In materia di circolazione stradale, perché possa escludersi la responsabilità del conducente per reati allo stesso attribuibili, non si tiene conto del lasso temporale intercorrente tra la messa in strada del veicolo da questi condotto e il sopraggiungere di quello con il quale vi è stata collisione, potendosi allo stesso attribuire, al contrario, solo quell’evento che è riconducibile al rischio che questi è tenuto a governare.
Il caso. L’imputato veniva condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo da circolazione stradale, perché, dopo aver tamponato un altro veicolo, il suo autoarticolato sbandava e andava ad occupare trasversalmente due corsie della carreggiata del proprio senso di marcia, venendo poi colpito da altro mezzo, il quale, seppur nel tentativo di schivarlo, andava con lo stesso a collidere. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, decedeva all’arrivo dei vigili del fuoco. Veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione laddove questa escludeva che tra i due incidenti fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo e quindi rimproverava all’imputato di non avere adottato tutte le cautele possibili atte ad evitare un ulteriore sinistro. Esclusione della responsabilità. Nel rigettare il ricorso, i giudici evidenziano come, per consolidata giurisprudenza, l’automobilista che ostruisce la carreggiata è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile “ l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta ”. Tale non è, certamente, l’eccessiva velocità dei guidatori sopraggiunti. Invero, al contrario, rientrano nel novero degli accadimenti prevedibili quei comportamenti irregolari che si verificano normalmente nella circolazione stradale e costituiscono un rischio che qualunque conducente mette in conto. Causa sufficiente a determinare l’evento. D’altra parte, in casi analoghi, quando il conducente di un veicolo pone in essere un fattore causale originario di rischio dei successivi eventi collisivi, l’eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola causa sufficiente a determinare l’evento, ogni qualvolta in cui non possa essere qualificata come “atipica ed eccezionale” nel senso sopra indicato. Al massimo costituirà una forma di concorso colposo nella determinazione dell’evento. Ove, invece, la condotta del terzo conducente abbia i caratteri della abnormità, eccezionalità ed imprevedibilità, venendo meno la continuità e, quindi, il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, questa diviene fattore causale esclusivo della produzione dell’incidente. Posizione di garanzia del conducente. A nulla vale il trascorso di un lasso temporale, seppur apprezzabile, tra il primo incidente ed il secondo, stante che l’imputato deve eliminare ogni condizione di pericolo per i terzi, che, finché non è esaurita, non esclude la sua responsabilità. Nel caso di specie, l’imputato avrebbe dovuto spostare l’autoarticolato dalle corsie, così da evitare qualunque possibilità di collisione o incidente di sorta con altri veicoli. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte ogni conducente ha una posizione di garanzia volta alla tutela del bene della vita e dell’incolumità degli altri utenti stradali. Il rischio che ciascuno deve assumere, quindi, non è limitato dalle altrui condotte inosservanti delle regole cautelari in materia di circolazione stradale, che, al contrario, di tale rischio fanno parte.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 dicembre 2015 – 25 febbraio 2016, numero 7778 Presidente Romis – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di S.G., giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 589, commi 1 e 2 cod. penumero , per aver cagionato per colpa la morte di S.V Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito e non contrastata dall'imputato, intorno alle ore 2 00 dei 12 giugno 2007 l'autoarticolato targato , condotto dal S., tamponava da tergo quello targato , condotto da R.G., mentre entrambi percorrevano la corsia di marcia 'normale' dell'autostrada A14. Per effetto della collisione, l'autoarticolato tamponante sbandava a destra e ruotava in senso orario, ponendosi trasversalmente sulla carreggiata e lasciando libera solo la terza corsia di sorpasso, mentre il veicolo condotto dal R. veniva da questi arrestato all'interno di una piazzola di sosta. Sopraggiungeva quindi da tergo, a circa 80 km/h di velocità, N.D. alla guida di un autocarro Iveco 190, targato , con a bordo il S Il N. tentava di schivare sulla sinistra l'autoarticolato dei S. per passare nell'unica corsia libera, ma non riusciva nella manovra ed andava collidere con la parte anteriore destra del proprio mezzo la parte posteriore sinistra dell'autoarticolato posto di traverso sulla carreggiata. A seguito dell'urto il S. rimaneva incastrato tra le lamiere e poco più tardi decedeva mentre i vigili dei fuoco tentavano di estrarlo dalla cabina. I giudici di merito hanno ritenuto di poter ascrivere al S. di aver cagionato la morte del S. procedendo ad una velocità superiore a quella di 80 km/h consentita nel tratto interessato al sinistro, peraltro senza prestare la necessaria attenzione alla guida, sicché egli non si era accorto dell'autoarticolato che lo precedeva e che procedeva a bassa velocità nella corsia di marcia normale, pur essendo ben visibile, e l'aveva tamponato. In particolare la Corte di appello ha respinto la prospettazione difensiva secondo la quale, essendo trascorso un significativo lasso di tempo tra il primo tamponamento e la seconda collisione, ed avendo nel frattempo altri veicoli evitato l'impatto con l'autoarticolato posto di traverso sulla carreggiata, riuscendo a passare sulla corsia rimasta libera, la condotta dei S. deve essere ritenuta mera occasione dei decesso, costituendo la condotta dei N. causa da sola sufficiente a determinare l'evento. