La valutazione relativa al rispetto del principio di immediatezza, che esprime un’esigenza di continuità cronologica tra la mancanza del lavoratore e la contestazione dell’addebito, va effettuata dal giudice di merito in riferimento alla situazione concreta.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3058/13, depositata l’8 febbraio. Il caso. Il licenziamento del responsabile di filiale di una banca, dichiarato nullo in primo grado, viene invece ritenuto legittimo in sede di Appello a giudizio della Corte sono state rispettate le regole previste dall’articolo 7, legge numero 300/1970, sia sotto il profilo dell’immediatezza tra fatti denunciati e contestazione disciplinare, sia sotto quello della tutela del diritto di difesa. L’istruttoria espletata aveva poi evidenziato la gestione superficiale e spregiudicata del lavoratore, denotante un’assoluta carenza di diligenza in ordine alle sue specifiche mansioni e una scarsa attenzione al rispetto delle elementari norme di prudenza del settore bancario. Il principio di immediatezza. Il licenziato ricorre allora per cassazione, lamentando ancora una volta che la contestazione disciplinare sarebbe avvenuta a oltre due mesi dal termine delle indagini ispettive e pertanto tardivamente. Gli Ermellini ricordano che il principio di immediatezza esprime un’esigenza di continuità cronologica tra la mancanza del lavoratore e la contestazione dell’addebito e costituisce un’estrinsecazione dell’obbligo datoriale di buona fede in caso di ritardo della contestazione, infatti, il lavoratore potrebbe ragionevolmente supporre che il fatto a lui ascrivibile non abbia assunto rilievo disciplinare. La valutazione di tale principio va effettuata in base al criterio della relatività, cioè in riferimento alla situazione concreta. La tempestività deve essere valutata in sede di merito. Come affermato da consolidata giurisprudenza, perciò, l’accertamento della tempestività del procedimento disciplinare è demandato ai giudici di merito, che nel caso di specie, a giudizio della S.C., hanno valutato correttamente tutte le circostanze. La Corte territoriale, infatti, ha considerato la complessità dell’organizzazione aziendale e l’elevato numero delle infrazioni accertate, che avevano richiesto analisi approfondite. L’insussistenza di una qualsiasi acquiescenza da parte della banca è inoltre dimostrata dalla sospensione cautelare disposta nel frattempo tale atto è indubbiamente espressione della volontà di esercitare i propri diritti disciplinari ed eventualmente risolutori. Il lavoratore ha avuto possibilità di difendersi. Con una seconda censura, il licenziato contesta la violazione dell’articolo 7, legge numero 300/1970, in quanto, nonostante la sua esplicita richiesta, il datore non avrebbe proceduto alla sua audizione dalla documentazione presentata emerge che in realtà la banca aveva aderito alla richiesta del dipendente, ma questi non si era mai presentato a causa di motivi di salute nulla, pertanto, può essere addebitato all’istituto di credito. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2012 – 8 febbraio 2013, numero 3058 Presidente Roselli – Relatore Stile Svolgimento del processo Con sentenza del 5 luglio 23 agosto 2007, la Corte d'appello degli Abruzzi-L'Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 10/9/2003 a dalla già . con tutte le consequenziali statuizioni reintegratorie e risarcitorie, rigettava la domanda proposta dal con il ricorso introduttivo. A sostegno della decisione osservava che contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice il licenziamento era avvenuto nel pieno rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 7 della legge numero 300/1970 sia sotto il profilo dell'immediatezza fra fatti denunciati e contestazione disciplinare sia sotto quello della tutela del diritto di difesa riguardo alla dedotta disattesa richiesta di audizione orale. Quanto al merito, i fatti oggetto di contestazione con la lettera del 22/5/2003 dovevano ritenersi provati sia perché non erano stati oggetto di puntuale disconoscimento sia perché la documentazione prodotta e le deposizioni raccolte in primo grado dimostravano la sussistenza di un inadempimento contrattuale di particolare gravità, tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In particolare, l’istruttoria espletata aveva consentito di accertare che il aveva messo in atto, quando era responsabile della Filiale di Alba Adriatica TE , una gestione superficiale e spregiudicata, consistita, ad esempio, in movimentazioni di conti correnti non giustificati alla luce del fatturato o del reddito del beneficiario, giro di assegni con sconfinamento dell'affidamento concesso, addebito di operazioni su conti correnti di clienti diversi da quelli che avevano negoziato l'assegno, superamento dei limiti di autonomia previsti dalla Banca, concessioni arbitrarie ed indebite di linee di credito, ecc. . Peraltro, l'elevato numero delle posizioni anomale rilevano da un lato, un’assoluta carenza di diligenza del lavoratore in ordine alle sue specifiche mansioni qualifica di Responsabile di Filiale e, dall'altro, una scarsa attenzione al rispetto delle più elementari norme di prudenza nel settore bancario. Per la cassazione di tale pronunce ricorre il con due motivi, depositando anche memoria ex articolo 378 c.p.c. Resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo mezzo di ricorso, il denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 L. numero 300/70 in relazione agli arti 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché agli articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., reitera la propria tesi espressa nei gradi di merito, secondo