Futura incapacità dell'amministrato? No al sostegno ""ora per allora""

di Giuseppe Buffone

di Giuseppe Buffone *L'amministrazione di sostegno non può essere aperta ora per allora e cioè sotto la condizione del verificarsi dello stato di incapacità, in previsione del quale è compiuta la designazione in via anticipata dell'amministratore l'attualità dello stato di incapacità, infatti, è condicio sine qua non non solo per l'efficacia della misura protettiva ma anche per la sua istituzione.Il contrasto in giurisprudenza G.T. Varese vs G.T. Modena. Per il giudice tutelare varesino l'amministrazione di sostegno non può essere aperta ora per allora e cioè sotto la condizione del verificarsi dello stato di incapacità, in previsione del quale è compiuta la designazione in via anticipata dell'amministratore G.T. Varese 25 agosto 2010 . Invece, per il giudice modenese l'attualità dello stato di incapacità di intendere e di volere è presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche requisito per la sua istituzione G.T. Modena, 13 maggio 2008 .Da Verona no all'amministrazione di sostegno ora per allora . Il giudice tutelare del Tribunale di Verona si pronuncia con riguardo alla assai dibattuta questione giuridica concernente la possibilità o meno di istituire l'amministrazione di sostegno in previsione della futura incapacità dell'amministrato. Il punctum pruriens involge propria la ammissibilità di un decreto di amministrazione allorché il beneficiario è in grado di intendere e di volere, ma in vista di un futuro eventuale possibile stato di incapacità sub specie di patologia invalidante .Il Tribunale di Verona sposa la tesi negativa, aggredendo la tesi contraria sotto tre diversi punti di vista, con motivazione ricca e, invero, condivisibile.Istituzione ed efficacia no alla scissione. L'articolo 404 c.c. non sembra contemplare la scissione in due distinti momenti temporali della fase di istituzione da quella di efficacia della misura di protezione piuttosto, la lettera della norma evoca l'idea della contestualità delle due fasi sopra menzionate La persona che si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare . Contestualità delle due fasi che trova conferma nella previsione generale di immediata esecutività del decreto di nomina articolo 405, comma 1, c.c. , derogata, solo in via di eccezione, dall'ipotesi di esecutività differita al raggiungimento della maggiore di età, in caso di decreto emesso a beneficio del minore diciassettenne articolo 405, comma 2, c.c. .Legittimazione del beneficiario non indicativa della possibilità ora per allora . L'articolo 406 c.c., nell'attribuire la legittimazione a ricorrere anche al beneficiario dotato di piena capacità di agire, non è indicativo dell'ammissibilità dell'amministrazione di sostegno sub condicione, ma sta solo a significare che, per accedere a questa misura di protezione, non occorre che si versi in una delle situazioni previste dagli articolo 414 e 415 c.c Clausola in previsione della incapacità come vincolo per il giudice ma non anticipazione della misura protettiva. L'articolo 408, comma 1, c.c. consente allo stesso interessato di designare, in previsione della propria eventuale futura incapacità , l'amministratore di sostegno tale disposizione prevede soltanto un vincolo per il giudice tutelare nella scelta dell'amministratore di sostegno che potrà essere diverso da quello anticipatamente designato dal beneficiario purché ricorrano gravi motivi . La norma, tuttavia, non autorizza l'interprete a ritenere che, in ipotesi di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare sia dispensato dal procedere alla verifica dell'attualità dei presupposti per accedere alla misura di protezione di che trattasi.Concludendo. L'articolo 408 c.c. consente che la designazione dell'amministratore possa essere effettuata dal beneficiario in previsione della futura eventuale incapacità. L'amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato non potendo il procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche per garantire all'adulto incapace la massima tutela, garantita dalla presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere tutti gli accertamenti del caso.* Magistrato ordinario,dottore di ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico europeo

