‘Ztl’, sosta vietata anche ai disabili: legittima libera scelta del Comune

Confermata la multa comminata a una automobilista, che accompagnava la madre disabile, con tanto di contrassegno ben esposto. Prioritaria è l’applicazione dell’ordinanza sindacale, anche senza un richiamo specifico alla eccezionale situazione di grave intralcio al traffico. Valutazioni e scelte del Comune sono ampiamente discrezionali, e non possono essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice ordinario.

Valutazione ampiamente e legittimamente discrezionale per il Comune nella gestione del traffico urbano, anche per ciò che concerne la limitazione della possibilità di sosta di vetture ‘speciali’. E questa visione può arrivare financo allo stop per i «veicoli al servizio di disabili» nelle cosiddette ‘Zone a traffico limitato’ Cassazione, sentenza numero 5588/2013, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Multa. A finire metaforicamente ‘dietro la lavagna’ è una automobilista, beccata a parcheggiare illegittimamente in ‘Zona a traffico limitato’ «in giornata festiva», nonostante le indicazioni contrarie messe ‘nero su bianco’ con un’ordinanza sindacale. Ma la donna spiega che «l’autovettura» è «munita di contrassegno per invalidi», e che, quel giorno, con lei a bordo c’era anche «la madre, riconosciuta invalida». Questa giustificazione, però, non viene ritenuta sufficiente. Così prima il Giudice di pace e poi il Tribunale confermano la legittimità del «verbale» comminatole dai vigili urbani. Per i giudici, difatti, l’ordinanza sindacale «vietava la sosta» ed essa «non poteva essere disapplicata, atteso che doveva ritenersi rientrare nei poteri discrezionali del Comune imporre un siffatto divieto». Mano libera. Ad avviso della donna – che ricorre in Cassazione –, però, l’ottica è completamente erronea, perché l’ordinanza sindacale era da considerare «disapplicabile» perché «illegittima», essendo stata emessa «in violazione» della norma relativa a «circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili». Più precisamente, evidenzia la donna, solo una situazione di «grave intralcio al traffico» permette di «derogare al generale permesso di circolazione e sosta di veicoli al servizio di disabili», ma tale elemento non è menzionato nella famigerata ordinanza e tantomeno verificato in concreto. A questo appunto rispondono, però, negativamente i giudici della Cassazione, i quali sottolineano la libertà riconosciuta in materia alla pubblica amministrazione, al Comune in questo caso. Difatti, «la valutazione, preventiva ed astratta, della potenziale sussistenza di motivi legati all’intralcio al traffico della sosta di autoveicoli al servizio di invalidi in zona a traffico limitato nei giorni festivi» è stata lasciata «alla discrezionale valutazione dell’amministrazione competente», con la conseguenza che «le misure da adottare costituiscono, sempre in via generale e preventiva, una prerogativa del Comune, che, in relazione all’intera giornata e alle condizioni della viabilità, ha facoltà di regolamentare in maniera restrittiva la sosta in ‘Ztl’ di autoveicoli a servizio di invalidi». Per questo motivo, essendo la «scelta» del Comune «discrezionale» e «operata in relazione a situazioni di fatto valutate in via generale», essa non può essere oggetto di «disapplicazione da parte del giudice ordinario». Con conseguente conferma del verbale comminato, in questa vicenda, all’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 10 gennaio – 6 marzo 2013, numero 5588 Presidente/Relatore Goldoni In fatto ed in diritto Va premesso che la Corte ha autorizzato la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata. A.M.R. aveva proposto opposizione avverso il verbale dei VV.UU. di Civitanova Marche, che avevano constatato che l’autovettura, munita di contrassegno per invalidi e con a bordo la di lei madre, riconosciuta invalida, aveva sostato in ZTL, in giornata festiva, nonostante apposita ordinanza sindacale vietava ivi, appunto in giorno festivo, la sosta anche alle auto munite di contrassegno per invalidi. Il giudice di pace adito aveva respinto l’opposizione e la R. ha proposto appello il tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, ha, dal canto suo respinto il gravame, osservando che la ordinanza sindacale vietava la sosta, e che la stessa non poteva essere disapplicata atteso che doveva ritenersi rientrare nei poteri discrezionali del Comune imporre un siffatto divieto. Per la cassazione di tale sentenza, la R. ricorre per cassazione sulla base di due motivi con il primo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla disapplicabilità dell’ordinanza sindacale de qua, ritenuta illegittima siccome emessa in violazione dell’articolo 11 del d.P.R. numero 503 del 2006, argomentando nel senso che il “grave intralcio al traffico”, situazione che sola consente di derogare al generale permesso di circolazione e sosta di veicoli al servizio di disabili, non sarebbe stato neppure menzionato e che la sussistenza dello stesso non risultava verificata nella specie. Il motivo non ha pregio la valutazione, preventiva ed astratta della potenziale sussistenza di motivi legati all’intralcio al traffico della sosta di autoveicoli al servizio di invalidi in zona T.L. nei giorni festivi è dalla norma de qua, ovviamente lasciata alla discrezionale valutazione dell’amministrazione competente e le misure da adottare costituiscono, sempre in via generale e preventiva, una prerogativa del Comune che, in relazione alla intera giornata e alle condizioni della viabilità, ha facoltà di regolamentare in maniera restrittiva la sosta in ZTL di autoveicoli a servizio di invalidi. Trattandosi di scelta discrezionale, operata in relazione a situazioni di fatto valutate in via generale, la stessa attiene pertanto al merito dell’operato della P.A. e non è pertanto suscettiva di disapplicazione da parte del Giudice ordinario. Il motivo non può pertanto trovare accoglimento. Con il secondo mezzo, ci si duole del fatto che il primo giudice abbia condannato l’odierna ricorrente al pagamento delle spese, e che tanto, non essendovi stata difesa tecnica, né indicazione da parte del Comune di spese sostenute, aveva formato motivo di appello, su cui il Tribunale non si era pronunciato. Il presupposto su cui si basa la doglianza è quello secondo cui il giudice di appello non si sia pronunciato sul punto in relazione alla motivazione adottata circa la regolamentazione delle spese senza specificazione del grado , appare potersi evincere che la ritenuta compensazione delle spese stesse come operata dal giudice di appello sia stata implicitamente riferita anche al giudizio di primo grado. In ragione di tanto e sulla base di tale interpretazione, univoca, della sentenza impugnata, anche tale motivo deve essere ritenuto infondato e, con esso, il ricorso. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.