L’opposizione ex articolo 23 L. 689/81 è un processo ordinario di accertamento negativo delle pretese della Pa ed a ciò vincolato. Il cambio di denominazione ed il passaggio dei compiti di gestione ad una nuova autonoma società, fa sì che le autorizzazioni al collocamento e le richieste di omologazioni dei sistemi SICve nella fattispecie Vergilius siano nulli e, perciò, le multe sono inesigibili.
Sono queste le massime ricavabili dalla sentenza del GDP di Pozzuoli, depositata lo scorso 20 febbraio, sull’ennesima opposizione a sanzione amministrativa. La vicenda. Un automobilista riceveva una multa salata per eccesso di velocità, rilevato da un autovelox, modello SICve Sistema Informatico Controllo velocità Vergilius, che prontamente impugnava sostenendo che non fosse segnalato né omologato a norma di legge e la «inapplicabilità al sistema SICve della tolleranza del 5% ai sensi dell’articolo 345, comma 2, del DPR 495/92». Accertata l’inesistenza e/o l’invalidità delle concessioni e delle omologazioni ai sensi della legge che regola la materia, l’opposizione è stata accolta con riflessioni che parzialmente mutano l’orientamento maggioritario della giurisprudenza. Profili processuali. L’articolo 23, L. numero 689/81 «non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova salvo il potere istruttorio officioso previsto dal sesto comma del citato articolo spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente Cass. 2323/89 e, l’oggetto del contendere è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi dedotta in ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con l’ingiunzione Cass. 5446/95 ». Ciò, però, non esime il G.I. dall’esercitare il suo potere di vagliare la legittimità dal provvedimento impugnato sia sotto il profilo formale vizi procedurali e dell’atto che materiale fondatezza della pretesa dell’amministrazione sotto ogni suo aspetto ed eventuali prescrizioni e/o scriminanti sopraggiunte . Nella fattispecie ha ritenuto fondate solo le ragioni sull’assenza di valida omologazione dell’apparecchio. Quadro normativo. La Autostrade per l’Italia spa aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a collocare ed ad effettuare rilevamenti sulle strade di propria competenza col Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 3999/04, relativo, però al sistema Tutor e non allo strumento contestato nel ricorso. In realtà successivi provvedimenti decreti nnumero 1007/06, 56082/08, 28251 e 97818/10 avevano «esteso l’approvazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori». All’apparenza, perciò, la multa era regolare, così come stabilito dalla recente giurisprudenza di legittimità prevede che non sia necessaria l’omologazione di questi apparecchi, poiché è sancita solo per le bilance per pesare la merce, con conseguente validità ed impossibilità di impugnare i relativi verbali Cass. ord. numero 1394/12, sent. nnumero 14127/11, 29334/08 . Nulla l’omologazione se cambia il gestore della strada. In realtà l’ultima delibera trasferiva le autorizzazioni dall’ente che aveva sino ad allora gestito le strade, ove era collocato Vergelius, ad una nuova società, che vi subentrava in tutto e per tutto la Autostrade Tech spa. Orbene anche se i successivi Decreti dirigenziali nnumero 1406, 4411, 4413, 5183/11 numero 1254 e 1255/12 hanno esteso «l’approvazione/omologazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori richieste da Autostrade Tech Spa», non risulta che tra queste ci sia anche quella per il sistema de quo. In ogni caso il trasferimento di cui al decreto numero 97818/10 «si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dell’articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495 omologazione ed approvazione del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada che, recita testualmente “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”» sono esclusive della Autostrade per l’Italia spa e non potevano essere cedute a terzi, tanto più che il nuovo gestore è una società distinta ed autonoma dalla cedente. Questa ultima non aveva chiesto nessuna esclusiva a proprio nome, dunque le citate cessione ed estensione delle autorizzazioni sono nulle così come tutte le multe elevate con tali strumenti.
Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 14 gennaio - 20 febbraio 2013 Giudice Italo Bruno Svolgimento del processo TIZIO, con atto depositato il 5/10/12 proponeva opposizione avverso il p.v. numero VRG0000010438 del 30/7/12, notificato il 21/9/12, emesso nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Napoli, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione di € 212,00 per violazione della norma di cui all’articolo 142, comma 8, del C.d.S. Deduceva il ricorrente - che, il processo verbale doveva ritenersi nullo per a illegittimità del sistema di rilevamento della velocità per violazione dei principi di uguaglianza b inapplicabilità al sistema SICve della tolleranza del 5% ai sensi dell’articolo 345, comma 2, del DPR 495/92 c mancanza di omologazione e di taratura del sistema “Vergiulis” d mancata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità. Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace l’UTG. All’esito dell’udienza del 14 gennaio 2012, Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’articolo 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 534/90. Motivi della decisione Nel devolvere alla competenza del giudice ordinario i procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni, la legge 24 novembre 1981 numero 689, consente espressamente all’A.G.O., di incidere in senso caducatorio o modificativo sugli atti amministrativi irrogativi di sanzioni. L’opposizione ex articolo 23 legge citata, d’altro canto, non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova salvo il potere istruttorio officioso previsto dal sesto comma del citato articolo spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente Cass. 2323/89 e, l’oggetto del contendere è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi dedotta in ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con l’ingiunzione Cass. 5446/95 . In ogni caso, a seguito dell’opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo contestato, alla stregua di una valutazione complessiva che concerna sia i profili sostanziali controllando la fondatezza della pretesa azionata dalla P.A., in ordine all’esistenza storica dei fatti, alla loro riferibilità all’opponente, alla correttezza della qualificazione giuridica operata, nonché ad eventuali fatti sopravvenuti, quali la prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma sia gli aspetti formali riscontrando eventuali vizi procedurali, ancorché relativi al procedimento culminato nell’atto sanzionatorio . Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto, il processo verbale impugnato va annullato. L’unico motivo, tra i tanti eccepiti dal ricorrente, che trova fondamento e che assorbe tutti gli altri è nullità del processo verbale per difetto di omologazione dell’apparecchio SICve-Vergilius. Invero, dalla documentazione deposita dalla P.A. si evince che l’apparecchiatura SICve Sistema Informativo Controllo velocità -VERGILIUS sarebbe stata omologata e approvata con Decreto Dirigenziale numero 3999 del 24/12/04 dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della relativa richiesta fatta da Autostrade per l’Italia Spa. Detto provvedimento di omologa, però, si riferisce al sistema SICve-TUTOR con cui la Autostrade per l’Italia Spa ha operato ed opera sulle strade di sua pertinenza. In seguito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreti Dirigenziali numero 1007 del 09-11-2006 numero 56082 dell’8-07-2008 numero 28251 del 29-03-2010 numero 97818 del 09-12-2010, su richiesta di Autostrade per l’Italia Spa, ha esteso l’approvazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori. Successivamente, con Decreto Dirigenziale numero 97818 del 9/12/10, dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l’Italia Spa, sono state trasferite a nome della Autostrade Tech Spa, subentrata dall’1/1/10 ad Autostrade per l’Italia Spa nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocita SICve . In seguito, con Decreti Dirigenziali numero 1406 del 15-03-2011 numero 4411 del 05-09-2011 4413 del 05-09-2011 numero 5183 del 21-10-2011 numero 1254 del 06-03-2012 numero 1255 del 06-03-2012, è stata estesa l’approvazione/omologazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori richieste da Autostrade Tech Spa. In tutte le omologazioni/approvazioni non risulta, però, l’omologa del sistema SICve-Vergilius. Il trasferimento di dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l’Italia Spa a nome della Autostrade Tech Spa, avvenuto con Decreto Dirigenziale numero 97818 del 09-12-2010, si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dell’articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495 omologazione ed approvazione del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada che, recita testualmente “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. Difatti, le omologazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente Autostrade per l’Italia Spa e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech Spa, essendo la citata disposizione inderogabile. Quest’ultima società, infatti, pur facendo parte del gruppo Autostrade per l’Italia Spa, è una società di servizi distinta dalla prima, con organi societari diversi. La Autostrade per l’Italia Spa è stata costituita con atto del 29/4/03 ed iscritta alla CCIAA di Roma con atto del 12/5/03 - N.REA 1037417 - c.f. 07516911000 – Amministratore Unico CERCHIAI Fabio. La Autostrade Tech Spa è stata costituita con atto del 6/12/07 ed iscitta alla CCIAA di Roma il 14/12/07 –N.REA 1186349 – c.f. 09743081003 – Legale rapp.te pro-tempore LANGER Giuseppe. La Autostrade Tech Spa non ha mai richiesto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alcuna omologazione/approvazione a proprio nome. Pertanto, tutte le omologhe concesse per trasferimento devono ritenersi nulle. I motivi che hanno indotto questo Giudice ad accogliere il ricorso e la non opposizione del ricorrente, giustificano la compensazione delle spese del procedimento. La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da TIZIO nei confronti dell’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede 1 accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla il p.v. numero VRG0000010438 del 30/7/12 elevato dalla Polizia Stradale di Napoli nei confronti di TIZIO 2 compensa tra le parti le spese del procedimento 3 sentenza esecutiva ex lege.