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. E.C 2.1. Con un solo motivo deduce l'erronea applicazione degli articoli 40 e 41 comma 2 cod. penumero L'esponente ripropone il motivo di doglianza già formulato in sede di appello, ritenendo che la Corte distrettuale abbia fatto errata applicazione della legge e sia peraltro incorsa anche in vizio motivazionale sotto il profilo della contraddittorietà e lacunosità della motivazione. Infatti, rileva l'esponente, la Corte territoriale è contraddittoria laddove esclude che tra i due successivi tamponamenti sia trascorso un significativo lasso di tempo e poi rimprovera all'imputato di non aver adottato tutte le cautele atte ad evitare un ulteriore sinistro. E, posto che risulta accertato che effettivamente tra le due collisioni vi fu un lasso di tempo significativo, tanto che il R. potè parlare con il S. e altri veicoli poterono passare oltre l'autoarticolato posto di traverso, senza urtare il medesimo, la condotta di guida imprudente tenuta dal N. rappresenta causa autonoma da sola sufficiente a determinare la morte del S. perché questi poteva evitare l'evento. Considerato in diritto 3. II ricorso é infondato. Già con l'atto di appello si era sollecitata la Corte di Appello a ritenere che il comportamento del S. fosse stata mera occasione del sinistro mortale, risultando causa del medesimo la condotta colposa del N Il ricorso ripropone la medesima prospettazione, sia pure sotto forma di critica alla motivazione resa dalla Corte di Appello a giustificazione della non condivisione delle affermazioni difensive. Occorre muovere dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale l'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto dei traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti da ultimo, e fra le numerose, Sez. 4, numero 26295 del 04/06/2015 - dep. 22/06/2015, Partinico, Rv. 263877 . Come rammentato nella motivazione della decisione da ultimo citata, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, quando il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio dei successivi eventi collisivi, l'eventuale condotta colposa eccessiva velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento tutte le volte in cui non sia qualificabile come atipica ed eccezionale ma sia collocabile nell'ambito della prevedibilità. Essa potrà al più essere considerata alla stregua di un concorso colposo nella determinazione dell'evento v. Sez. 4, numero 10676 dei 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422 . Solo quando la condotta dell'utente della strada interferente con quella dell'imputato assuma i caratteri dell'abnormità, eccezionalità ed imprevedibilità, essa diviene fattore causale esclusivo della produzione dell'incidente, andando a frapporsi nel rapporto causale esistente fra la condotta colposa all'esame e l'evento dannoso, recidendolo, ed assurgendo a causa esclusiva del sinistro stradale. Rientrano nel novero degli accadimenti prevedibili, ed anzi doverosamente da prevedere, quei comportamenti irregolari che normalmente si verificano nella circolazione stradale e che pertanto devono essere messi in conto da ogni utente della strada v. Sez. 4, numero 12224 del 19/06/2006, dep. 2007, Cordella, Rv. 236185 . Nel caso di specie tanto implica che la condotta del N., quand'anche fosse stata ritenuta inosservante di una qualche regola cautelare, non potrebbe essere giudicata quale causa assorbente del sinistro, poiché non costituisce fattore imprevedibile che il sopraggiungente conducente non mantenga una irreprensibile condotta di guida. Ma nella specie va anche rilevato che, a riguardo della condotta dei N., la Corte di Appello ha ritenuto che sulla scorta dei dati estratti dal cronotachigrafo questi aveva mantenuto una velocità del tutto adeguata e rispettosa dei limiti imposti nel tratto e che non vi erano profili di colpa addebitabili al medesimo come pure al R. . L'enfasi posta dal ricorrente sul lasso temporale corrente tra l'occupazione della sede stradale da parte dei veicolo del S. e il sopraggiungere di quello condotto dal N. non é giustificata perché non é il dato temporale ad assumere rilievo ma l'azzeramento della situazione di pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada determinata dalla condotta di guida del S Porre la questione in termini di gestione dei rischio, secondo l'indicazione ora proveniente dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261107 permette di rendere più chiaro il concetto appena espresso. Le norme in materia di circolazione stradale attribuiscono a ciascun utente una posizione di garanzia volta alla tutela dei beni della vita e dell'incolumità psico-fisica degli altri utenti ciascuno é chiamato a governare il rischio di pregiudizio che deriva agli utenti dall'uso che fa delle vie di circolazione in senso ampio , con il limite della prevedibilità delle altrui inosservanza cfr. Sez. 4, numero 46741 del 08/10/2009 - dep. 04/12/2009, P.C. in proc. Minunno, Rv. 245663 . Detto altrimenti, il rischio che fa capo a ciascuno non é limitato dalle altrui condotte inosservanti di regole cautelare valevoli in materia di circolazione stradale ma anzi le contempla, a condizione che si tratti di inosservanze prevedibili. Ne consegue, che non sarà addebitabile al soggetto la cui condotta é all'esame solo quell'evento Rhe non é riconducibile al rischio che il medesimo é tenuto a governare e ciò accade quando quel rischio é ormai venuto meno o é stato reso irrilevante dal dispiegarsi di un diverso tipo di rischio, ad altri affidato. Ancora una volta riportando siffatte considerazioni nel caso che occupa, risulta la correttezza delle affermazioni formulate dalla Corte di Appello, che ha giudicato irrilevante che altri, precedenti il N., fossero riusciti ad evitare l'impatto con l'ostacolo costituito dal veicolo del S. quel che rileva é che la condizione di pericolo determinata dal S. non si era esaurita e che il comportamento dei N. non aveva attivato un diverso tipo di rischio. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.