cui la contestazione disciplinare sarebbe stata tardiva, in quanto essa era avvenuta con lettera consegnata a mano il 21/5/2003 e quindi, ingiustificatamente, oltre due mesi dal termine delle indagini ispettive 14 marzo 2003 , disposte dalla Banca. Il motivo è infondato. Invero, -come da consolidato orientamento di questa Corte l'accertamento della tempestività del procedimento disciplinare sfociato in una sanzione risolutoria è demandato ai Giudici di merito ex plurimis, Cass. numero 14113/2006 e, nella specie, la Corte territoriale aveva escluso qualsiasi profilo di tardività, sulla base di un iter motivazionale logico e corretto. Ha, in proposito, osservato che, al fine di escludere la dedotta tardività andavano prese in adeguata considerazione le seguenti circostanze, che inducevano a ritenere non sussistente alcuna ingiustificata dilatazione temporale a la complessità dell'organizzazione aziendale, essendo la Società una grande Banca, articolata in una pluralità di autonome Direzioni, con diversi livelli decisionali e diffusa nel territorio italiano b l'avvenuto accertamento dei fatti ad Alba Adriatica TE mentre le Direzioni interessate del licenziamento Ispettorato e Personale risiedevano a Milano c l'elevato numero delle infrazioni acclarate, molte delle quali avevano richiesto approfondite elaborazioni, analisi e chiarimenti in sede centrale d la sospensione cautelare disposta il 3/4/2003, che dimostrava l'insussistenza di qualsiasi, acquiescenza della Banca, e anzi una pronta reazione del datore di lavoro ed una permanente volontà di irrogare eventualmente la sanzione espulsiva. Nell'operare la relativa valutazione, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il principio di immediatezza esprime un'esigenza di continuità cronologica tra la mancanza de! lavoratore e la contestazione dell'addebito da parte del datore di lavoro, ed è posto a garanzia del corretto esercizio del potere disciplinare del secondo e della possibilità di un'efficace difesa da parte del primo lo stesso principio costituisce, poi, estrinsecazione dell'obbligo datoriale di buona fede, dovendosi adeguatamente tener conto del giusto affidamento del prestatore, in caso di ritardo della contestazione in oggetto, che il fatto incriminabile possa non aver assunto rilievo disciplinare ex plurimis Cass. numero 11100/2006 con l'ulteriore precisazione che la valutazione del detto principio dì immediatezza va effettuata in base al criterio della relatività, nel senso che deve essere considerata la situazione concreta ed i motivi oggettivi che possano aver giustificato il prolungamento delle indagini accertative da parte del datore di lavoro, avuto anche riguardo al momento in cui quest'ultimo possa ragionevolmente essere venuto a compiuta conoscenza del fatto ex plurimis, cass. numero 22066/2007 . !n questa prospettiva, la Corte di merito ha rilevato che la lettera di contestazione, su cui si era basato l'intimato licenziamento -rappresentata da 12 pagine con decine di addebiti- era datata 13/5/2003, mentre i principali fatti imputati al erano stati accertati mediante un'ispezione, presso la Filiale di cui quest'ultimo era direttore, iniziata il 17/2/2003 e conclusasi il 27/3/2003. La sentenza della Corte di Appello ha infatti accertato non solo che l'Ispezione era terminata in data 27 marzo 2003 ma anche che in data 3 aprile 2003 la Banca aveva cautelarmente sospeso da, servizio il cosi cristallizzando la situazione e dimostrando, in modo assolutamente inequivocabile, che essa intendeva esercitare i propri diritti disciplinari e eventualmente risolutori. Così argomentando, la Corte d'appello ha mostrato ancora una volta di adeguarsi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sospensione cautelare cristallizza la situazione, impedisce ogni acquiescenza ed esclude ogni tardività tra le tante, Cass. 19 agosto 2004, numero 16291 . Infondato è anche il secondo motivo, con cui il ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 7 L. numero 300/1970 in relazione all’art 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. lamenta la sua mancata audizione, da parte del datore di lavoro, nonostante esplicita richiesta, prima della irrogazione della sanzione disciplinare. In proposito la Corte d'appello ha osservato che dalla documentazione versata in atti si evinceva che a a seguito della lettera di contestazione degli addebiti, il con lettera del 22/5/2003, non aveva presentato giustificazioni scritte, ma aveva chiesto di essere ascoltato di persona in presenza di un rappresentante sindacale b la Banca, aderendo a tale richiesta, aveva convocato più volte il lavoratore precisamente, il 16/6/2003, 10/7/2003, 14/7/2003 e 8/9/2003 , ma invocata audizione non era mai avvenuta a causa dell'indisponibilità ripetuta dell'istante per motivi di salute attestata da certificati medici inviati al datore di lavoro . In tale contesto, nulla si poteva addebitare alla Società appellante, che si era mostrata sempre disponibile per ben quattro volte affinché l'appellato potesse esercitare il diritto di difesa contemplato dall’articolo 7 della legge numero 300/1970, da esercitarsi secondo opportune modalità e precisi limiti, in modo tale da non paralizzare, mediante l'uso di mezzi dilatori, il potere disciplinare del datore di lavoro a ciò era da aggiungersi -prosegue la Corte territoriale la considerazione che la malattia denunciata stato depressivo non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire riguardo ai fatti contestati. Trattasi di un accertamento di fatto, correttamente motivato, che si sottrae alla esposta censura. Per quanto precede il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.