Documento riepilogativo: utile sia a fini IVA, sia per le imposte dirette

Con la Risoluzione numero 80/E del 24 luglio 2012, l’agenzia delle Entrate ha specificato che i professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il documento riepilogativo ex articolo 6 d.p.r. numero 695/1996 sia per annotare ai fini IVA le fatture inferiori ai 300 €, sia per rilevare ai fini delle imposte dirette le operazioni ad esse sottostanti.

Il quesito. Il contribuente evidenzia che, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r numero 695/96 recentemente modificato, dal d. l. numero 70/2011, , è possibile annotare, nei registri IVA, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi 300 €. Il medesimo studio illustra, altresì, che, non avendo optato per la tenuta della contabilità ordinaria, può annotare gli incassi, i pagamenti e le altre operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA, in apposite sezioni dei registri tenuti per tale ultima imposta. È un comportamento conforme? La norma in esame. Prevede che le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché le società o associazioni fra artisti e professionisti, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell’esercizio della propria attività, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando l’importo del corrispettivo le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento gli estremi del documento. Qualora sui registri IVA vengano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il registro cronologico può non essere tenuto. Registri IVA, cosa annotare? Possono essere iscritte sia le operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, sia i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale. Ferme restando le regole generali di registrazione, è inoltre prevista la possibilità di rilevare, anziché singolarmente, più fatture IVA dal modesto importo questa l’utilità del documento riepilogativo. La somma totale è ora prevista in 300 € Il calderone del documento riepilogativo. All’interno di esso vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata. L’agenzia delle Entrate è dell’avviso «che sia possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto». I contribuenti che già normalmente si avvalgono della semplificazione in parola sono tenuti ad integrare la registrazione ai fini IVA solo con l’indicazione della data dell’incasso e/o del pagamento ovvero degli importi fuori campo IVA. Le conclusioni della Risoluzione. Nell’ipotesi quindi di opzione per la contabilità semplificata, il professionista o la società potrà utilizzare il documento riepilogativo non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti. Per ragioni di omogeneità, il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo foglio raggruppate, siano state tutte saldate. Il corollario è che eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a Euro 300,00, andranno annotate separatamente qualora non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.

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