Piscina o vasca antincendio? Le caratteristiche devono essere precise

di Marilisa Bombi

di Marilisa BombiSe ciò che si intende realizzare è una vasca di scorta di riserva idrica antincendio e non una piscina, le caratteristiche della struttura devono essere quelle prescritte dalla disciplina di riferimento. Così ha sottolineato il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4871/2011 depositata il 30 agosto. Insomma, non tutto è trasparente nella richiesta di realizzazione di una vasca che s'intende realizzare a servizio di una proprietà immobiliare.Il caso. La vasca in questione è di 5 metri di larghezza , per 10 di lunghezza e 1,50 metri di profondità e va a posizionarsi in area del territorio comunale classificata come zona E1 in cui sono consentiti solo interventi di risanamento conservativo e di restauro gravata da vincolo idrogeologico ex r.d. numero 3267/1923 e da vincolo paesaggistico l. numero 1497/1939 e al D.M. 21712/1958 . Di conseguenza è legittimo il diniego al rilascio della concessione edilizia basato sulle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno circa le caratteristiche che devono possedere le riserve idriche.Caratteristiche non rinvenibili? Provvedimento negato. In pratica, se l'Autorità ministeriale, con specifiche direttive disciplinante la fattispecie delle riserve idriche ad uso antincendio, detta precise caratteristiche tecniche è legittimo il provvedimento di diniego quando le stesse non sono rinvenibili in capo alla struttura oggetto del fatto in esame. Ciò in quanto, per l'uso antincendio, cui vanno adibiti, i relativi manufatti devono avere dimensioni ben più consistenti di quelle che connotano la realizzanda vasca , precisamente una profondità minima di metri 2,50, una superficie a pelo libero di 150 mq e l'ubicazione in un'area libera da alberature per almeno 30 mt. In sostanza, perchè possa assolvere alla sua funzione, la vasca deve possedere i requisiti tecnici dettati dal Ministero e precisati pure dal Prefetto, indispensabili per assicurare la funzione antincendio e, in concreto, un adeguato rifornimento per i mezzi aerei e quelli terrestri.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21 giugno - 30 agosto 2011, numero 4871Presidente Numerico - Relatore MigliozziFattoLa Società Capobianco s.r.l, proprietaria di un immobile sito in località Cala Grande del Comune di Monte Argentario, con istanza del 28 /5/2001 chiedeva all'Amministrazione comunale il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di una vasca antincendio a cielo aperto, a servizio della proprietà .Tale istanza veniva respinta in base alle ragioni emergenti dall'istruttoria del responsabile del procedimento e costituite in sostanza dal fatto che detta opera non rispondeva alle caratteristiche all'uopo prescritte da alcune note ministeriali quindi, a seguito di richiesta di riesame, la domanda di autorizzazione edilizia era rigettata dal Comune con determinazione del Collegio Ambientale di cui alla decisione numero 1224 verbale numero 56 del 29/11/2001, con il richiamo alle ragioni di carattere ostativo già in precedenza opposte.La Società interessata impugnava tale negativa determinazione innanzi al Tar per la Toscana che con sentenza numero 3775/2004 rigettava il ricorso ritenendolo infondato.La Capobianco S.r.l. è insorta avverso tale sentenza, ritenuta ingiusta ed errata, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi 1 Violazione di legge per errata applicazione della norma per un'ipotesi da essa non contemplata.L'opera progettata deve ritenersi dotata di tutti i requisiti e al riguardo il richiamo fatto dall'Amministrazione alle prescrizioni recate dalle note ministeriali non vale a denegare la chiesta concessione 2 Eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza ed inadeguatezza della motivazione.Il provvedimento di diniego, secondo parte appellante, fa riferimento alle note ministeriali in modo apodittico, senza spiegare in concreto le ragioni del preteso contrasto della progettata vasca con quanto recato da detta normativa, sulla scorta della quale si desumerebbe comunque la compatibilità urbanistica ed ambientale dell'opera in questione.Si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Monte Argentario, che ha contestato la fondatezza dei motivi di doglianza dedotti con l'appello, del quale ha chiesto la reiezione.All'odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.DirittoL'appello si appalesa infondato, meritando l'impugnata sentenza integrale conferma.Viene all'attenzione del Collegio la questione relativa alla legittimità o meno del diniego di rilascio di concessione edilizia opposto dal Comune di Monte Argentario in ordine alla progettata realizzazione di una vasca a cielo aperto da utilizzarsi, in base ai dati contenuti nella relazione tecnica