La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 4718, depositata il 10 marzo 2015. Il caso. In una causa tra una società attrice nel procedimento ed una compagnia assicuratrice, in merito alla richiesta della prima di indennizzo per una rapina subita, il Tribunale di Chieti dichiarava la propria incompetenza, a favore del tribunale di Milano o, in alternativa, quello della sede dell’agenzia intermediaria, individuata in Catania dalla parte attrice ed in Napoli da quella convenuta. I giudici basavano la propria decisione richiamando una clausola del contratto di assicurazione, in cui si stabiliva che la competenza per territorio doveva essere radicata o presso la sede della rappresentanza generale della compagnia assicuratrice, cioè Milano, o presso la sede dell’agenzia intermediaria cui era assegnato o presso la quale il contratto era stato concluso, quindi Napoli o Catania. Tale clausola derogatoria veniva ritenuta valida, poiché nella polizza si dava atto della dichiarazione, resa dalla contraente, di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto un apposito fascicolo informativo e di aver letto ed approvato le clausole generali di contratto, compresa quella contestata. La società attrice ricorreva in Cassazione, proponendo regolamento di competenza, deducendo che la sottoscrizione della clausola, di natura vessatoria, era avvenuta, con un’unica firma, insieme ad altre clausole, per cui non era stata richiamata in modo adeguato l’attenzione del contraente sulla sue effettiva natura. Unica sottoscrizione. La Corte di Cassazione rileva che la società ricorrente aveva sottoscritto un modulo contrattuale, in cui un articolo prevedeva l’individuazione del foro competente come foro esclusivo, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile. Questo articolo, «contenente una clausola di natura certamente vessatoria», era stato approvato e sottoscritto dalla ricorrente, con un’unica firma, insieme ad altri 11 articoli dello stesso contratto, in un elenco in cui erano presenti altre clausole non vessatorie. Approvazione separata. La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse anche se apposta sotto la loro elencazione secondo il numero di ordine , non determinano la loro validità ed efficacia, ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, c.c Infatti, non è possibile ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra quelle richiamate. Perciò, nel caso di specie, doveva escludersi la validità della clausola derogatoria della competenza. Inoltre, il contratto prevedeva l’onere dell’indennizzo in relazione ad una serie di eventi, per cui l’obbligazione dell’assicuratore sarebbe consistita, in caso di accoglimento della domanda, nel pagamento di una somma di denaro. Di conseguenza, doveva essere applicato l’articolo 1182, comma 3, c.c., con l’individuazione del forum destinatae solutionis nel domicilio del creditore. Avendo la società ricorrente la propria sede ad Ortona, nel circondario del Tribunale di Chieti, la Corte di Cassazione dichiara la competenza di quest’ultimo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 gennaio – 10 marzo 2015, numero 4718 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. La s.r.l. Aquila ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, la Assicuratori dei Lloyd's, chiedendo che, previa declaratoria di validità della polizza assicurativa esistente tra le parti, la convenuta fosse condannata ad indennizzarla in conseguenza della rapina subita da un furgone blindato di proprietà della società attrice. Si è costituita in giudizio la Assicuratori dei Lloyd's, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito sulla base dell'esistenza di una clausola derogatoria, sottoscritta dall'assicurata. Il Tribunale, con ordinanza del 13 febbraio 2014, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Milano ovvero, in alternativa, quello della sede dell'agenzia intermediaria, individuata in Catania dalla parte attrice e in Napoli dalla parte convenuta, e condannando la società Aquila al pagamento delle spese di giudizio. A tale conclusione il Tribunale è pervenuto richiamando la clausola numero 22 del contratto di assicurazione, appositamente sottoscritta dalla parte attrice, secondo la quale la competenza per territorio si radicava o presso la sede della Rappresentanza generale per l'Italia dei Lloyd's - ossia Milano - o presso la sede dell'agenzia intermediaria cui è assegnato o presso la quale il contratto è stato concluso Napoli o Catania, ma comunque non Chieti . Ha aggiunto il Tribunale che la clausola derogatoria era da ritenere valida in quanto nella polizza si dava atto della dichiarazione, resa dal contraente, «di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto apposito fascicolo informativo e di aver attentamente letto ed approvato le clausole generali di contratto, tra le quali, per l'appunto, quella in esame articolo 22 ». 