Tassazione agevolata del 10% per gli incrementi di produttività, fino a 6mila euro, se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti.
Con la circolare congiunta numero 3/E del 14 febbraio scorso, Agenzia Entrate - Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisano che i premi di produttività, fino a 6.000 euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10%, se erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti. Via libera all'agevolazione anche senza accordi scritti. In quest'ultimo caso, per applicare l'imposta sostitutiva è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel CUD che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e che siano state erogate in attuazione di uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro dovrà fornire prova su richiesta.Cosa va detassato? Infine, si precisa che sono soggetti a imposta agevolata lo straordinario, il lavoro a tempo parziale, quello notturno e quello festivo, le indennità di turno o le maggiorazioni retributive legate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.
Agenzia delle Entrate - Ministero del Lavoro e delle Politiche socialicircolare 14 febbraio 2011, numero 3/Earticolo 1, comma 47, della legge numero 220 del 2010 imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività[ Il testo della circolare numero 3/E/2011, in formato pdf, è scaricabile cliccando qui ]