La disciplina del processo telematico esclude la possibilità di contestare l’avvenuta notificazione degli atti digitali una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di avvenuta consegna RAC , salvo l’espressa deduzione di errori tecnici riferibili al sistema ovvero una documentata contestazione di non corrispondenza tra quanto indicato dalla suddetta ricevuta e quanto effettivamente pervenuto al destinatario.
Procedimento prefallimentare Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 9897/19, depositata il 9 aprile pronunciandosi sul ricorso presentato dal titolare di una ditta individuale avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata, su ricorso di un creditore, dal Tribunale di Marsala e confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto regolare la notifica PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento, del provvedimento di designazione del giudice relatore e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuata dalla cancelleria del Tribunale all’indirizzo PEC dell’impresa debitrice in violazione dell’articolo 15, comma 3, l. fall Ed infatti la ricevuta di avvenuta consegna RAC , generata automaticamente dal sistema informatico di gestione della posta elettronica, attestava solo l’avvenuta ricezione del messaggio ma non anche l’effettiva presenza dei documenti che doveva esservi allegati ad esclusione del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, unico allegato presente . e notifica al debitore. Pur sottolineando che il ricorso si presta a profili di inammissibilità per inosservanza dell’onere di indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda, non avendo il ricorrente allegato il messaggio di notificazione di cui invoca l’irregolarità, il Collegio coglie l’occasione per ribadire alcuni principi cardine in tema di notificazione telematica nell’ambito della procedura fallimentare. Nell’ambito dei procedimenti per dichiarazione di fallimento, introdotti dopo la modifica dell’articolo 15, comma 3, l. fall. da parte del d.l. numero 179/2012 conv. in l. numero 221/2012 , il Collegio ricorda che la cancelleria deve procedere direttamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al debitore, mediante trasmissione degli atti in formato digitale all’indirizzo PEC dello stesso risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Laddove ciò non risulti possibile, o in caso di esito negativo della notifica, deve procedervi il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario il quale dovrà accedere personalmente alla sede legale del debitore con successivo deposito presso la casa comunale, ove il destinatario sia irreperibile. La pronuncia in commento richiama poi l’articolo 16 d.m. 21 febbraio 2011, numero 44 secondo il quale le comunicazioni e notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere sono perfezionate «nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario», rinviando per gli effetti giuridici conseguenti al codice dell’amministrazione digitale d.lgs. numero 82/2005 . Da tale contesto normativo discende che il documento informatico trasmesso per via telematica «si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore». La ricevuta di avvenuta consegna RAC , come sostenuto dalla giurisprudenza, costituisce documento idoneo fino a prova contraria a dimostrare che il messaggio è pervenuto nella casella PEC del destinatario ma non assurge al livello di “certezza pubblica” tipico degli atti facenti fede fino a querela di falso. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte sottolinea che la curatela ha adeguatamente documentato che la notifica effettuata da parte della cancelleria recava in allegato i documenti necessari, di cui invece il ricorrente contesta la consegna. Correttamente perciò la Corte palermitana ha ritenuto che la RAC, regolarmente formata dal sistema, attestasse la completa consegna di tutti gli atti previsti dalla legge. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 marzo – 9 aprile 2019, numero 9897 Presidente Di Virgilio – Relatore Campese Fatti di causa 1. C.R.D. , titolare della ditta individuale omissis , ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 novembre 2017, reiettiva del reclamo da lui proposto, in proprio e nella indicata qualità, contro la dichiarazione di fallimento della menzionata omissis , pronunciata dal Tribunale di Marsala su ricorso della Havelles Sylvania Italy s.r.l Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare, mentre non ha spiegato difese, in questa sede, la creditrice istante L. fall., ex articolo 6. 