Il carattere della spontaneità delle dichiarazioni rese dall’imputato non può essere negato per il solo fatto che siano state rese in esito ad un invito a presentarsi, e ciò perché tale ultimo atto impone il fatto della presentazione ma non anche quello della successiva dichiarazione, conseguenza esclusiva di una determinazione volontaria.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 27678, depositata il 24 giugno 2013. Incendia la propria auto e poi se ne duole per il furto. Il Tribunale ha assolto per insussistenza del fatto un imputato accusato dei reati di incendio dell’auto di sua proprietà, mentre era parcheggiata nella via pubblica, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica, e di simulazione di reato, fatto commesso affermando falsamente che l’auto in questione gli era stata rubata Il Giudice ha preso atto dell’inettitudine probatoria degli elementi d’accusa e ha in particolare disconosciuto la natura di dichiarazioni spontanee a quelle, di natura confessoria, rese dall’imputato alla polizia giudiziaria. Ciò perché erano state rese non in esito a presentazione volontaria, ma dopo un espresso invito per rendere spiegazioni circa l’accaduto. Verbale attestante la spontaneità delle dichiarazioni. Contro tale decisione ha presentato ricorso il procuratore generale, deducendo l’errore del giudice nell’escludere che le dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria fossero state rese spontaneamente. Il ricorrente ha segnalato che l’articolo 350, comma 7, c.p.p. autorizza la polizia giudiziaria alla raccolta di dichiarazioni spontanee della persona sottoposta a indagine. Il carattere della spontaneità non viene meno per il solo fatto che la persona sottoposta a indagine sia stata invitata negli uffici della polizia giudiziaria per ragioni di indagine, se poi si determini a rendere spontaneamente le dichiarazioni. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto, in sede di merito, è stato negato valore probatorio alle dichiarazioni rese dall’imputato con argomenti fortemente illogici, che non possono travolgere l’attestazione di verbale circa la natura spontanea delle dichiarazioni. Convivenza di dichiarazioni spontanee e provocate da domanda. Secondo gli Ermellini, l’aspetto evidenziato nella sentenza impugnata, e cioè che il verbale delle dichiarazioni dà atto che il ricorrente fu sentito quale persona sottoposta alle indagini, non giova a smentire l’assunto, anch’esso risultante da verbale, della spontaneità delle dichiarazioni, per la semplice considerazione che anche un soggetto sottoposto a indagine conserva integra la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 maggio – 24 giugno 2013, numero 27678 Presidente Siotto – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto per insussistenza del fatto T S. dai reati di incendio dell'autovettura di sua proprietà, parcheggiata nella pubblica via, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, e di simulazione di reato, fatto commesso affermando falsamente che la predetta autovettura gli era stata rubata, commessi in omissis . Il Giudice ha preso atto dell'inettitudine probatoria degli elementi d'accusa ed ha in particolare disconosciuto la natura di dichiarazioni spontanee a quelle, di natura confessoria, rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, e ciò rilevando che erano state rese non in esito a presentazione volontaria ma dopo un espresso invito per rendere spiegazioni circa quanto accaduto che nel verbale, ove pure si da atto ripetutamente del carattere della spontaneità, si legge che l'imputato fu sentito trattandosi di persona sottoposta alle indagini per cui si procede che nel verbale si legge pure che furono poste delle domande, con apposizione della formula adr , cui l'imputato rispose. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale della Corte di appello di Brescia, deducendo - violazione di legge. Il giudice ha errato nell'escludere che le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria fossero state rese spontaneamente. L'articolo 350 comma 7 c.p.p. autorizza la polizia giudiziaria alla raccolta di dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine. Il carattere della spontaneità non viene meno per il solo fatto che la persona sottoposta ad indagine sia stata invitata negli uffici della polizia giudiziaria per ragioni di indagine, se poi si determini a rendere spontaneamente le dichiarazioni. E non può essere revocato in dubbio, se in tal senso v'è attestazione a verbale, per il solo fatto che siano intervenute alcune domande, seguite da risposte, e di cui si sia dato correttamente atto a verbale, consentendo così di poter distinguere le dichiarazioni provocate dalle dichiarazioni spontanee. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Il giudice ha negato valore probatorio alle dichiarazioni rese da T S. con argomenti fortemente illogici, che non possono travolgere l'attestazione di verbale circa la natura spontanea delle dichiarazioni. Il carattere della spontaneità non può essere negato per il solo fatto che furono rese in esito ad un invito a presentarsi, e ciò perché tale ultimo atto impone il fatto della presentazione ma non anche quello della successiva dichiarazione, conseguenza esclusiva di una determinazione volontaria. L'aspetto evidenziato nella sentenza impugnata, e cioè che il verbale delle dichiarazioni da atto che lo S. fu sentito quale persona sottoposta alle indagini, non giova a smentire l'assunto, pur esso consacrato in verbale, della spontaneità delle dichiarazioni, per la semplice considerazione che anche un soggetto sottoposto ad indagine conserva integra la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni. E, ancora, l'inserimento in verbale dell'attestazione che furono poste alcune domande è dato che non può significare che l'intero complesso dichiarativo fu provocato, ben potendo convivere, e ciò perché se ne da atto nel verbale, dichiarazioni provocate dalla posizione di una domanda e dichiarazioni rese, sia pure nello stesso contesto spazio-temporale, spontaneamente. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al giudice dell'udienza preliminare, affinché rinnovi il giudizio alla luce delle indicazioni contenute nel principio di diritto appena sopra illustrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia.