In tema di liquidazione dei compensi al CTU, il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 8148 del 22 aprile 2016. Il caso. Con ricorso ex articolo 170, d.p.r. numero 115/2002 veniva impugnata l’ordinanza di liquidazione del compenso spettante ad un CTU per la consulenza espletata in un procedimento di volontaria giurisdizione. Respinto il ricorso, il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione. Il PM non è parte del processo. Innanzitutto il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero giudizio di opposizione in quanto il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione non era stato notificato al P.M., che invece aveva partecipato al procedimento nel quale era stata espletata la CTU. La censura è respinta dalla Suprema Corta dal momento che al P.M. non può attribuirsi la qualità di parte del processo neanche sotto il profilo della sua ipotetica legittimazione a impugnare la liquidazione degli onorari della consulenza tecnica svoltasi nel giudizio di cui era parte. Applicazione congiunta del criterio tabellare e di quello delle vacazioni. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la pronuncia perché, nel giudicare corretta la liquidazione operata dal Giudice di primo grado, non avrebbe valutato adeguatamente la consulenza sotto il profilo del pregio dell’opera svolta. Il medesimo ricorrente critica poi l’applicazione congiunta, nel caso di specie, del criterio delle vacazioni e di quello tabellare, laddove invece si sarebbe dovuto applicare solo quest’ultimo specificamente previsto dall’articolo 24 del D.M. 30 maggio 2002 in materia di perizia psichiatrica dato che l’attività rimessa al CTU non presentava alcuna complessità e varietà tali da esorbitare dall’ambito di una perizia psicologica. Nel respingere entrambe le censure, gli Ermellini preliminarmente osservano che è preclusa, in sede di legittimità, una valutazione di merito sul pregio della perizia. Sanciscono, poi, l’ammissibilità del cumulo tra il criterio della liquidazione tabellare e quello delle vacazioni nell’ipotesi in cui il consulente abbia compiuto plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni. Invero, nel caso di specie, tutta l’attività svolta dal consulente non è apparsa al Giudice di merito riconducibile alla consulenza psicologica e dunque correttamente ha utilizzato, per le parti ad essa non inerenti, il criterio delle vacazioni.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 18 gennaio – 22 aprile 2016, numero 8148 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. V.L.C. ha proposto ricorso, ex articolo 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, depositato il 2 maggio 2014, con il quale il Tribunale di Nola ha liquidato il compenso spettante al C.T.U. B.G. per la consulenza espletata nel procedimento di volontaria giurisdizione numero 2371/2011 R.G.V.G. . Ha dedotto il ricorrente la nullità della consulenza per violazione del contraddittorio in relazione alla pretermissione dei difensori delle parti con conseguente esclusione del diritto al compenso, la violazione e falsa applicazione di legge essendo stato il compenso liquidato in misura eccessiva rispetto al valore dell’opera svolta dall’ausiliaria, l’inapplicabilità del criterio delle vacazioni dovendosi il compenso liquidare entro i limiti edittali fissati dall’articolo 24 del DPR numero 115/2002. 2. Si è costituita la B. che ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso non è stato notificato al P.M. che aveva pure partecipato al procedimento di volontaria giurisdizione ex articolo 70 c.p.c 3. Il Tribunale di Nola ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del procedimento. 4. Ricorre per cassazione V.L.C. affidandosi a quattro motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva. 5. Si difende con controricorso B.G. . Da parte della controricorrente si eccepisce invece il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di I.M. , litisconsorte necessaria, in quanto parte sia pure non costituita nel giudizio a quo. Eccezione che deve ritenersi infondata per essere la parte in questione stata raggiunta dalla notificazione del ricorso per cassazione. Ritenuto che 6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli articolo 70 e 102 c.p.c. in relazione all’articolo 360 nnumero 3 e 4 c.p.c Pretermissione di litisconsorte necessario. Nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero giudizio di opposizione. Secondo il ricorrente, non essendo stato notificato al P.M. il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ex articolo 170 T.U. sulle spese giudiziali, è mancata una delle parti che hanno partecipato al giudizio nel quale è stata espletata la c.t.u. e tale pretermissione ha determinato la nullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata. 7. Il motivo è infondato non potendosi attribuire al P.M. la qualità di parte del presente processo neanche sotto il profilo della sua ipotetica legittimazione a impugnare la liquidazione degli onorari della consulenza tecnica svoltasi nel giudizio di cui era parte. 