1.1. Per quanto ancora di interesse, quella corte, nel disattendere le corrispondenti doglianze del reclamante, ritenne che dalla documentazione in atti emergesse i la regolarità della notifica effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Marsala mediante PEC del 21 marzo 2016. In particolare, dall’attestazione telematica prodotta dalla curatela fallimentare risulta che la cancelleria ha provveduto ad eseguire la notifica, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, trasmettendo all’indirizzo PEC dell’impresa debitrice il ricorso per la dichiarazione di fallimento il provvedimento di designazione del giudice relatore il decreto di fissazione dell’udienza del 28 aprile 2016 il superamento del requisito di cui alla L. Fall., articolo 15, u.c Ragioni della decisione 1. I motivi di ricorso prospettano, rispettivamente I violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, comma 3, in relazione agli articolo 136 c.p.c. e ss. . Si ascrive alla corte distrettuale di aver erroneamente considerato ritualmente instaurato, nei confronti della parte debitrice, il procedimento prefallimentare, atteso che la ricevuta di avvenuta consegna RAC generata, automaticamente, dal sistema informatico di gestione della posta elettronica relativa alla notificazione eseguita, l. Fall., ex articolo 15, comma 3, dalla cancelleria del Tribunale di Marsala, forniva la dimostrazione, peraltro superabile da prova contraria, solo dell’avvenuta ricezione del corrispondente messaggio, ma non anche dell’effettiva presenza, in esso, dei documenti che ivi risultavano indicati come allegati. Si ribadisce, che unico allegato a quel messaggio era stato il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare II violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., in relazione all’articolo 136 c.p.c. e ss. e alla L. Fall., articolo 15, comma 3 . Si sostiene che, non risultando il ricorso di fallimento tra gli allegati di cui al suddetto messaggio, la fallenda non aveva avuto conoscenza della circostanza che la creditrice istante L. Fall., ex articolo 6, aveva inteso avvalersi delle risultanze dell’allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui alla L. Fall., articolo 15, u.c 2. Le descritte doglianze, esaminabili congiuntamente perché chiaramente connesse, sono manifestamente infondate. 2.1. Invero, pure sottacendosi l’evidente profilo di inammissibilità del ricorso per inosservanza, in esso, dell’onere, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6, di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda fr., amplius, Cass. numero 23452 del 2017 non è ivi riprodotto, infatti, il contenuto del file che, solo, si assume essere stato allegato al messaggio di notificazione L. Fall., ex articolo 15, comma 3, proveniente dalla cancelleria del Tribunale di Marsala, asseritamente recante solo il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, e non anche il ricorso per dichiarazione di fallimento proposto dalla Havelles Sylvania Italy s.r.l. contro la omissis , nè si dice se e dove tale file sarebbe esaminabile in quanto prodotto in questo giudizio di legittimità, senza, peraltro, che, per evitarne la produzione ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, si sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio alla stregua di Cass., SU, numero 22726 del 2011 va, comunque, rimarcato che ciò di cui oggi sostanzialmente si duole il ricorrente non è la mancata ricezione del messaggio suddetto rectius la mancata consegna dello stesso presso la sua casella di posta elettronica certificata , quanto, piuttosto, l’assenza, tra i suoi allegati, diversamente da quanto, in contrario, desumibile dalla corrispondente attestazione di cancelleria del Tribunale di Marsala, del menzionato ricorso della Havelles Sylvania Italy s.r.l. circostanza, quest’ultima, che gli avrebbe impedito di difendersi adeguatamente, nemmeno avendo avuto conoscenza del fatto che la creditrice istante L. Fall., ex articolo 6, aveva inteso avvalersi delle risultanze dell’allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui alla L. Fall., articolo 15, u.c 2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come è noto, nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti, come quello oggi in esame, dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, come sostituito dal D.L. numero 179 del 2012, articolo 17, comma 1, lett. a , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 221 del 2012, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito. 2.2.1. Su un piano processuale più generale, poi, l’articolo 16, comma 4, del menzionato D.L. numero 179 del 2012, ha stabilito che al termine di un articolato periodo transitorio oggi concluso D.L. numero 179 del 2012, articolo 16, comma 9 in tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti d’appello, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2.2.2. Inoltre, il D.M. 21 febbraio 2011, numero 44, articolo 16 Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunica.zione , stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario , rinviando, poi, per i relativi effetti giuridici, senz’altro al D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82, articolo 45 e 48 cd. Codice dell’amministrazione digitale . 2.2.3. In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore del D.Lgs. numero 82 del 2005, articolo 45, comma 2 e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale alla notificazione per mezzo della posta cfr.