Contributo unificato: risolti i dubbi interpretativi (?)

Le recenti modifiche, dirette o indirette, al contributo unificato ed i dubbi interpretativi che avevano dato origine ad una serie di interpretazioni diverse nei vari uffici giudiziari hanno trovato soluzione nella recente circolare ministeriale dell’11 maggio 2012 1 . Non tutte le soluzioni convincono, per alcune il principio ispiratore sembra quello di ‘fare cassa’, ma per lo meno oggi si ha un indirizzo unico per gli uffici anche se alcune criticità permangono ed altre ne nascono proprio dalla direttiva ministeriale.

Ma veniamo nello specifico su quanto ha deciso il Ministero ha chiarito, ma non ce ne era bisogno, solo alcuni uffici erano incorsi in un così grossolano errore 2 , che il contributo unificato nulla ha che vedere con l’anticipazione forfettaria di 8 euro di cui all’articolo 30 testo unico spese di giustizia, quindi quest’ultimo, come ad esempio il diritto di copia e di registrazione delle sentenze ed ordinanze, si continua a non pagare nelle procedure di lavoro, previdenza, assistenza, separazione dei coniugi procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articolo 5 e 6 legge numero 898/70 è dovuto il contributo unificato in materia di opposizione all’esecuzione ed all’opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze stranamente, ma siamo contenti per l’utenza, non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nel giudizio di lavoro. Gli uffici nella quasi totalità in materia si erano regolati di far pagare nel processo esecutivo il contributo unificato nel caso lo stesso fosse stato riscosso nel processo di lavoro e renderlo esente se, per i limiti di reddito previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 9, comma 1-bis, Testo Unico spese di giustizia, nulla si era pagato nel giudizio di lavoro esenzione per i procedimenti di recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari,di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa ha stabilito che il reddito per l’esenzione nelle materie di previdenza, assistenza, lavoro e pubblico impiego è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante perché testuale dalla circolare «il richiamo all’articolo 76, DPR 115/02 deve intendersi nella sua interezza». Non ci troviamo d’accordo. Ai sensi del richiamato articolo 9 comma 1-bis sono tenuti al pagamento del contributo unificato le parti «titolari di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito superiore tre volte all’importo previsto dall’articolo 76» il richiamo è quindi alla somma prevista dall’articolo 76 per l’ammissione al gratuito patrocinio. Cosa diversa sarebbe stata se l’articolo 9, comma 1 bis, avesse invece stabilito espressamente che il reddito personale fosse determinato ai sensi dell’articolo 76 sempre in materia di previdenza, assistenza, lavoro e pubblico impiego sono soggetti al pagamento del contributo unificato anche i soggetti «diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche oppure da enti quali ad esempio l’INPS, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa». Alcuni misteri Come si faccia a passare dal reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, per come richiamato dall’articolo 9, comma 1-bis, al reddito di impresa è un vero e proprio mistero. In molti ci eravamo accorti all’entrata in vigore della normativa del più volte richiamato articolo 9, comma 1-bis, che il legislatore si era stranamente dimenticato le persone giuridiche ma non riteniamo che quella omissione, voluta o meno, possa essere sanata con circolare ministeriale. Altra problematica crea l’obbligo del contributo a carico dell’INPS che va pagato, o meglio, prenotato a debito. Ora definito il giudizio se l’INPS risulta soccombente nulla quaestio, si chiude il foglio notizie per irrecuperabilità delle somme. Il problema sorge se l’INPS risulti vincitrice nel giudizio. A questo punto la cancelleria ha l’obbligo di recuperare le spese anticipate nei confronti di parte soccombente e qui sorgono non pochi problemi. Bisogna avere quale riferimento il reddito della parte ammettiamo un lavoratore con reddito che gli avrebbe dato diritto all’esenzione nel caso la causa fosse stata promossa da lui? Oppure si recupera indipendentemente dal reddito del convenuto? Logicamente provvederemo al recupero. A quanto ammonta il contributo unificato? Per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego il contributo è ridotto della metà e non come da molti, compreso lo scrivente, sostenuto della metà della metà la doppia riduzione ci sembrava la soluzione più logica e rispondente alla normativa . Da notare che, superato il reddito di esenzione, costa meno il giudizio nel merito 37 euro che il decreto ingiuntivo metà del valore della causa nei giudizi innanzi la Suprema Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza, lavoro e pubblico impiego vi è «una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio» testuale dalla circolare ministeriale nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex articolo 605 e ss c.p.c. ricordiamo è l’unica ipotesi in cui si paghi il contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliare indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale 3 da parte del giudice ogni commento è superfluo la cancelleria, leggiamo dalla circolare ministeriale in oggetto, «ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario forma il fascicolo e richiederà il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura» altra stranezza i funzionari di cancelleria non sono più agenti di riscossione 4 a far data del 1 gennaio 1998 5 «qualora l’ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal testo unico sulle spese di giustizia» !!! il reclamo, come ritenuto da più parti, compreso lo scrivente 6 , rientra tra le impugnazioni. Per la circolare ministeriale in oggetto «la dottrina prevalente parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale , di conseguenza oltre alle ipotesi previste dall’articolo 323 c.p.c., deve ritenersi impugnazione ad esempio il reclamo promosso ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso la controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo. Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento .Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex articolo 170, D.P.R. numero 115 del 30 maggio 2002» paga il contributo unificato, in base al valore della domanda, l’intervento nella procedura esecutiva 7 . In materia il ministero contraddice il suo precedente indirizzo 8 qualora con il medesimo atto si pongono più domande tra quelle previste dall’articolo 14, comma 3, DPR 115/02, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, si dovrà riscuotere un unico contributo unificato il decreto legislativo numero 150 del 1° settembre 2011 che ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione non ha «in alcun modo modificato l’impianto fiscale del DPR 115/02 in tema di contributo unificato» 9 . Note 1 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U. 2 Contributo unificato, diritto di copia, indennità forfetaria non sono interdipendenti, l’esistenza del contributo unificato non comporta in automatico l’esistenza del diritto forfettizzato e viceversa, esempio legge Pinto non si riscuote il contributo unificato ma si paga il diritto forfetizzato. 3 Da ultimo ai sensi della circolare minumero giust. prot.6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011 «il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere .». 4 Circolare ministeriale giustizia 843/98/U del 28 marzo 1998 «la competenza alla riscossione bonaria e coattiva dei crediti erariali non spetta più al cancelliere ma al concessionario del servizio di riscossione». 5 articolo 7 decreto legislativo 327/97. 6 Ordine di servizio numero 42 del 30 novembre 2011 in sito ufficiale tribunale di Vibo Valentia Ho sostenuto la tesi contraria motivandola in Diritto e Giustizia 14 marzo 2012 «qual è il corretto regime fiscale da applicare nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari». 7 Circolare ministeriale 26 febbraio 2002 in rivista delle cancellerie anno 2002 numero 1 pag. 216 e circolare ministeriale 12 marzo 2002 numero 8, in Rivista delle cancellerie anno 2002 numero 2 pag. 210 . 8 Conforme ordine di servizio dello scrivente numero 40 dell’11 ottobre 2011 in sito ufficiale tribunale di Vibo Valentia.

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