Chiara la ricostruzione dell’aggressione messa in atto ai danni di un ragazzo di colore. Decisive le dichiarazioni dei testimoni e le parole della persona offesa.
Prima un pugno, poi, a corredo, anche la frase «negro di merda». Chiarissima la ricostruzione dell’episodio, con ‘protagonista’ negativo un minorenne albanese consequenziale la condanna per i reati di lesioni personali e di ingiuria Cass., sent. numero 53737/2014, Quinta Sezione Penale, depositata il 30 dicembre 2014 . Aggressione. Percorso netto nei giudizi di merito i giudici di secondo grado, difatti, confermano la sanzione decisa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, ossia «tre mesi di reclusione», nei confronti di un ragazzo albanese, autore di un’aggressione a sfondo razziale verso un ragazzo di colore. Quest’ultimo, in particolare, ha riportato un «trauma cranico» a seguito di un «pugno», e ha anche dovuto sopportare di essere apostrofato come «negro di merda». Evidente, per i giudici di merito, la colpevolezza del ragazzo albanese. E su questo punto concordano anche i giudici della Cassazione, ritenendo pienamente corretto l’utilizzo fatto, a sostegno dell’accusa, delle «dichiarazioni dei testi che avevano assistito all’aggressione» e delle parole «della persona offesa», confermate anche dalla «certificazione sanitaria». E poi, concludono i giudici della Cassazione, evidente è il ‘peso’ delle «dichiarazioni confessorie» del ragazzo albanese, il quale «ha ammesso di avere sferrato un pugno alla persona offesa e di averle rivolto l’espressione offensiva» a sfondo razziale.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 aprile – 30 dicembre 2014, numero 53737 Presidente Oldi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano-sezione penale per i minorenni confermava la sentenza della 26 marzo 2012 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di quella stessa città, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato D.X. colpevole del reato di cui agli articolo 81, 594 e 582 cod. penumero perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, offendeva l'onore ed il decoro di S.N., proferendo al suo indirizzo la frase negro di merda e cagionava allo stesso lesioni personali, consistite in trauma cranico temporale destro, colpendolo con un pugno è, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con la diminuente per la minore età ed il beneficio delle attenuanti generiche, nonché la riduzione per la scelta del rito. 2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato, avv. Daniele Sussman detto Steinberg, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate. Con unico motivo si denuncia difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 lett. e cod. proc. penumero Si deduce, in proposito, contraddittorietà di motivazione in quanto il giudizio di ribadita colpevolezza si fondava, essenzialmente, sulle dichiarazioni della persona offesa, dei testimoni e dell'imputato, che non solo non erano state riiportate integralmente, ma erano state considerate solo in parte Ne era venuta una ricostruzione del tutto lacunosa della vicenda, che non aveva tenuto conto del fatto che la persona offesa aveva inseguito arrabbiata il ricorrente. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile, afferendo a questione eminentemente di merito, qual'è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che, notoriamente, si sottrae al sindacato di legittimità, ove assistita da motivazione congrua e pertinente. Tale deve ritenersi la motivazione in esame che mostra corretta valutazione delle risultanze probatorie, motivatamente ritenute dimostrative della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati in contestazione. In particolare, alle dichiarazioni dei testi che avevano assistito all'aggressione ee alle dichiarazioni della persona offesa - peraltro riscontrate dall'acquisita certificazione sanitaria -.si sono aggiunte le dichiarazioni confessorie dello stesó imputato, che ha ammesso di avere sferrato un pugno alla persona offesa e di averle rivolto l'espressione offensiva contestata in rubrica. 2. Non resta, allora, che far luogo alla declaratoria d'inammissibilità, senz'altra statuizione, trattandosi di imputato minore d'età. Per questa stessa ragione, ricorrono le condizioni di legge perché, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196/2003.