-. D.Lgs. numero 82 del 2005, articolo 48, comma 2 , mentre la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC sono opponibili ai terzi , quando la notifica sia avvenuta in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, numero 68, recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche cfr. D.Lgs. numero 82 del 2005, articolo 48, comma 3 . A sua volta, l’articolo 6 del richiamato D.P.R. numero 68 del 2005, sancisce che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna RAC , soggiungendo che questa ricevuta fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario . 2.3. Questa Corte, infine, ha già ritenuto che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica, e, dall’altro, che il D.M. numero 44 del 2011, articolo 16, si esprime in termini di opponibilità ai terzi ovvero di semplice prova dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario cfr.-. Cass. numero 29732 del 2018 Cass. numero 15035 del 2016 . Ha inoltre precisato cfr., in motivazione, Cass. numero 29372 del 2018 che, nelle notificazioni telematiche previste in ipotesi specifiche D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 6, comma 8 L. Fall., articolo 15 , il contenuto del messaggio consiste nella menzione espressa del tipo di atto quale notificazione e la prova è costituita dalla RAC completa Specifiche 16/4/2014, articolo 17 “da ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni . 2.4. Applicando, dunque, i riportati principi alla odierna fattispecie, va rilevato che la curatela ha dedotto e documentato riproducendo, nel proprio controricorso, il contenuto della corrispondente attestazione di cancelleria , che, il 21 marzo 2016, la cancelleria del Tribunale di Marsala aveva inviato il messaggio di posta elettronica certificata de quo alla omissis all’indirizzo di posta elettronica dichiarato da quest’ultima e che tale messaggio era stato consegnato, come emerge dalla ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata oltre ad essere pacifica la relativa circostanza, investendo, come si è già detto, la contestazione del ricorrente, non la ricezione del messaggio, bensì, la presenza, tra i suoi allegati, anche del ricorso di fallimento della Havelles Sylvania Italy, s.r.l. nella stessa attestazione del cancelliere si è indicato che a detto messaggio risultavano allegati il suddetto ricorso di fallimento, il provvedimento di designazione del giudice relatore del 18 marzo 2016 ed il decreto di fissazione dell’udienza camerale prefallimentare del 28 aprile 2016. 2.4.1. Posto, allora, che, come si è visto, l’ordinamento richiede la formazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio telematico con espressa attestazione della notificazione eseguita e dei file allegati, deve ritenersi corretto l’assunto della corte palermitana secondo cui la suddetta attestazione di cancelleria fosse, in realtà, espressiva della ricevuta di avvenuta completa consegna degli atti contemplata dalla legge. 2.4.2. Infatti, come già sancito dalla recente Cass. numero 29732 del 2018, la disciplina normativa del processo telematico non consente la contestazione dell’avvenuta notificazione degli atti digitali una volta generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge, salva espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata. 2.4.3. Nella odierna fattispecie, però, da un lato, il ricorrente non ha dedotto alcun errore tecnico del sistema telematico dall’altro, si rivela inammissibile quanto meno per inosservanza dell’onere ex articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6, di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda cfr., amplius, Cass. numero 23452 del 2017 il suo assunto volto a sostenere la pretesa discordanza, sotto il profilo della loro incompletezza per mancanza di quello contenente il ricorso di fallimento della Havelles Sylvania Italy s.r.1. , tra la tipologia di files attestati dal cancelliere del tribunale siciliano come allegati nel messaggio inviato tramite PEC e quelli ivi, a suo dire, rinvenuti, nemmeno avendo riprodotto il contenuto del file che, solo, assume essergli stato inviato dalla cancelleria del suddetto tribunale. 2.5. La carenza di un’adeguata dimostrazione della incompletezza/parziarietà dei file predetti, con conseguente conferma della ritualità, ritenuta dalla corte distrettuale, della instaurazione del contraddittorio, nei confronti della omissis , in ordine al ricorso per dichiarazione di fallimento presentato contro quest’ultima dalla Havelles Sylvania Italy s.r.1., rende, infine, evidentemente, priva di fondamento anche l’ulteriore censura del ricorrente di non aver avuto contezza del contenuto di quel ricorso e della volontà della sua creditrice di volersi avvalere delle risultanze della allegata visura protesti al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di cui alla l. Fall., articolo 15, u.comma 3. Alla declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore della sola curatela fallimentare controricorrente, altresì rilevandosi che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna C.R.D. , nella indicata qualità, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla curatela controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta l’articolo 13, comma 1-bis.