Le domande di risarcimento danni proposte in giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 1998 e fino al 9 agosto 2000, aventi ad oggetto atti e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, in virtù dell’articolo 34, d.lgs. numero 80/98 nel testo previgente alla modifica introdotta con la l. numero 205/00 e come risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 281/04, spettano alla cognizione del giudice amministrativo.
Il principio risulta affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 2244, depositata il 6 febbraio. Il caso. Il Comune di San Pietro in Lama veniva citato in giudizio da un cittadino che lamentava l’illegittimità del diniego della concessione edilizia richiesta in sanatoria, con conseguente necessità di accertamento della conformità a diritto del suo progetto di variante in corso d’opera. Veniva inoltre richiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni sofferti dall’attore, per essere rimasto privo di una casa. Il Tribunale di Lecce declinava la sua giurisdizione, a favore di quella del giudice amministrativo, in quanto la citazione introduttiva era stata notificata nel novembre 1999, in vigore dunque delle disposizioni di cui agli articolo 34 e 35 del d.lgs. numero 80/98. La pronuncia veniva confermata dalla sentenza di secondo grado pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce, impugnata per cassazione dal cittadino. Giurisdizione e disapplicazione di atti amministrativi. I motivi di ricorso lamentano, da un lato, l’impossibilità di ottenere la disapplicazione di atti amministrativi, emessi in violazione di diritti soggettivi, in corso di giudizio civile promosso contro la P.A. per il risarcimento dei danni. Dall’altro, l’attribuzione, da parte dei giudici di merito, della cognizione della causa al giudice amministrativo. La Suprema Corte ritiene infondati i motivi e sottolinea che la natura di azione risarcitoria da atto amministrativo illegittimo è stata correttamente individuata dai giudici di prime cure. Da tale circostanza discende dunque l’estraneità della fattispecie al potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo. Tale potere non può difatti essere esercitato dall’autorità giudiziaria ordinaria nei giudizi in cui sia parte la P.A., ad esclusione del caso di giudizi tra privati in cui l’atto illegittimo venga in rilievo non come fondamento del diritto dedotto in causa, ma come mero antecedente logico, come questione pregiudiziale in senso tecnico. L’estensione della giurisdizione amministrativa. In base alle premesse così esposte, la Suprema Corte, rilevando che l’atto introduttivo del procedimento in oggetto era stato notificato nel novembre 1999, afferma il principio per cui le domande di risarcimento danni proposte in giudizi instaurati tra il 30 giugno 1998 e il 9 agosto 2000, aventi ad oggetto atti e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, in virtù dell’articolo 34, d.lgs. numero 80/98 nel testo previgente alla modifica introdotta con la l. numero 205/00 e come risulta a seguito della sentenza “manipolativa” della Corte Costituzionale numero 281/04, spettano alla cognizione del giudice amministrativo qualora riguardino controversie attribuite alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo già prima del 1998 ovvero quando siano riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità. La norma ha difatti realizzato una mera estensione della preesistente giurisdizione amministrativa, divenuta così piena, in quanto concernente anche la cognizione di diritti patrimoniali consequenziali all’illegittimità del provvedimento amministrativo aventi natura di vera e propria tutela risarcitoria, prima riservata alla giurisdizione ordinaria. Tali principi risultano essere stati correttamente applicati dalla Corte territoriale. Per questi motivi, la S.C. respinge il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 gennaio – 6 febbraio 2015, numero 2244 Presidente Rovelli – Relatore Spirito Svolgimento del processo Il M. citò in giudizio il Comune di San Pietro in Lama chiedendo che fos se accertata l'illegittimità del diniego della sua istanza di concessione edilizia in sanatoria, fosse disapplicato il provvedimento, fosse accertata la confor mità a diritto dei suo progetto di variante in corso d'opera e fosse condanna to il Comune convenuto al risarcimento dei danni sofferti per essere egli ri masto privo della casa. Il Tribunale di Lecce declinò la giurisdizione, siccome la citazione introduttiva era stata notificata nel novembre del 1999, sotto il vigore, dunque, delle di sposizioni di cui agli articolo 34 e 35 del D.Lvo numero 80 del 1998. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce con la senten za che ora il M. impugna per cassazione attraverso due motivi. Resiste con controricorso il Comune di San Pietro in Lama. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l'udienza. Motivi della decisione Il primo motivo violazione di legge censura la sentenza per aver ritenuto che la disapplicazione di atti amministrativi emessi in violazione di diritti soggettivi non possa essere richiesta in un processo civile contro la P.A. e mittente, convenuta in giudizio per il risarcimento del danno. II secondo motivo violazione di legge critica la sentenza nel punto in cui ri tiene che l'articolo 34 del D.Lgs. numero 80 del 1998 abbia attribuito alla cognizione del G.A. l'esercizio delle azioni patrimoniali consequenziali alla caducazione degli atti amministrativi illegittimi. Sostiene il ricorrente che, nella specie, non era stato richiesto il risarcimento del danno conseguente all'annullamento di provvedimenti amministrativi, bensì conseguente al comportamento illecito dell'ente per violazione del diritto di proprietà. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza, interpretando il tipo di a zione promossa dal M., ha accertato trattarsi di azione risarcitoria da at to amministrativo illegittimo, affetto da vizi di legittimità e produttivo di danni risarcibili. Da tale interpretazione, che in questa sede non è affatto contraddetta cfr. pag. 21 del ricorso stesso, laddove si precisa che la prima delle conclusioni dell'atto introduttivo era proprio quella di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego di variante in corso d'opera, nonché del parere della CEC , il giudice ha correttamente dedotto l'estraneità della fattispecie al potere di disapplicazione del giudice, concesso al giudice ordinario solo quando l'atto amministrativo diviene oggetto di co gnizione come mera pregiudiziale logico giuridica nell'ambito di una contro versia tra soggetti diversi da quello che l'atto stesso ha emanato. Ha fatto così, applicazione del consolidato principio secondo cui il potere di disap plicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto de dotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico tra le varie, cfr. Cass. numero 19659/06 e numero 2588/02 . Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata, rilevato che l'atto introduttivo della presente controversia è stato notificato nel novembre dei 1999, ha de clinato la propria giurisdizione in favore di quella del G.A. facendo applica zione del principio secondo cui le domande di risarcimento dei danni proposte nei giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 1998 e fi no al 9 agosto 2000, aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, in virtù dell'articolo 34 D.Lgs. numero 80 del 1998, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge numero 205 del 2000 che non ha efficacia retroattiva e quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale numero 281 del 2004, di tipo manipo lativo , che ne ha dichiarato I illegittimita costituzionale parziale, nonché della disciplina derivata da detta pronuncia, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, qualora riguardino contro versie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra tivo già prima del D.Lgs. numero 80/98, ovvero riconducibili alla giurisdi zione generale di legittimità, poiché la norma ha realizzato una mera estensione della preesistente giurisdizione amministrativa, divenuta 'piena', poiché concerne anche la cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, quindi la tutela risarcitoria, in precedenza riservata alla giurisdizione ordinaria Cass. SU 22274/04 . In conclusione il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5200,00, di cui € 5000,00 per compensi, oltre spese ed accessori di legge.