Il Garante si esprime sui nuovi disegni di legge in materia di videosorveglianza negli asili nido, scuole dell’infanzia e strutture socio-assistenziali

Il Garante per la Protezione dei dati personali interviene in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali attraverso l’audizione presso le commissioni della Camera dei Deputati e richiama la normativa europea, nazionale, i principi di liceità, necessità e proporzionalità ed indica il possibile bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali.

L’utilizzo di telecamere. Il Garante per la Protezione dei dati personali interviene, nella specifica audizione presso le commissioni I e XI della Camera dei Deputati sui nuovi disegni di legge, su un tema complesso e controverso l’utilizzo delle telecamere nelle strutture socio-assistenziali, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Il Garante illustra e sottolinea come le sopra citate proposte in materia di videosorveglianza mettano in tensione diversi beni giuridici coinvolti in materia la libertà del lavoratore nell’adempimento della prestazione, l’autodeterminazione dello stesso lavoratore e la protezione di soggetti incapaci o comunque in condizione di particolare vulnerabilità. L’autorità condivide la preoccupazione e l’allarme sociale sottesa alle sopra citate diverse iniziative legislative alla luce degli episodi di cronaca che hanno visto gli asili e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio teatro di insopportabili violenze nei confronti di soggetti deboli ed indifesi. La tutela dei soggetti coinvolti nell’attività lavorativa va coniugata con il diritto alla riservatezza. Il Garante evidenzia come la tecnologia e le telecamere non risolvano tutti i problemi occorre, pertanto, secondo l’Autorità, diffidare delle scorciatoie tecnologiche come esclusiva risposta a problemi complessi. I disegni di legge in esame rappresentano un mutamento giuridico e culturale rispetto al panorama normativo vigente, interno e sovranazionale in quanto contengono una previsione di obbligo di attivazione di sistemi di sorveglianza sistematica e preventiva che riprendono ambienti di lavoro e soggetti caratterizzati da particolari fragilità bambini, minori e malati con relativa raccolta massiva di dati e informazioni anche sensibili. L’Autorità rappresenta un ulteriore potenziale rischio nell’utilizzo delle telecamere negli asili e nelle scuole dell’infanzia la compromissione del naturale rapporto fra educatori e bambini che rischia di essere falsato e reso artificioso, non spontaneo, non libero dall’utilizzo delle telecamere. Il Garante evidenzia, tuttavia, come l’installazione di telecamere in contesti educativi sia avvenuta, allo stato attuale, su ordine dell’autorità giudiziaria solo a seguito dell’apertura di procedimenti penali per gravi reati di danni di minori, a fini probatori e investigativi. Il Garante osserva come, nei sopra citati disegni di legge, la videosorveglianza realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa, finalizzato proprio ad evitare o documentare eventuali abusi da parte del personale operante nelle varie strutture dai nidi alle scuole, dai luoghi di cura agli istituti per minori in condizioni di disagio. Il Garante richiama in materia le norme dello Statuto dei Lavoratori e della riforma del Jobs Act che prevedono una serie di cautele l'installazione dei relativi impianti di videosorveglianza deve essere effettuata per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Le sopra citate norme richiedono che l’installazione di impianti di videosorveglianza deve essere preceduta da accordo sindacale ovvero dall'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o dello stesso Ministero del Lavoro. Il Garante evidenzia come ancora oggi il controllo a distanza dei lavoratori sia vietato in quanto tale e la sua accidentale concretizzazione si accetta solo come «effetto collaterale inevitabile» rispetto alla necessità di perseguire ulteriori finalità ritenute particolarmente meritevoli e specifica che, anche in questo caso, sono comunque introdotte specifiche garanzie. Il Garante sottolinea come anche negli altri Paesi europei sia assente la previsione di una prescrizione generale tesa ad imporre l'obbligo di attivare sistemi di sorveglianza sistematica e preventiva in contesti analoghi a quelli in esame per la tutela di interessi giuridici sia pur di rango primario. Il Garante richiama l’articolo 88 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che legittima gli Stati membri all'adozione di norme specifiche rispetto al trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutela della «dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati» e osserva come le finalità dei sopra citati trattamenti sono caratterizzati per l'inerenza a funzioni interne al rapporto di lavoro. L’Autorità specifica che sono possibili forme di controllo ma le stesse necessitano di una specifica previsione modulata su di un peculiare bilanciamento analogo a quello sancito dal legislatore del '70 idoneo a coniugare il diritto alla riservatezza e alla libertà nella prestazione del lavoratore con la tutela che si intenda accordare a eventuali terzi coinvolti nell'attività lavorativa, per ragioni particolari es. incapacità di intendere e volere e particolare fragilità dei soggetti affidati alle cure del personale di determinate strutture nidi, asili rems case di cura per anziani . I principi del trattamento dei dati. Il Garante richiama gli operatori e interpreti al rispetto rigoroso dei principi del trattamento dei dati nell’ambito della videosorveglianza il principio di finalità, proporzionalità nell’installazione di impianti di videosorveglianza e richiama i propri provvedimenti in materia di videosorveglianza negli asili, il parere numero 160 del 2009 del gruppo articolo 29, la giurisprudenza della Cassazione Cass. V, 15.3.2011 in materia di videosorveglianza e carcere e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza del 8 aprile 2014 in materia di data retention . Il Garante sottolinea che l’impiego di telecamere può risultare non in linea con il principio di proporzionalità ogni qualvolta le finalità perseguite possano essere tutelate in modo efficace con mezzi meno invasivi. Il Garante dichiara di apprezzare le proposte contenute in alcuni disegni di legge che puntano, in primo luogo, ad investire nel livello di formazione degli operatori, ad introdurre meccanismi di controlli più articolati ed efficaci che coinvolgano attivamente tutti gli educatori e, se opportuno, le famiglie stesse senza comprometterne il rapporto fiduciario, a ridefinire, in sostanza, gli standard organizzativi compreso il rapporto numerico tra educatori e bambini . Il Garante sottolinea come occorra in materia un approccio equilibrato che sappia tenere in conto degli interessi di tutte le parti in campo in un complesso e delicato bilanciamento le telecamere sono ammissibili solo in presenza di fattori di rischio specifici e nel rigoroso rispetto dei principi di finalità e proporzionalità.

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