2. Avverso tale provvedimento propone regolamento di competenza la società Aquila, con atto affidato a due motivi e supportato da memoria. Resiste la Assicuratori dei Lloyd's con apposito scritto difensivo. Il P.M. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso venga accolto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Chieti. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 2 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 19, 20 e 38 cod. proc. civ., nonché degli ara. 1341 e 1342 del codice civile. Osserva la società ricorrente che la decisione del Tribunale sarebbe errata in quanto la sottoscrizione della clausola in questione, certamente vessatoria, sarebbe avvenuta, con un unica firma, insieme ad altre clausole, sicché non sarebbe stata richiamata in modo adeguato l'attenzione del contraente sulla sua effettiva natura, come richiesto dalla costante giurisprudenza. Oltre a ciò si lamenta che la società di assicurazione avrebbe contestato l'incompetenza in modo incompleto, essendo stata pretermessa l'indicazione anche del foro di Catania. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 5 , cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione, in ordine al contenuto della clausola derogatoria. La parte ricorrente contesta, al riguardo, che il Tribunale, nel richiamare le modalità di sottoscrizione del menzionato articolo 22, ha aggiunto che il contraente aveva preso visione dell'apposito fascicolo informativo di cui ad un regolamento ISVAP ma in tale fascicolo, peraltro mai acquisito agli atti processuali, non vi sarebbe alcun richiamo all'articolo 22 ed alla deroga della competenza territoriale. Conclude la ricorrente sostenendo che, dichiarata la nullità della clausola indicata, dovrebbero rivivere tutti i fori alternativi di legge, ossia il forum contractw ed il forum destinatae solutions, sicché sussisterebbe comunque la competenza dell'adito Tribunale di Chieti. 3. Osserva il Collegio, innanzitutto, che, poiché l'invocata clausola derogatoria della competenza dovrebbe individuare, ove ne fosse riconosciuta la validità, un foro esclusivo, nel caso specifico non sussisteva l'onere, in capo alla parte convenuta, di contestare tutti i fori alternativi, come da costante giurisprudenza di questa Corte sentenza 27 aprile 2004, numero 8030, ordinanza 29 dicembre 2011, numero 29824 . 4. Ciò premesso, il ricorso per regolamento di competenza è fondato. Dalla lettura dell'intero accordo contrattuale, infatti, emerge che nel caso in esame la società Aquila aveva sottoscritto un modulo contrattuale nel quale l'articolo 22 prevedeva l'individuazione del foro competente come foro esclusivo, in deroga alle norme del codice di procedura civile. Tale articolo, contenente una clausola di natura certamente vessatoria, è stato specificamente approvato e sottoscritto dalla società attrice, con un'unica firma, unitamente agli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 20 del medesimo contratto, in un elenco nel quale vi sono numerose clausole prive del carattere della vessatorietà. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate v., tra le altre, le ordinanze 29 febbraio 2008, numero 5733, e 11 giugno 2012, numero 9492 . 5. Esclusa, quindi, la validità della clausola derogatoria della competenza, questa Corte è chiamata a valutare se i fori alternativi invocati dalla società ricorrente - luogo di conclusione del contratto e luogo in cui il contratto doveva avere esecuzione - siano idonei o meno a radicare la competenza dell'adito Tribunale di Chieti. Ora, poiché il contratto di assicurazione prevedeva l'onere dell'indennizzo in relazione ad una serie di eventi, nella specie l'obbligazione dell'assicuratore consisterebbe, in caso di accoglimento della domanda, nel pagamento di una somma di denaro, con conseguente applicazione della regola di cui all'articolo 1182, terzo comma, cod. civ. ed individuazione del forum destinatae solutionis nel domicilio del creditore. E poiché la società attrice ha la propria sede ad Ortona, che fa parte del circondario del Tribunale di Chieti, deve concludersi nel senso che la medesima aveva comunque la facoltà di radicare la controversia presso quel Tribunale, trattandosi di uno dei fori alternativi di cui all'articolo 20 del codice di procedura civile. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Chieti, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termini di legge. A tale pronuncia segue la condanna della Assicuratori dei Lloyd's al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, numero 55. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Chieti e condanna la Assicuratori dei Lloyd's al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.