8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 90 disp. att. c.p.c. e 170 c.p.c. e del combinato disposto degli articolo 62 e 194 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. Nullità della C.T.U. resa nel giudizio a quo. Non spettanza di alcun compenso. Il ricorrente richiama tutte le nullità ascritte alla consulenza tecnica per asserire la non debenza di alcuna somma da parte del consulente. 9. Il motivo è inammissibile perché la sede per far valere la nullità della consulenza tecnica, era quella del giudizio di merito nel quale non è stata accertata ma è stata espressamente esclusa. 10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli articolo 51 e 52 del D.P.R. numero 115/2002. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1 del D.M. 30 maggio 2002 in G.U. 5 agosto 2002 numero 182 . Non conformità né corrispondenza della liquidazione del compenso contenuta nel decreto ai criteri legali. Il ricorrente ritiene che non sia stata valutata adeguatamente la consulenza sotto il profilo del pregio dell’opera svolta a fronte di una scarsa qualità della stessa. Inoltre il ricorrente lamenta che sia stata omessa qualsiasi motivazione in ordine al tempo, al numero e al valore delle vacazioni. 11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 della legge 8 luglio 1980 numero 319 e dell’articolo 24 D.M. 30 maggio 2002. Inapplicabilità nella specie del criterio delle vacazioni. Il ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto che la liquidazione del compenso al C.T.U. sia stata corretta laddove ha applicato congiuntamente il criterio delle vacazioni e quello tabellare specificamente dell’articolo 24 del t.u. in materia di perizia psichiatrica mentre avrebbe dovuto applicare il solo criterio tabellare dato che l’attività rimessa al c.t.u. non presenta alcuna complessità e varietà tali da esorbitare dall’ambito di una perizia psicologica. 12. I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica sono infondati. Premesso che è sicuramente preclusa in questa sede la censura relativa all’asserito scarso pregio della consulenza va rilevato che il Tribunale di Nola ha ampiamente e correttamente risposto alle stesse censure sollevate nei confronti del provvedimento di liquidazione dell’onorario. Il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni cfr. Cass. civ. sezione 1 numero 6019 del 25 marzo 2015 e sezione 2 numero 17685 del 28 luglio 2010 . La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in cassazione se non ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. che consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e secondo la giurisprudenza di questa Corte anche nel caso di inesistenza della motivazione Cass. civ. S.U. numero 8053 del 7 aprile 2014 . Ipotesi che non ricorrono nel caso in esame in cui tutta l’attività svolta dal consulente, riferibile a tre specifici quesiti, non è apparsa al Tribunale di Nola riconducibile alla consulenza psicologica che ha invece contraddistinto la parte della consulenza dedicata all’affidamento dei figli trattandosi di un mero accertamento ricognitivo e fattuale in ordine alle abitudini di vita, all’attività lavorativa svolta, alle condizioni dell’abitazione, alla situazione personale del minore, sotto il profilo della cura e dell’educazione, alla predisposizione di un piano programmatico per l’esercizio del diritto di visita. Infine appare irrituale, perché non risulta proposta in precedenza, la censura relativa alla omessa motivazione in ordine al tempo, al numero e al valore delle vacazioni, mancata specificazione che peraltro viene dedotta senza la necessaria autosufficienza del ricorso sul punto e a fronte di una liquidazione che chiaramente consente la determinazione della parte del compenso liquidata per vacazioni, con la conseguente riferibilità all’attività relativa ai quesiti menzionati dal Tribunale di Nola e possibilità di controllo del quantum del compenso attribuito in relazione a tale attività. 13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 1.700 Euro di cui 200 per spese.