allegata al progetto, come scorta idrica antincendio.Sostiene parte appellante, con i due mezzi d'impugnazione, che, per ragioni logiche, possono essere congiuntamente esaminati, che le giustificazioni rese dall'Amministrazione comunale sono inesatte, non sufficientemente motivate e comunque inidonee a supportare il diniego in parola.I dedotti profili di illegittimità non sussistono. La vasca che s'intende realizzare a servizio di una proprietà immobiliare e che reca le misure di 5 metri di larghezza , per 10 mt di lunghezza e 1,50 mt di profondità va a posizionarsi in area del territorio comunale classificata come zona E1 in cui sono consentiti solo interventi di risanamento conservativo e di restauro gravata da vincolo idrogeologico ex r.d. numero 3267 del 1923 e da vincolo paesaggistico di cui alla legge numero 1497 del 1939 e al D.M. 21712/1958. La richiesta di autorizzazione ad aedificandum è stata rigettata , con un primo atto del Dirigente del Settore Edilizia Privata sul rilievo della non conformità del manufatto alle prescrizioni di carattere tecnico recate dalla nota ministeriale 11/6/1992 e dalla nota del Prefetto di Grosseto del 12/2/1996 e tanto sulla scorta di quanto rilevato in sede di istruttoria eseguita dall'ufficio.Ora il richiamo alle disposizioni, di carattere preclusivo all'assentibilità della richiesta prodotta dalla Società appellante, recate dagli atti dell'Amministrazione dell'Interno il Ministero prima e il Prefetto di Grosseto poi si rivela esatto, oltreché congruo.Invero, l'Autorità ministeriale, con la direttiva sopra citata, nel disciplinare la fattispecie delle riserve idriche ad uso antincendio, detta precise caratteristiche tecniche non rinvenibili in capo alla struttura che l'appellante intende realizzare, se è vero che, per l'uso antincendio, cui vanno adibiti, i relativi manufatti devono avere dimensioni ben più consistenti di quelle che connotano la realizzanda vasca della Società Capobianco precisamente una profondità minima di mt 2,50, una superficie a pelo libero di 150mq e l'ubicazione in un'area libera da alberature per almeno 30 mt E' di tutta evidenza che il manufatto progettato dalla Società interessata non solo non ha le misure richieste, ma nemmeno possiede gli altri suindicati requisiti tecnici dettati dal Ministero e precisati pure dal Prefetto, indispensabili per assicurare la funzione antincendio e tanto sarebbe di per sé sufficiente a giustificare legittimamente l'opposto diniego, al di là del fatto che in ogni caso il manufatto che s'intende realizzare somigliante piuttosto ad una piscina, come acutamente osservato dal primo giudice non consentirebbe, in concreto, un adeguato rifornimento per i mezzi aerei e quelli terrestri.Ma il progettato intervento non supera il vaglio di assentibilità anche per altri pur rilevati e rilevanti profili, quelli riguardanti gli aspetti della compatibilità urbanistico-paesaggistica, lì dove la presenza dei vincoli sopra descritti è per sé ostativa a consentire la realizzazione di un manufatto del genere di quello qui in discussione.Invero, a ben vedere, nella relazione illustrativa svolta dall'Ufficio comunale a proposito della richiesta di riesame poi rigettata, oltre a farsi constare l'esistenza di impedimenti riguardanti stricto sensu la funzionalità antincendio del manufatto, viene richiamata altresì la non conformità urbanistica dell'opera in ragione, in particolare, dei vincoli limitativi apposti dallo strumento urbanistico, da una parte, e dalla normativa paesaggistica, dall'altra, che non consentono la realizzazione di manufatti invasivi del genere di quello progettato. E tali ragioni sono state fatte integralmente e correttamente proprie dal Collegio Ambientale, allorché siffatto organo comunale si è determinato a rigettare la richiesta di riesame dell'originaria determinazione di diniego avanzata da Capobianco s.r.l A tale proposito è appena il caso di sottolineare, a sostegno della legittimità del rigetto della domanda di rilascio del titolo ad aedificandum, il preciso principio giurisprudenziale cfr, ex multis, Cons Stato VI 20/4/2010 numero 4000 , secondo cui, per la salvaguardia del bene vincolato, in presenza di un intervento di indiscutibile consistenza con relativo impatto ambientale , vige la regola della non modificabilità dell'assetto del sito, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Organo preposto a valutare la compatibilità con il vincolo, nella specie non intervenuta.In forza delle suestese considerazioni, l'appello si appalesa infondato e, come tale, va respinto.Le spese e competenze del presente grado del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.Condanna la parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 cinquemila oltre IVA e CPA.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.