Tribunale di Verona, decreto 4 gennaio 2011Giudice Tutelare ScaleraFatto e dirittoIl Giudice Tutelare, dott. Antonio Scalera, sciogliendo la riserva che precede letti gli atti e i documenti rilevato che, con ricorso depositato in data 21.10.2010, la signora ha chiesto, in previsione della propria eventuale futura incapacità, la nomina, quale amministratore di sostegno, del commercialista di fiducia, dott. già designato in forza di scrittura privata autenticata del 21.9.2010 rilevato che, all'udienza del 14.12.2010, la signora sentita personalmente da questo Giudice, ha risposto in modo pertinente alle domande ed ha dimostrato di essere perfettamente consapevole del significato dell'iniziativa processuale sub iudice visto il parere del Pubblico Ministero considerato che la signora - come risulta dal certificato medico rilasciato in data 8.10.2010 dal dott. cfr. docomma 4 e come è stato, del resto, confermato dagli esiti dell'esame giudiziale di cui sopra - è persona perfettamente in grado di intendere e di volere poiché non presenta nessuna patologia che comporti menomazione o alterazione a livello encefalico osservato che sulla questione relativa alla possibilità di istituire l'amministrazione di sostegno in previsione della futura incapacità dell'amministrato si sono formati in giurisprudenza due distinti e contrapposti orientamenti secondo una prima tesi cfr. decreto G.T. Modena 13.5.2008 e decreto G.T. Modena 5.11.2008 , avallata da autorevole dottrina, il tenore letterale dell'articolo 404 c.comma dovrebbe suggerire all'interprete che l'attualità dello stato di incapacità di intendere e di volere è presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche requisito per la sua istituzione tale intepretazione sarebbe confermata non solo dal disposto dell'articolo 406 c.c., che attribuisce la legittimazione attiva allo stesso beneficiario, pur se dotato di piena capacità di agire, ma anche dall'articolo 408, comma 1, c.c., che espressamente prevede la facoltà del beneficiario di designare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità secondo altro orientamento - che si ritiene di condividere - l'amministrazione di sostegno non può essere aperta ora per allora e cioè sotto la condizione del verificarsi dello stato di incapacità, in previsione del quale è compiuta la designazione in via anticipata dell'amministratore cfr. decreto G.T. Varese 25.8.2010 ritenuto che gli argomenti letterali invocati a sostegno della tesi qui ripudiata non appaiono convincenti a l'articolo 404 c.c., infatti, non sembra contemplare la scissione in due distinti momenti temporali della fase di istituzione da quella di efficacia della misura di protezione piuttosto, la lettera della norma evoca l'idea della contestualità delle due fasi sopra menzionate La persona che omissis si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare omissis contestualità delle due fasi che trova conferma nella previsione generale di immediata esecutività del decreto di nomina articolo 405, comma 1 c.c. , derogata, solo in via di eccezione, dall'ipotesi di esecutività differita al raggiungimento della maggiore di età, in caso di decreto emesso a beneficio del minore diciassettenne articolo 405, comma 2 c.c. b l'articolo 406 c.c., nell'attribuire la legittimazione a ricorrere anche al beneficiario dotato di piena capacità di agire, non è indicativo dell'ammissibilità dell'amministrazione di sostegno sub condicione, ma sta solo a significare che, per accedere a questa misura di protezione, non occorre che si versi in una delle situazioni previste dagli articolo 414 e 415 c.c. c l'articolo 408, comma 1 c.comma consente allo stesso interessato di designare, in previsione della propria eventuale futura incapacità , l'amministratore di sostegno tale disposizione prevede soltanto un vincolo per il giudice tutelare nella scelta dell'amministratore di sostegno che potrà essere diverso da quello anticipatamente designato dal beneficiario purché ricorrano gravi motivi la norma, tuttavia, non autorizza l'interprete a ritenere che, in ipotesi di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare sia dispensato dal procedere alla verifica dell'attualità dei presupposti per accedere alla misura di protezione di che trattasi considerato che, nel caso di specie, la signora non si trova attualmente nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi e che il documento contenente la designazione dell'amministratore di sostegno ora per allora docomma 6 può essere portato in giudizio davanti al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno al memento del verificarsi della futura incapacità P.T.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso manda alla cancelleria per le comunicazioni.