presso una delle strutture abilitate per l’effettuazione dell’accertamento tecnico. Ne consegue che soltanto i risultati dell’accertamento tecnico, se positivi, consentono di dimostrare la condizione di abuso, senza la possibilità di surroga attraverso il ricorso a modalità tecniche alternative e, senza poter ritenere a tal fine satisfattivo, l’apprezzamento diretto da parte dell’operante, veicolabile nel processo mediante l’escussione testimoniale del medesimo. Pertanto, concludono, i giudici della Suprema Corte, nel caso di specie, il giudice di merito non ha adempiuto al dovere di motivazione, dando per scontato che i sintomi, come occhi lucidi e linguaggio sconnesso, evidenziati dagli agenti operanti fossero determinati, oltre che dall’uso di alcool, anche dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Al contrario i giudici di merito avrebbero dovuto indicare qualche sintomo in più caratterizzante l’uso delle sostanze stupefacenti. Da qui l’annullamento della sentenza sul punto con rinvio alla Corte di appello territoriale per un nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 marzo – 14 maggio 2015, numero 20043 Presidente Brusco – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto T.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Caltanissetta di conferma della sentenza di condanna, emessa nei suo confronti dal locale Tribunale il 12.11.2012, in ordine ai reati di cui agli articolo 186 comma 2 lett. c e 187, comma 1 del C.d.S Si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per la errata configurazione del reato di cui al capo b relativo alla contestata violazione dell'articolo 187 co. 1 del C.d.S In effetti si rileva che il reato de quo rimane accertato quando al risultato positivo delle analisi si accompagna l'accertamento da parte degli agenti di P.G. di dati sintomatici della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta alla assunzione di sostanze stupefacenti. La motivazione sul punto della sentenza impugnata manifesta una erronea valutazione non si è in alcun modo appurato e spiegato quali siano stati gli elementi indizianti esterni effettivamente incidenti in ordine alla contestata guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente, piuttosto che sotto l'influenza dell'alcool, del pari si è dato per scontato che la concentrazione di cocaina risultata fosse automaticamente da attribuirsi all'assunzione di sostanza poco prima dell'accertamento . La Corte non ha spiegato se gli occhi lucidi ed il linguaggio sconnesso siano stati dovuti all'assunzione di alcool o piuttosto all'assunzione recentissima di sostanza stupefacente. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 186, comma 9 bis del C.d.S La Corte nel rigettare la richiesta, relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza, di applicazione del lavoro di P.U. in sostituzione della pena detentiva, ha fatto riferimento alla mancata indicazione da parte dell'imputato del tipo di lavoro da svolgere. Tale affermazione è in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Cass. Sez. IV sentenza numero 27591 del 18.02.2014 . Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i motivi esposti. Infatti, quanto al primo, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 187 C.d.S., è pur vero che è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dallo stesso articolo comma 2, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, ma è, altresì, necessario che lo stato di alterazione possa essere desunto, nel momento in cui il soggetto venga posto a controllo, da elementi sintomatici esterni, che denotino un consumo recente di sostanze stupefacenti, considerato che la durata di permanenza di tracce nel sangue di tali sostanze è abbastanza lungo si può quindi verificare che il guidatore, pur risultando positivo all'esito dell'accertamento tecnico, abbia assunto le sostanze in un momento di molto precedente a quello del controllo per cui non era alla guida in condizioni psicofisiche alterate. L'articolo 187 C.d.S., prevede infatti, al comma 2, che in caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della polizia stradale lo accompagnano necessariamente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. È conseguentemente escluso un accertamento diretto da parte degli operanti stessi e, comunque, il ricorso a metodiche di accertamento diverse. Nell'ipotesi del possibile abuso di sostanze stupefacenti, pertanto, all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza egli soltanto può apprezzare, quali difficoltà di linguaggio, tremore e lentezza nei movimenti, dilatazione delle pupille. Dopodiché, è sulla base di tale valutazione che l'operante è tenuto necessariamente ad accompagnare il soggetto presso una delle strutture abilitate per l'effettuazione dell'accertamento tecnico. Solo gli esiti di questo, in ipotesi positivi, consentono di dimostrare la condizione di abuso, senza la possibilità di surroga attraverso il ricorso a modalità anche tecniche alternative e, soprattutto, senza la possibilità di ritenere a tal fine satisfattivo, come pacificamente per la contravvenzione ex articolo 186 C.d.S. ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, Mazzedda , l'apprezzamento diretto da parte dell'operante, veicolabile nel processo mediante l'escussione testimoniale del medesimo. Da ciò consegue che, nella specie, il giudice non ha adempiuto al dovere di motivazione dando per scontato che quei sintomi occhi lucidi ed il linguaggio sconnesso evidenziati dagli agenti operanti fossero determinati, oltre che dall'uso di alcool, anche dalla assunzione di sostanze stupefacenti. È pur vero, che nel caso di specie, l'assunzione di alcool non contestata dall'imputato abbia potuto condizionare gli atteggiamenti sintomatici derivanti dalla assunzione di sostanze psicotrope, ma è altrettanto vero che i giudici del merito avrebbero dovuto indicare qualche sintomo in più caratterizzante l'uso delle sostanze di cui trattasi, non apparendo, a tal fine, significativa la circostanza che il T. prima del controllo procedesse ad andatura sostenuta. L'impugnato provvedimento va pertanto annullato sul punto con rinvio alla Corte d'appello di CALTANISSETTA per un nuovo esame. Va altresì annullata con riferimento alla istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Invero, per quanto riguarda le modalità di esecuzione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, questa Corte ha affermato che in tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool articolo 186, comma secondo, lett. b c.d.s. , ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex articolo 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la non opposizione, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio Sez. 4, Sentenza numero 4927 del 02/02/2012 Ud. Rv. 251956 . In tal senso è anche la pronuncia di cui alla Sentenza numero 27987 del 03/07/2012 Sez. 4 Rv. 253589 laddove, in ossequio a tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il Gip, decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale all'opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava inammissibile l'istanza per mancata indicazione da parte dei difensori del piano dettagliato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Nel caso di specie a fronte di una specifica richiesta dell'imputato ribadita con l'appello, la Corte distrettuale, l'ha rigettata ritenendo che l'imputato non avesse adempiuto all'onere di indicare l'attività lavorativa concretamente applicabile, rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, per altro isolato, superato. Pertanto la sentenza impugnata va annullata con il rinvio per un nuovo esame anche sul punto della applicazione della pena sostitutiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 187 Codice della Strada ed al punto concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia sui punti indicati alla Corte d'appello di Caltanissetta.